Pergotenda: quando serve il permesso di costruire?

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Autore: Angelo Greco

07 giugno 2026

Avvocato, direttore responsabile del giornale "La Legge per Tutti", autore di numerose pubblicazioni (tra cui alcune per il gruppo Feltrinelli, Sole24Ore, Mondadori) si è formato all'università LUISS di Roma. Già collaboratore presso l'Università della Calabria e la Columbia University di New York, è altresì ospite di spazi televisivi e radiofonici per questioni giuridiche. Ha co-condotto uno spazio su Uno Mattina (RaiUno) dal titolo "Tempo e Denaro" tra il 2016 e il 2017. Definito dal Sole24Ore, nel 2020, «il professionista più influente d'Italia» è uno dei primi divulgatori del diritto in Italia, titolare del canale YouTube che porta il suo stesso nome con quasi un milione di followers. Maggiori informazioni su www.avvangelogreco.it

Scopri le regole per installare una pergotenda senza rischi. Il TAR chiarisce: se crea volume o ha pareti fisse non è edilizia libera e serve il titolo abilitativo.

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Con l’arrivo delle belle stagioni, o semplicemente per sfruttare meglio gli spazi esterni della propria casa, nasce spesso il desiderio di installare strutture che riparino dal sole o dalla pioggia. Arredare il terrazzo o il giardino con una copertura mobile sembra l’idea perfetta per guadagnare un angolo di relax in più. Tuttavia, il confine tra un semplice elemento di arredo e una vera e propria costruzione edilizia è molto sottile e spesso invisibile agli occhi dei non addetti ai lavori. Molti pensano che basti chiamare la struttura “pergotenda” per evitare la burocrazia, ma non è così semplice. Se l’installazione diventa stabile, crea nuovo spazio chiuso o modifica l’aspetto dell’edificio, si rischia di commettere un abuso edilizio con conseguenze pesanti, fino all’ordine di demolizione. In questo articolo risponderemo alla seguente domanda:

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quando serve il permesso di costruire per il pergolato? Analizzeremo una recente decisione della giustizia amministrativa che ha bocciato il tentativo di far passare per semplice tenda una struttura complessa, spiegando quali sono le caratteristiche tecniche indispensabili per restare nel regime di edilizia libera e quando, invece, è obbligatorio chiedere l’autorizzazione al Comune.

Che cos’è una vera pergotenda per la legge?

Non basta il nome commerciale per definire giuridicamente l’oggetto. Secondo i giudici amministrativi (TAR Lombardia, sent. 2472/20), si può parlare di vera e propria pergotenda soltanto quando l’opera ha come funzione principale e unica quella di offrire riparo dal sole e dalle intemperie.

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La struttura deve essere un ibrido, un po’ arredo e un po’ pergolato. La sua natura deve essere accessoria: significa che la struttura serve solo a sostenere la tenda (che è l’elemento principale) e non viceversa. Se la struttura portante diventa predominante, solida e imponente, non siamo più di fronte a una tenda, ma a una costruzione vera e propria.

Quando scatta l’obbligo del permesso di costruire?

Il problema sorge quando l’opera smette di essere precaria e diventa stabile. Per essere esentati dal chiedere il permesso di costruire, la pergotenda non deve creare un nuovo ambiente chiuso.

I giudici hanno chiarito che il titolo edilizio (l’autorizzazione del Comune) diventa necessario quando l’opera:

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  • determina un aumento del volume abitativo;

  • aumenta la superficie coperta in modo stabile;

  • modifica la sagoma o il prospetto dell’edificio.

Se la struttura è dotata di tamponature verticali (cioè pareti laterali fisse, vetrate o chiusure rigide) che la trasformano in una stanza chiusa, non si può più parlare di semplice arredo. In questo caso, l’opera modifica la destinazione d’uso degli spazi esterni e richiede le stesse carte bollate di una nuova stanza.

Si può ottenere la sanatoria se la struttura è fissa?

Molti proprietari, una volta scoperti, provano a chiedere un titolo in sanatoria, sperando di regolarizzare l’abuso pagando una sanzione. Tuttavia, la sentenza chiarisce che questa strada è sbarrata se l’opera non rispetta i requisiti di base.

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Non può essere concesso il titolo in sanatoria a un’opera che svolge una funzione autonoma e non accessoria. Se la struttura soddisfa esigenze non precarie (cioè la uso tutto l’anno come fosse una veranda fissa) e non possiede le caratteristiche di una semplice tenda retrattile, non rientra negli interventi manutentivi leggeri (art. 6, comma 1, Testo Unico Edilizia). In questi casi, la conseguenza è severa: non resta che procedere alla demolizione del manufatto abusivo.

Cosa rientra nell’edilizia libera?

Per stare tranquilli ed evitare processi, bisogna guardare al decreto “Scia 2” (D.Lgs. 222/16). Questo testo conferma che rientrano nell’edilizia libera (quella che si fa senza permessi) soltanto le opere dirette a soddisfare esigenze contingenti e temporanee.

La parola chiave è “rimovibilità”. La struttura deve poter essere rimossa in modo agevole e completo al cessare della necessità. Se per toglierla devo demolire parti murarie o smontare strutture complesse ancorate in modo permanente al suolo, allora non è edilizia libera. La pergotenda deve servire a una migliore fruizione temporanea della terrazza, non a creare una stanza in più per la casa.

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