Finta malattia: il datore di lavoro può mandarmi l’investigatore privato?
Il capo può spiarti mentre sei in malattia? Scopri quando l’uso dell’investigatore privato è legittimo e rischi il licenziamento per finta malattia.
Immagina di essere a casa in malattia. Hai inviato il certificato medico e ti senti al sicuro tra le mura domestiche. Tuttavia, decidi di uscire per fare una commissione o per prendere un po’ d’aria, convinto che nessuno possa contestarti nulla finché rispetti gli orari delle visite fiscali. Ma hai una strana sensazione: ti senti osservato. È solo paranoia o il tuo datore di lavoro ti sta facendo pedinare? La legge italiana protegge la privacy del lavoratore, ma tutela anche l’azienda contro le truffe.
Molti dipendenti si chiedono se, in caso di
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Il datore di lavoro può assumere un detective per controllarmi?
Il datore di lavoro ha il pieno diritto di ingaggiare un’agenzia investigativa per controllarti.
Molti pensano che lo Statuto dei Lavoratori vieti qualsiasi forma di controllo a distanza, ma non è così. Il divieto riguarda il controllo sull’esecuzione della prestazione lavorativa (cioè, il capo non può spiarti per vedere “come” lavori o quanto sei veloce).
Tuttavia, quando sei fuori dall’orario di lavoro o in malattia, l’azienda può verificare se stai commettendo degli illeciti.
Se il datore sospetta che tu stia truffando l’azienda (fingendoti malato mentre stai bene) o che tu stia violando il dovere di fedeltà, l’uso del detective è considerato legittimo. Si tratta di una forma di difesa del patrimonio aziendale contro un comportamento fraudolento del dipendente (L. n. 300/1970).
Ma la visita fiscale non spetta solo al medico dell’INPS?
Qui bisogna fare una distinzione fondamentale tra accertamento sanitario e accertamento di fatto.
L’articolo 5 dello Statuto dei Lavoratori stabilisce che solo i medici dell’INPS possono verificare lo stato di salute e la diagnosi (es. “Il paziente ha l’influenza”). Il datore di lavoro non può mandare un suo medico di fiducia a visitarti.
Tuttavia, l’investigatore privato non fa una diagnosi medica. L’investigatore verifica i fatti.
Il suo compito è documentare le tue azioni. Se queste azioni dimostrano che non sei malato o che sei perfettamente in grado di lavorare, questa non è una valutazione medica, ma una prova oggettiva di menzogna.
Quindi, le norme che vietano al datore di fare accertamenti sanitari non gli impediscono di raccogliere prove fotografiche o video che smentiscono la malattia (Cass. civ., sez. lav., ord. n. 11697/2020).
Serve una prova certa per avviare le indagini o basta il dubbio?
Per mandarti un investigatore alle calcagna non serve che il datore abbia già le prove della tua colpevolezza.
La Cassazione ha chiarito che è sufficiente il semplice sospetto.
Se l’azienda ha anche solo l’ipotesi che tu stia commettendo un illecito (magari perché ti assenti spesso di venerdì o durante i ponti), può legittimamente attivare il controllo investigativo.
L’indagine serve proprio a confermare o smentire quel sospetto. Se dal pedinamento non emerge nulla di strano, l’azienda pagherà l’investigatore e tu non saprai nemmeno di essere stato seguito. Se invece emergono comportamenti incompatibili con la malattia, quelle prove verranno usate per il licenziamento per giusta causa.
Quando il comportamento fuori casa porta al licenziamento?
Il punto cruciale non è tanto “uscire di casa” (che è permesso fuori dagli orari di reperibilità), quanto fare cose incompatibili con la patologia dichiarata.
Il licenziamento scatta quando l’attività che svolgi dimostra l’inesistenza della malattia o la tua idoneità al lavoro.
Un operaio si mette in malattia per una “lombosciatalgia acuta” (forte mal di schiena) presentando un certificato del pronto soccorso. Pochi giorni dopo, l’investigatore lo fotografa mentre fa shopping al centro commerciale portando il figlio piccolo sulle spalle. In questo caso, il fatto di portare un peso sulle spalle smentisce clamorosamente il mal di schiena. Le foto dimostrano che la malattia era simulata o comunque non impediva di lavorare. Il licenziamento è legittimo e immediato (Cass. civ., sez. lav., ord. n. 11697/2020).