Assegno divorzile: stop al pagamento se lei ha debiti
Tribunale di Ancona: l’ex marito può compensare l’assegno di divorzio con i crediti verso la moglie se la natura è perequativa e non alimentare.
I rapporti economici tra ex coniugi subiscono una svolta interpretativa che ridefinisce gli equilibri finanziari del post-matrimonio. Non è più scontato che l’assegno periodico debba essere versato in ogni circostanza: esiste una regola generale, confermata dalle aule di giustizia, che permette di chiudere i rubinetti del mantenimento quando chi deve pagare vanta a sua volta un credito nei confronti dell’ex partner.
Il principio cardine è quello della compensazione legale: se io ti devo dei soldi, ma tu ne devi a me, i debiti si annullano a vicenda fino alla concorrenza dell’importo. Questa logica, pilastro del diritto civile, è stata applicata con rigore dal
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La regola generale: quando i debiti si annullano
Per comprendere la portata di questa decisione, occorre analizzare la regola generale che ne scaturisce. Nel diritto di famiglia, si è sempre teso a proteggere la parte debole, blindando gli assegni di mantenimento contro qualsiasi pretesa creditoria. Tuttavia, la giurisprudenza sta tracciando una linea di demarcazione netta basata sulla “funzione” del denaro.
La regola è la seguente: se l’assegno divorzile ha una natura esclusivamente o prevalentemente perequativo-compensativa — ovvero serve a compensare l’ex coniuge per i sacrifici fatti durante il matrimonio o per il contributo dato alla crescita del patrimonio familiare — esso perde quella “sacralità” tipica degli alimenti. Di conseguenza, diventa un credito ordinario. E come tutti i crediti ordinari, può essere compensato.
Questo significa che l’ex marito (o l’ex moglie, a parti invertite) può legittimamente opporsi al precetto e trattenere le somme dovute mensilmente, se è in possesso di una sentenza definitiva che attesta che l’altro coniuge gli deve del denaro. È la fine dell’automatismo del versamento.
Il caso di Ancona: 127mila euro contro 340mila
Il caso concreto affrontato dalla seconda sezione civile del Tribunale di Ancona è emblematico. Una ex moglie aveva notificato un atto di precetto all’ex marito per ottenere il pagamento di oltre 127 mila euro a titolo di assegno divorzile arretrato. L’uomo, tuttavia, non si è limitato a subire l’esecuzione forzata, ma ha giocato d’anticipo opponendo in compensazione un proprio credito ben più consistente: quasi 340 mila euro.
Da dove nasceva questo controcredito? Da somme che l’uomo aveva prestato alla donna durante il matrimonio per finanziare la sua attività imprenditoriale. Crediti che erano stati accertati con sentenze ormai passate in giudicato (inclusa una pronuncia della Corte d’Appello di Ancona).
Il Tribunale ha accolto l’opposizione dell’uomo, dichiarando inefficace il precetto della donna. Il ragionamento dei giudici marchigiani è stato chirurgico: l’assegno in questione non serviva alla donna per mangiare o pagare l’affitto (non aveva natura assistenziale o alimentare), ma serviva a riequilibrare le posizioni economiche. Essendo un debito di pura valuta, è stato “mangiato” dal debito più grande che la donna aveva verso l’ex marito.
I requisiti tecnici per la compensazione
Affinché questa regola generale possa essere applicata, non basta una semplice rivendicazione verbale. La sentenza specifica che devono sussistere i requisiti previsti dall’articolo 1243 del Codice civile. La compensazione opera solo se i crediti contrapposti possiedono tre caratteristiche imprescindibili:
certezza: Il credito che si vuole opporre non può essere “in forse”. Deve essere certo, ovvero accertato in modo definitivo, preferibilmente da una sentenza passata in giudicato che non può più essere impugnata;
liquidità: L’ammontare deve essere determinato nel suo preciso importo numerico. Non si può compensare un assegno con una richiesta di danni generica non ancora quantificata;
esigibilità: Il credito deve essere scaduto, ovvero il termine per il pagamento deve essere già trascorso, permettendo al creditore di pretenderlo immediatamente.
Nel caso di Ancona, tutti questi elementi erano presenti: c’era la reciprocità (le parti erano l’una debitrice dell’altra), l’omogeneità (si trattava in entrambi i casi di denaro) e la certezza dei titoli giudiziari.
La distinzione fondamentale: figli e coniugi
L’aspetto più delicato della sentenza, che aiuta a perimetrare la regola generale, riguarda la differenza tra l’assegno per l’ex coniuge e quello per i figli. Il Tribunale ribadisce che non tutto è compensabile.
L’assegno di mantenimento per i figli ha sempre e comunque natura alimentare. Esso è destinato a soggetti non autonomi, che necessitano di quelle somme per il sostentamento primario. Per questo motivo, l’assegno per i figli rientra nel divieto di compensazione previsto dall’articolo 1246 del Codice civile: il genitore non può mai dire “non pago il mantenimento a mio figlio perché mia moglie mi deve dei soldi”. I diritti dei minori prevalgono sulle logiche contabili.
Diversa è la posizione dell’ex coniuge. L’assegno divorzile può avere una doppia anima. Se è assistenziale(l’ex coniuge è in stato di bisogno e non può lavorare), tende ad avvicinarsi alla natura alimentare e la compensazione potrebbe essere ostacolata. Ma se, come nel caso di Ancona, è perequativo (l’ex coniuge lavora o ha redditi, ma prende l’assegno per bilanciare il tenore di vita o i sacrifici passati), allora la compensazione è piena e legittima.
Il precedente della Cassazione
La decisione di Ancona non è un fulmine a ciel sereno, ma si inserisce in un solco tracciato dalla Corte di Cassazione, in particolare con la sentenza 9686 del 26 maggio 2020. Gli Ermellini avevano già stabilito che al credito per mantenimento azionato in via esecutiva
Questo orientamento rafforza la posizione di chi, pur essendo obbligato a versare un assegno mensile, si trova paradossalmente a essere creditore di somme ingenti verso la stessa persona. La giustizia, in questo modo, evita il paradosso di costringere una persona a pagare chi, a sua volta, non onora i propri debiti, ristabilendo un principio di equità sostanziale nei rapporti patrimoniali post-coniugali.
In conclusione, la sentenza del 28 novembre 2025 insegna che il diritto all’assegno divorzile non è assoluto di fronte ai debiti contratti. Chi agisce per recuperare il mantenimento deve assicurarsi di avere “le carte in regola” e di non avere pendenze debitorie certe verso l’ex coniuge, pena la paralisi dell’azione esecutiva e la perdita, di fatto, dell’assegno stesso.