Sono costretto a ritirare la notifica dei carabinieri?

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Autore: Mariano Acquaviva

02 maggio 2026

Conseguita nel 2011 la laurea magistrale in Giurisprudenza con pieni voti presso l’Università degli Studi di Salerno, successivamente si iscrive alla Scuola di Specializzazione per le Professioni legali presso lo stesso ateneo, ottenendo anche qui la votazione massima. Attualmente esercita la professione forense quale avvocato iscritto all’albo del foro di Salerno e collabora con diversi studi legali, dedicandosi prevalentemente all’ambito penalistico e civilistico.

Il destinatario di una comunicazione formale da parte dell’autorità giudiziaria è obbligato a recarsi in caserma o in stazione per ritirare l’atto?

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Un lettore ha posto il seguente quesito: «Ho ricevuto una telefonata al cellulare da parte della guardia di finanza che mi invitava a recarmi in caserma per ritirare una notifica. Sono obbligato al ritiro?». La domanda può essere sintetizzata in questo modo: sono costretto a ritirare la notifica dei carabinieri?

Praticamente, si tratta di comprendere se la persona destinataria di un atto giudiziario trasmesso per mezzo delle forze dell’ordine debba necessariamente accettare la busta o il documento che gli è consegnato oppure se può rifiutare e, in quest’ultimo caso, quali sono gli effetti del declino. Insomma:

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è obbligatorio ritirare la notifica dei carabinieri? Approfondiamo l’argomento.

Che cos’è una notifica?

La notifica – o notificazione – è la procedura legale che consente di portare a conoscenza del destinatario un determinato atto.

La notifica può perfezionarsi in modi diversi: tramite consegna a mano, lettera raccomandata, posta elettronica certificata o altro strumento equivalente che permetta al mittente di avere prova dell’invio e della ricezione.

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Il destinatario è costretto a ritirare la notifica?

Se il destinatario rifiuta la notifica, essa è considerata come avvenuta, producendo tutti i suoi effetti legali, simili a qualsiasi altra notifica consegnata direttamente nelle mani del destinatario.

Il destinatario di una notifica non è costretto ad accettare l’atto o il plico che gli viene consegnato; nel caso di rifiuto, però, la notificazione si intende ugualmente perfezionata, nel senso che il mittente può ritenere validamente compiuta la procedura.

In altre parole, il destinatario che non ritira o non accetta la notifica non impedisce il perfezionamento di quest’ultima, con la conseguenza che la procedura giudiziaria intrapresa nei suoi confronti andrà comunque avanti perché l’atto si ritiene essere da lui conosciuto.

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È obbligatorio ritirare la notifica dei carabinieri?

Non si è costretti a ritirare la notifica dei carabinieri né ad accettare la consegna del plico, ma ciò non impedisce il perfezionamento della notificazione che, a tutti gli effetti, si intende ugualmente compiuta.

Dunque, chi non apre la porta di casa alle forze dell’ordine che intendono eseguire una notifica oppure non accetta l’atto che l’agente vuole consegnargli non impedisce che il procedimento nei suoi confronti vada avanti.

Il notificatore deve annotare, all’interno della cosiddetta relata – o relazione – di notifica, che il destinatario, pur presente regolarmente raggiunto, ha rifiutato di ritirare o di prendere l’atto a lui diretto (art. 168 cod. proc. pen.).

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È obbligatorio andare dai carabinieri per ritirare la notifica?

Spesso accade che le forze dell’ordine – carabinieri, polizia, guardia di finanza – contattino informalmente il destinatario affinché si rechi personalmente in caserma o in stazione per ritirare l’atto da notificargli.

In casi del genere, non esiste un obbligo di recarsi dai carabinieri per ritirare la notifica; pertanto, nell’ipotesi di diniego o di mancata comparizione, dovranno essere le forze dell’ordine a recarsi presso la residenza o il domicilio del destinatario per eseguire la notifica.

Dunque, se ci si rifiuta di raggiungere la caserma o la stazione per ritirare l’atto la notifica non si perfeziona, a differenza del rifiuto di ricevere il plico che è consegnato dall’agente notificatore presso la residenza o il domicilio del destinatario.

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Quanto appena detto non vale nell’ipotesi in cui l’ordine di presentarsi in caserma sia preceduto dalla notifica di un formale biglietto di invito: in questi casi, il destinatario che non ottempera all’obbligo commette un reato (art. 650 cod. pen.), sempreché all’interno dell’invito siano esposte in maniera chiara le ragioni della convocazione.

Insomma: la telefonata dei carabinieri non fa sorgere alcun obbligo di presentarsi in caserma per il ritiro dell’atto, a differenza del formale biglietto di invito regolarmente consegnato al destinatario.

In quali casi i carabinieri notificano un atto?

I carabinieri – e, più in generale, le forze dell’ordine – sono incaricate dal tribunale di notificare

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atti giudiziari inerenti a un procedimento penale, come ad esempio l’informazione di garanzia, l’avviso di conclusione delle indagini, la citazione come testimone.

Secondo la legge (art. 161 cod. proc. pen.), la polizia giudiziaria, nel primo atto compiuto con l’intervento della persona sottoposta alle indagini, se è nelle condizioni di indicare le norme di legge che si assumono violate, la data e il luogo del fatto e l’autorità giudiziaria procedente, ne dà comunicazione all’indagato e lo avverte che le successive notificazioni, diverse da quelle riguardanti l’avviso di fissazione dell’udienza preliminare, la citazione in giudizio e il decreto penale di condanna, saranno effettuate mediante consegna al difensore di fiducia o a quello nominato d’ufficio.

La polizia municipale può altresì occuparsi della notifica di atti amministrativi, come le multe stradali.

Approfondimenti

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