Iscrizione a ruolo: non si impugna l’esito del controllo Iva

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Autore: Paolo Florio

06 dicembre 2025

Dottore Commercialista (2007) e Avvocato (2010). Svolge l’attività professionale di consulente e giurista d’impresa, con specializzazione nel campo del diritto tributario, diritto societario, diritto commerciale, diritto fallimentare e diritto penale dell’economia. Ha maturato, altresì, una specifica esperienza quale munus pubblicum per conto di diversi Tribunali avendo svolto incarichi giudiziari e in particolare di Custode e Amministratore Giudiziario, di Curatore Fallimentare, di professionista delegato alle vendite nelle procedure esecutive, nonché C.T.U. in giudizi civili e perito per la Procura in procedimenti penali.

La Cassazione con l’ordinanza 31530 stabilisce che la comunicazione 60-bis è atto informativo. Impugnabili solo invito ad adempiere o cartella di pagamento.

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Nel complesso mondo del contenzioso tributario, la corretta individuazione dell’atto da impugnare rappresenta spesso il confine tra una difesa efficace e un ricorso inammissibile. Una recente pronuncia della Suprema Corte offre lo spunto per analizzare una regola generale fondamentale per i contribuenti e i professionisti del settore: la distinzione tra atti a valenza impositiva e atti a valenza meramente informativa. Con l’ordinanza n. 31530 depositata ieri, la Cassazione ha chiarito che la comunicazione dell’esito del controllo, prevista dall’articolo 60-bis del Dpr 633/1972, non è un atto autonomamente impugnabile. Tale documento, che informa il contribuente dell’imminente

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iscrizione a ruolo in qualità di obbligato solidale, non possiede quella capacità lesiva immediata necessaria per attivare la tutela giurisdizionale, essendo un semplice passaggio procedurale privo di novità pretese tributarie.

Il caso: la difesa anticipata della società

La vicenda giudiziaria nasce dall’iniziativa di una società che ha deciso di non attendere la notifica della cartella di pagamento, ma di agire preventivamente. La contribuente ha impugnato direttamente la comunicazione con cui l’

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Agenzia delle Entrate la informava dell’esito del controllo ex articolo 60-bis del Dpr 633/1972. In tale comunicazione, l’Amministrazione finanziaria preannunciava l’iscrizione a ruolo delle somme dovute a titolo di responsabilità solidale per l’Iva non versata dal fornitore.

La tesi difensiva della società si fondava su un’interpretazione sostanzialista dell’articolo 19 del Dlgs 546/1992: secondo i legali della ricorrente, quella comunicazione possedeva tutte le caratteristiche di un atto impositivo impugnabile. Essa, infatti, conteneva una pretesa tributaria definita negli importi e manifestava in modo inequivocabile la decisione dell’Ufficio di procedere al recupero coattivo tramite ruolo.

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In primo grado, la Commissione Tributaria Provinciale (Ctp) aveva accolto questa visione, ritenendo ammissibile il ricorso. Tuttavia, i giudici di appello hanno ribaltato la sentenza, negando che la comunicazione in oggetto potesse essere qualificata come atto impugnabile. La società ha quindi deciso di ricorrere in Cassazione, cercando di far valere la natura lesiva dell’atto ricevuto.

La regola generale sugli atti impugnabili

Al di là del caso specifico, la decisione della Cassazione permette di delineare una regola generale valida per tutti i contribuenti: non ogni comunicazione proveniente dal Fisco può essere oggetto di ricorso. I giudici di legittimità hanno ricordato che, nel nostro ordinamento, sono impugnabili tassativamente solo gli atti indicati nell’articolo 19 del Dlgs 546/1992, oppure quegli atti che, pur non essendo espressamente elencati, abbiano natura provvedimentale e producano effetti lesivi immediati sulla sfera patrimoniale del destinatario.

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Perché un atto sia impugnabile, deve manifestare per la prima volta una pretesa impositiva o modificare la posizione giuridica del contribuente. Nel caso della comunicazione ex articolo 60-bis, queste condizioni non si verificano per quattro ragioni fondamentali individuate dalla Corte:

  1. l’atto ha una natura meramente informativa: l’Ufficio si limita a comunicare un’attività futura (l’iscrizione a ruolo);

  2. non vi è alcuna modifica della posizione giuridica del contribuente, che era già a conoscenza della pretesa;

  3. non contiene una pretesa tributaria “nuova”, ma richiama passaggi precedenti;

  4. non rappresenta la prima comunicazione lesiva ricevuta dal soggetto passivo.

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Il meccanismo della solidarietà Iva

Per comprendere appieno la portata della decisione, è necessario analizzare il contesto normativo dell’articolo 60-bis del Dpr 633/1972. Questa norma disciplina la solidarietà nel pagamento dell’imposta. In sintesi, se un cedente non versa l’Iva relativa a cessioni di determinati beni (individuati da decreto ministeriale) effettuate a prezzi inferiori al valore normale, il cessionario (l’acquirente) diventa obbligato solidalmente al pagamento dell’imposta.

La procedura prevede che l’Amministrazione finanziaria attivi un controllo e, qualora riscontri i presupposti della solidarietà, invii prima un “invito ad adempiere” e successivamente proceda con l’iscrizione a ruolo. La comunicazione oggetto del contenzioso si colloca esattamente in mezzo a questi due momenti: informa che il controllo si è concluso e che, non avendo il contribuente aderito all’invito, si procederà alla riscossione. È proprio questa collocazione procedurale a renderla un atto “interno” e non decisorio.

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La distinzione tra invito e comunicazione

Un passaggio logico fondamentale dell’ordinanza 31530 riguarda la cronologia degli atti e la loro capacità di incidere sulla difesa del contribuente. La Corte sottolinea che la comunicazione dell’esito del controllo non è il “primo atto” con cui il Fisco bussa alla porta dell’azienda. Essa è stata necessariamente preceduta dall’invito ad adempiere.

Qui si innesta un precedente giurisprudenziale rilevante. La stessa Suprema Corte, con la sentenza 37954/2021, aveva già stabilito che l’invito ad adempiere ex articolo 60-bis è un atto autonomamente impugnabile, seppur in via facoltativa. Questo perché l’invito, a differenza della successiva comunicazione, esteriorizza per la prima volta la pretesa tributaria ed è idoneo a incidere sulla posizione del contribuente, mettendolo in mora.

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La distinzione è sottile ma determinante per la strategia processuale. L’invito ad adempiere contiene la richiesta di pagamento e le motivazioni; la comunicazione di esito del controllo si limita a dire: “poiché non hai pagato dopo l’invito, ora iscriviamo a ruolo”. Quest’ultima, quindi, non aggiunge nulla di nuovo al quadro probatorio o giuridico.

Le opzioni per il contribuente

Dalla lettura combinata delle norme e della giurisprudenza di legittimità, emerge un quadro operativo chiaro per chi si trova coinvolto in contestazioni sulla solidarietà Iva. Il contribuente ha due strade maestre per difendersi, e una strada vicolo cieco da evitare.

La prima opzione è l’impugnazione immediata dell’invito ad adempiere. Essendo un atto facoltativamente impugnabile, il contribuente può decidere di attivare subito il contenzioso per contestare i presupposti della solidarietà (ad esempio, dimostrando che il prezzo inferiore al valore normale era giustificato da oggettive condizioni di mercato).

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La seconda opzione è attendere la notifica della cartella di pagamento. Questo è l’atto finale della riscossione, sicuramente impugnabile, che cristallizza definitivamente la pretesa.

La strada da evitare, come insegna l’ordinanza 31530, è impugnare l’atto intermedio, ovvero la comunicazione dell’esito del controllo. Farlo significa incardinare un giudizio destinato a concludersi con una pronuncia di inammissibilità, con il conseguente aggravio di spese legali e la perdita di tempo prezioso. La comunicazione, infatti, costituisce un mero passaggio procedurale informativo che non possiede l’autonomia necessaria per essere portato davanti al giudice tributario.

In conclusione, la regola generale che il professionista e il cittadino devono memorizzare è la seguente: nel diritto tributario l’anticipazione della tutela è ammessa solo di fronte ad atti che manifestano una pretesa nuova e definita. Le comunicazioni che hanno il solo scopo di aggiornare il contribuente sullo stato della procedura, senza modificare il quantum o il titolo della pretesa già nota, devono essere considerate atti neutri ai fini processuali.

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