Devo essere pagato anche quando aspetto o mi preparo al lavoro?

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Autore: Angelo Greco

17 aprile 2026

Avvocato, direttore responsabile del giornale "La Legge per Tutti", autore di numerose pubblicazioni (tra cui alcune per il gruppo Feltrinelli, Sole24Ore, Mondadori) si è formato all'università LUISS di Roma. Già collaboratore presso l'Università della Calabria e la Columbia University di New York, è altresì ospite di spazi televisivi e radiofonici per questioni giuridiche. Ha co-condotto uno spazio su Uno Mattina (RaiUno) dal titolo "Tempo e Denaro" tra il 2016 e il 2017. Definito dal Sole24Ore, nel 2020, «il professionista più influente d'Italia» è uno dei primi divulgatori del diritto in Italia, titolare del canale YouTube che porta il suo stesso nome con quasi un milione di followers. Maggiori informazioni su www.avvangelogreco.it

Scopri quando la presenza in azienda, i tempi di attesa e gli spostamenti interni rientrano nell’orario di lavoro retribuito secondo le sentenze della Cassazione.

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Capita spesso di arrivare in ufficio o in fabbrica, timbrare il cartellino e poi impiegare diversi minuti per raggiungere la propria postazione, oppure di dover attendere istruzioni senza fare nulla di pratico. In questi momenti di “limbo”, molti dipendenti si chiedono: «Devo essere pagato anche quando aspetto o mi preparo al lavoro?». La questione non è banale, perché la somma di questi minuti alla fine del mese può trasformarsi in ore di stipendio non riconosciute. La legge e i giudici hanno chiarito che il lavoro non è solo l’attività manuale o intellettuale in senso stretto, ma riguarda un concetto molto più ampio di “disponibilità”. In questo articolo vedremo quando il tempo trascorso in azienda deve finire in busta paga e quando invece è considerato tempo libero.

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Cosa si intende esattamente per orario di lavoro secondo la legge?

La definizione giuridica di orario di lavoro è molto più estesa di quanto pensano molti datori di lavoro. Secondo la normativa vigente (D.Lgs n. 66 del 2003, art. 1), il calcolo delle ore non si limita ai momenti in cui il dipendente sta effettivamente producendo, scrivendo o montando pezzi. Rientra nel conteggio anche tutto il tempo in cui il lavoratore è a

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disposizione del datore e si trova sul luogo di lavoro.

La Corte di Cassazione ha stabilito un principio chiaro: se sei dentro l’azienda e non sei libero di farti i fatti tuoi perché devi obbedire agli ordini o prepararti a svolgere le tue mansioni, allora stai lavorando (Cass. sez. lav., ord. 28 maggio 2024, n. 14848). Il fattore determinante è l’assoggettamento al potere gerarchico: se il capo può dirti cosa fare o se sei obbligato a restare lì, quel tempo va pagato.

Un commesso che deve restare in negozio in attesa dei clienti, anche se non entra nessuno per un’ora e lui legge una rivista, sta lavorando perché non può uscire e deve essere pronto a intervenire.

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Il tempo per raggiungere la postazione dopo il badge è pagato?

Una delle dispute più frequenti riguarda i minuti che passano tra la timbratura del cartellino all’ingresso e l’effettivo inizio dell’attività alla propria scrivania o al macchinario. I giudici hanno chiarito che le attività “prodromiche”, ovvero preparatorie, fanno parte dell’orario di lavoro se svolte all’interno dell’azienda.

Questo include il tragitto a piedi dalla portineria al reparto e il tempo necessario per indossare eventuali dispositivi di protezione o divise, se questo deve avvenire obbligatoriamente sul posto. Si tratta di attività accessorie ma necessarie allo svolgimento delle mansioni (Cass. sez. lav., sent. 29 maggio 2017, n. 13466). Se il datore di lavoro richiede la tua presenza in quei luoghi e in quei tempi, non può poi sostenere che non stai lavorando solo perché non hai ancora acceso il computer o il tornio.

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Gli operai di una grande acciaieria timbrano alla porta esterna, ma devono camminare 15 minuti per arrivare al reparto. Quei 15 minuti di camminata all’andata e al ritorno sono orario di lavoro retribuito.

Se aspetto senza fare nulla ho diritto alla retribuzione?

L’attesa inerte, ovvero lo stare fermi ad aspettare che succeda qualcosa o che finisca un processo lavorativo, è considerata a tutti gli effetti lavoro effettivo se il dipendente non può allontanarsi. Il criterio è sempre quello della disponibilità.

Questo principio è stato applicato con fermezza soprattutto per alcune categorie, come gli autotrasportatori. I tempi morti durante le operazioni di carico e scarico merci, in cui l’autista non guida né muove pacchi ma deve restare a sorvegliare il mezzo o attendere i documenti, sono orario di lavoro (Cass. sez. lav., sent. 14 ottobre 2015, n. 20694). Non si tratta di riposo, perché il lavoratore non dispone liberamente del proprio tempo ma è vincolato alle esigenze aziendali.

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Un corriere arriva al magazzino ma deve aspettare 40 minuti che gli addetti preparino la pedana. Non può andare al bar perché deve essere pronto a partire appena il carico è pronto. Quei 40 minuti vanno pagati.

La pausa pranzo viene conteggiata nelle ore lavorative?

Qui il discorso cambia. La pausa pranzo o le interruzioni concordate sono generalmente escluse dall’orario di lavoro e quindi non retribuite. Questo perché, in quel lasso di tempo, si presume che il lavoratore recuperi le energie psico-fisiche e sia libero di gestirsi come vuole (mangiare, uscire, telefonare).

Tuttavia, esistono eccezioni. Se il lavoratore vuole che la pausa sia pagata, ha l’onere di dimostrare che, anche mentre mangiava, era costretto a restare a disposizione del datore di lavoro o non poteva allontanarsi dalla postazione (Cass. sez. lav., sent. 3 settembre 2018, n. 21562). In assenza di prove che dimostrino l’obbligo di reperibilità o l’assenza di libertà, la pausa resta tempo non lavorativo.

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Se un impiegato può uscire e andare al ristorante, l’ora è non pagata. Ma se la segretaria deve mangiare un panino alla scrivania per rispondere al telefono se squilla, quella “pausa” è finta e deve essere retribuita come lavoro.

Chi deve dimostrare che quel tempo non era lavorativo?

Quando nasce un contenzioso su questi “tempi grigi” (spostamenti, attese, vestizione), la regola sulla prova favorisce il lavoratore, tranne che per le pause intermedie.

Per quanto riguarda la presenza generica in azienda, spetta al datore di lavoro dimostrare che il dipendente, in quei minuti contestati, era totalmente libero di autodeterminarsi e non sottostava al potere direttivo (Cass. sez. lav., ord. 28 maggio 2024, n. 14848). Se l’azienda non riesce a provare che il lavoratore poteva farsi i fatti suoi senza rendere conto a nessuno, scatta la presunzione che quel tempo fosse dedicato al lavoro e quindi va pagato.

Il datore sostiene che i 20 minuti passati dal dipendente in azienda dopo il turno non erano lavoro. Deve provare che il dipendente si è fermato spontaneamente per chiacchierare o per motivi personali, e non perché gli è stato chiesto di riordinare l’attrezzatura.

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