Famiglia nel bosco: cos'è l'homeschooling (istruzione a casa)

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Autore: Angelo Greco

25 novembre 2025

Avvocato, direttore responsabile del giornale "La Legge per Tutti", autore di numerose pubblicazioni (tra cui alcune per il gruppo Feltrinelli, Sole24Ore, Mondadori) si è formato all'università LUISS di Roma. Già collaboratore presso l'Università della Calabria e la Columbia University di New York, è altresì ospite di spazi televisivi e radiofonici per questioni giuridiche. Ha co-condotto uno spazio su Uno Mattina (RaiUno) dal titolo "Tempo e Denaro" tra il 2016 e il 2017. Definito dal Sole24Ore, nel 2020, «il professionista più influente d'Italia» è uno dei primi divulgatori del diritto in Italia, titolare del canale YouTube che porta il suo stesso nome con quasi un milione di followers. Maggiori informazioni su www.avvangelogreco.it

Il Ministero dell’Istruzione interviene sul caso della famiglia nel bosco: obbligo scolastico assolto tramite educazione domiciliare e scuola autorizzata.

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Nel frastuono mediatico che ha avvolto la vicenda della cosiddetta “famiglia nel bosco”, tra indignazione popolare e sentenze giudiziarie che hanno disposto l’allontanamento dei minori, emerge un elemento tecnico destinato a riaprire il dibattito sulla libertà educativa in Italia. Mentre l’opinione pubblica si divideva e alcuni esponenti dell’esecutivo non risparmiavano critiche alla decisione del Tribunale dei minori dell’Aquila, una nota ufficiale diramata dal dicastero di Viale Trastevere ha introdotto un dato oggettivo in una narrazione finora dominata dall’emotività: i tre bambini non sono stati privati dell’istruzione. Al contrario, secondo gli accertamenti formali, il percorso educativo è stato regolarmente seguito. Questo intervento del

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Ministero dell’Istruzione e del Merito non solo getta nuova luce su un caso di cronaca specifico, ma offre l’occasione per una disamina approfondita e analitica sullo stato dell’arte dell’istruzione parentale nel nostro ordinamento, sgombrando il campo da equivoci terminologici e falsi miti giuridici.

Il chiarimento di Viale Trastevere

La nota ministeriale rappresenta uno spartiacque nella cronaca di questi giorni. Dopo le polemiche infuocate, il Ministero ha messo nero su bianco che, agli atti dell’amministrazione, l’

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obbligo scolastico risulta «regolarmente espletato». La formula utilizzata è precisa e fa riferimento all’«educazione domiciliare legittimata dalla Costituzione e dalle leggi vigenti». Un passaggio fondamentale della comunicazione riguarda le modalità operative con cui tale istruzione è stata garantita: tramite l’appoggio a una scuola autorizzata.

Non si è trattato, dunque, di una valutazione astratta, ma di una verifica concreta: la conferma della regolarità del percorso didattico è giunta direttamente dal dirigente scolastico dell’istituto di riferimento, che ha fatto da tramite con l’Ufficio scolastico regionale. Questo dettaglio smonta la tesi dell’abbandono scolastico tout court e sposta l’attenzione sulla legittimità dei percorsi alternativi alla frequenza in aula, noti internazionalmente come

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homeschooling. Sebbene la scelta della famiglia sia finita sotto la lente della magistratura per altri aspetti, sotto il profilo strettamente didattico le procedure sembrano aver seguito i canali previsti dalla normativa, evidenziando come l’ordinamento italiano preveda spazi di flessibilità spesso ignorati dal grande pubblico.

Le fondamenta costituzionali della scelta

Per comprendere la portata di questa vicenda è necessario analizzare il quadro normativo che abilita i genitori a farsi carico direttamente dell’istruzione dei figli. Non si tratta di una concessione amministrativa, ma di un diritto radicato nella Costituzione. L’articolo 30 della Carta costituzionale è lapidario nel definire il perimetro delle responsabilità: è «dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire, educare i figli». Come ribadito da recenti pronunce giurisprudenziali, tra cui le sentenze del

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Consiglio di Stato n. 1389 e 1388 del 2025, questa norma sancisce il primato educativo della famiglia rispetto allo Stato.

Tuttavia, questo diritto non è assoluto né svincolato da doveri precisi. L’articolo 34 della Costituzione controbilancia la libertà genitoriale stabilendo che l’istruzione inferiore è obbligatoria e gratuita per almeno otto anni. L’obbligatorietà dell’istruzione configura un interesse pubblico primario che lo Stato deve tutelare, come sottolineato dalla sentenza n. 1491 del 2024 del Consiglio di Stato. Il punto di equilibrio tra questi due principi costituzionali risiede nella possibilità per i genitori di scegliere come istruire i figli, purché l’istruzione sia effettivamente garantita. La normativa vigente, dunque, non impone la scuola come luogo fisico, ma l’istruzione come sostanza imprescindibile per la crescita del cittadino.

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I requisiti stringenti della legge ordinaria

Se la Costituzione apre la porta, la legislazione ordinaria ne definisce l’ampiezza e le modalità di accesso. L’ordinamento giuridico italiano disciplina l’istruzione parentale attraverso una serie di decreti che impongono ai genitori oneri precisi. Non basta decidere di non mandare i figli a scuola; occorre dimostrare di poterlo fare. Il Decreto Legislativo n. 297 del 1994 (Testo Unico in materia di istruzione) e il successivo Decreto Legislativo n. 76 del 2005 stabiliscono chiaramente che chi opta per l’istruzione domestica deve dimostrare di possedere la capacità tecnica o economica necessaria.

Questa richiesta non è un mero adempimento burocratico, ma una garanzia sostanziale per il minore: lo Stato deve accertarsi che la famiglia abbia le competenze culturali (capacità tecnica) o le risorse finanziarie per ingaggiare precettori privati (capacità economica) affinché il diritto allo studio non venga leso. A ciò si aggiunge l’obbligo di darne comunicazione annuale all’autorità competente, permettendo così agli organi preposti di attivare gli “opportuni controlli”. La norma chiave che oggi regola la procedura è l’articolo 23 del Decreto Legislativo n. 62 del 2017, rubricato proprio “Istruzione parentale”, che impone la presentazione di una

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comunicazione preventiva annuale al dirigente scolastico del territorio di residenza.

Il sistema dei controlli: nessun “Far West” educativo

Uno degli aspetti più dibattuti riguarda l’effettività della sorveglianza pubblica su questi percorsi educativi. La giurisprudenza amministrativa, attraverso le sentenze del Consiglio di Stato (n. 1367, 1369 e 1370 del 2025), ha chiarito che l’istruzione parentale non è una zona franca. Il sistema prevede un doppio livello di verifica per assicurare l’assolvimento dell’obbligo.

  • esame di idoneità annuale: è il pilastro del sistema di controllo. L’alunno in istruzione parentale non è esentato dalle valutazioni; al contrario, deve sostenere ogni anno un esame di idoneità per il passaggio alla classe successiva. Tale esame va svolto in qualità di candidato esterno presso una scuola statale o paritaria. La finalità, come esplicitato dal TAR Piemonte (sentenza n. 593 del 2023), è verificare il raggiungimento degli obiettivi di apprendimento. Il fallimento dell’esame e la conseguente non ammissione non hanno natura punitiva, ma servono a proteggere il diritto del minore a una formazione adeguata;

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  • vigilanza istituzionale: Sindaco e Dirigente Scolastico sono le sentinelle del sistema. Il Sindaco, che detiene l’elenco dei minori in età scolare, collabora con i dirigenti scolastici che devono segnalare tempestivamente le assenze agli esami o il mancato superamento degli stessi. In questi casi, scattano le procedure di diffida e le eventuali segnalazioni alle autorità giudiziarie, come confermato dal Consiglio di Stato.

L’equivoco dell’Istruzione Familiare

Nel dibattito pubblico e nelle aule di tribunale è emersa spesso una tesi difensiva che punta a distinguere tra “istruzione parentale” e una presunta “istruzione familiare“, sostenendo che quest’ultima sarebbe soggetta solo a controlli del Sindaco e non a quelli scolastici. Si tratta di una interpretazione che i giudici amministrativi hanno smontato pezzo per pezzo. Il Consiglio di Stato, nella sentenza n. 1491 del 2024, ha affermato in modo inequivocabile che tale distinzione è infondata.

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Non esiste, nel nostro ordinamento, una “istruzione familiare” deregolamentata. Come ribadito anche dal TAR Lombardia (sentenza n. 854 del 2023), la differenza è puramente nominativa: si tratta di un unico istituto giuridico, rigidamente disciplinato, che richiede sempre la comunicazione al dirigente scolastico e l’esame di idoneità. La pretesa di sottrarsi al dialogo con l’istituzione scolastica appellandosi a una diversa definizione semantica non trova, dunque, alcuna sponda nella legge.

Istruzione Parentale vs Istruzione Domiciliare: facciamo chiarezza

Infine, è doveroso sciogliere un nodo terminologico che rischia di generare confusione, soprattutto alla luce della nota ministeriale che ha citato l’«educazione domiciliare». Giuridicamente, l’istruzione parentale (

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homeschooling) è cosa ben diversa dall’istruzione domiciliare. Quest’ultima è un istituto specifico (D.Lgs 66/2017 e D.L. 22/2020) riservato agli alunni colpiti da gravi patologie certificate che impediscono la frequenza scolastica per almeno trenta giorni.

Nell’istruzione domiciliare in senso stretto, è la scuola stessa che “va a casa” dello studente: i docenti erogano il servizio pubblico presso il domicilio dell’alunno seguendo un piano educativo individualizzato (PEI). Non è una scelta educativa autonoma della famiglia, ma una modalità di erogazione del servizio scolastico per cause di forza maggiore legate alla salute. Nel caso della famiglia nel bosco, il riferimento all’educazione domiciliare “tramite l’appoggio ad una scuola autorizzata” potrebbe indicare una modalità ibrida o specifica di supporto, ma resta fondamentale distinguere tra la libera scelta pedagogica (parentale) e la necessità sanitaria (domiciliare), per evitare sovrapposizioni concettuali che non aiutano la comprensione di un tema così delicato e complesso.

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