Fondi pensione: come evitare la doppia tassa entro il 31 dicembre

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Autore: Paolo Florio

09 dicembre 2025

Dottore Commercialista (2007) e Avvocato (2010). Svolge l’attività professionale di consulente e giurista d’impresa, con specializzazione nel campo del diritto tributario, diritto societario, diritto commerciale, diritto fallimentare e diritto penale dell’economia. Ha maturato, altresì, una specifica esperienza quale munus pubblicum per conto di diversi Tribunali avendo svolto incarichi giudiziari e in particolare di Custode e Amministratore Giudiziario, di Curatore Fallimentare, di professionista delegato alle vendite nelle procedure esecutive, nonché C.T.U. in giudizi civili e perito per la Procura in procedimenti penali.

Contributi fondo pensione oltre 5.164 euro? Comunica l’importo non dedotto entro fine anno per evitare tasse future sulla rendita. Ecco la procedura e le regole.

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Manca poco alla fine dell’anno e, tra le varie scadenze che affollano il calendario dei contribuenti, ce n’è una che rischia di passare inosservata ma che ha un peso specifico notevole sul futuro risparmio previdenziale. Si tratta della comunicazione dei contributi non dedotti ai fondi pensione. Per chi ha scelto la previdenza complementare per integrare la futura pensione pubblica, prestare attenzione a questo passaggio burocratico è fondamentale per non incorrere in una penalizzazione economica al momento dell’erogazione della rendita.

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Il meccanismo è tecnico ma la logica è semplice: evitare che somme già tassate subiscano un secondo prelievo fiscale. La normativa vigente, in particolare il Dlgs 252/2005, offre un vantaggio fiscale importante ma pone dei paletti precisi. Comprendere come muoversi entro il 31 dicembre significa assicurarsi che i propri risparmi rendano al massimo, sfruttando appieno le agevolazioni previste dal legislatore e confermate dagli organi di vigilanza. In questa analisi, partendo da un caso pratico, spiegheremo la regola generale che ogni aderente deve conoscere.

Il limite della deducibilità annuale

Il punto di partenza per ogni ragionamento sulla previdenza integrativa è il tetto massimo di deducibilità. L’articolo 8, comma 4 del Dlgs 252/2005 stabilisce che i contributi versati alle forme pensionistiche complementari sono deducibili dal reddito complessivo fino a un importo massimo di

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euro 5.164,57 all’anno.

Questo significa che, in sede di dichiarazione dei redditi, il contribuente può abbattere il proprio imponibile Irpef fino a tale soglia, ottenendo un risparmio fiscale immediato proporzionale alla propria aliquota marginale. Tuttavia, è frequente che i risparmiatori, per massimizzare il montante finale, scelgano di versare cifre superiori a questo limite.

Prendiamo il caso di un contribuente che nell’anno solare abbia versato al proprio fondo pensione la somma di 8.000 euro. In fase di dichiarazione (ad esempio nel 2025 per i redditi 2024), il commercialista o il Caf porteranno in deduzione solo la quota di legge, ovvero 5.164,57 euro. Sulla differenza, pari a

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2.835,43 euro, il cittadino ha regolarmente pagato l’Irpef, poiché tale somma è rientrata nel reddito imponibile. Qui scatta il meccanismo di protezione: poiché su questi soldi le tasse sono già state pagate, essi devono essere esentati dalla tassazione al momento in cui il fondo erogherà la pensione o l’anticipazione.

La tassazione agevolata delle prestazioni

Per comprendere il danno economico derivante dalla mancata comunicazione, bisogna analizzare come vengono tassate le rendite dei fondi pensione. Il comma 6 dell’articolo 11 del medesimo decreto legislativo specifica che le prestazioni pensionistiche complementari sono soggette a una ritenuta d’imposta del 15%

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.

Questa aliquota è già di per sé agevolata rispetto alle aliquote Irpef ordinarie, ma il legislatore ha previsto un ulteriore meccanismo premiante per la fedeltà contributiva. L’aliquota del 15%, infatti, si riduce dello 0,30% per ogni anno di partecipazione al fondo eccedente il quindicesimo. La riduzione massima possibile è di 6 punti percentuali.

In termini pratici, per chi è rimasto iscritto alla previdenza complementare per almeno 35 anni, la tassazione finale sulla prestazione scende al 9%. Si tratta di un prelievo estremamente contenuto. Tuttavia, questa ritenuta si applica, per legge, “al netto delle somme corrispondenti ai redditi già tassati”. Se il fondo pensione non sa quali somme sono già state tassate (perché eccedenti la deducibilità), applicherà l’aliquota del 15% (o del 9%) su tutto il montante. Il risultato? Una

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doppia imposizione sulla quota eccedente i 5.164,57 euro.

Il calcolo dell’anzianità di partecipazione

Un aspetto spesso sottovalutato riguarda il calcolo dell’anzianità necessaria per ottenere le riduzioni fiscali o accedere alle anticipazioni. Il comma 9 dell’articolo 11 chiarisce che sono considerati utili tutti i periodi di partecipazione alle forme pensionistiche complementari maturati dall’aderente, a patto che non sia stato esercitato il riscatto totale della posizione individuale.

Questa norma ha ricevuto interpretazioni estensive fondamentali per i risparmiatori. La Covip (Commissione di vigilanza sui fondi pensione), nella Deliberazione del 28 giugno 2006, ha stabilito che per determinare l’anzianità contano tutti i periodi di iscrizione, indipendentemente dall’effettivo versamento dei contributi.

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Sulla stessa linea si è mossa l’Agenzia delle Entrate con la circolare 70/E del 18 dicembre 2007. L’Agenzia ha specificato che, per calcolare l’aliquota della ritenuta (quel famoso 15% che può scendere al 9%), il “periodo di partecipazione” deve essere individuato con riferimento agli anni di “mera partecipazione”. Non è necessario aver versato soldi ogni anno; è sufficiente essere stati iscritti e non aver riscattato totalmente la posizione. Questa precisazione è vitale per chi ha avuto carriere discontinue o pause nei versamenti, poiché permette comunque di raggiungere l’aliquota minima del 9% dopo 35 anni di iscrizione formale.

La procedura obbligatoria entro il 31 dicembre

Tornando alla regola generale sui contributi non dedotti, l’onere della prova spetta al contribuente. Il fondo pensione, infatti, non ha accesso diretto alla dichiarazione dei redditi dell’iscritto e non può sapere se la quota eccedente i 5.164,57 euro è stata dedotta o meno (teoricamente, un contribuente potrebbe avere capienza fiscale e non dedurla per errore, o viceversa).

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Per evitare che le contribuzioni non dedotte vadano fiscalmente “perdute”, il comma 4 dell’articolo 8 impone una procedura specifica. L’iscritto che ha versato più del limite consentito deve comunicare al proprio fondo pensione l’importo non dedotto (o che non sarà dedotto).

La scadenza per questa comunicazione è tassativa: entro il 31 dicembre dell’anno successivo a quello in cui è stato effettuato il versamento. Esiste un’eccezione temporale solo se il diritto alla prestazione sorge prima di tale data (ad esempio, se si va in pensione a giugno, la comunicazione va fatta prima dell’erogazione).

Cosa fare in pratica

Applicando la regola al caso studio citato in apertura, il percorso è chiaro. Se nel 2024 sono stati versati 8.000 euro:

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  1. nel 2025 si presenta la dichiarazione dei redditi e si deduce il massimo di 5.164,57 euro;

  2. si calcola l’eccedenza: 8.000 – 5.164,57 = 2.835,43 euro;

  3. entro il 31 dicembre 2025, l’iscritto deve inviare al fondo (spesso tramite moduli online nell’area riservata) la dichiarazione di “contributi non dedotti” per l’importo di 2.835,43 euro.

Grazie a questa semplice comunicazione, il fondo annoterà che quella specifica porzione di montante è esente da tassazione futura. Al momento del pensionamento, sulla parte di rendita generata da quei 2.835,43 euro non verrà applicata né l’aliquota del 15% né quella ridotta del 9%. Il rendimento generato da quella somma sarà tassato, ma il capitale nominale ci verrà restituito pulito, esattamente come è stato versato, poiché le tasse su di esso sono già state saldate tramite l’Irpef ordinaria.

Dimenticare questo passaggio equivale a regalare denaro al fisco due volte sulla stessa somma. È quindi indispensabile, in questi giorni di fine anno, verificare i versamenti dell’anno precedente e la relativa dichiarazione dei redditi, assicurandosi di aver trasmesso l’informazione al proprio ente previdenziale.

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