Pergotenda: quando serve il permesso di costruire?
Scopri le regole per installare una pergotenda senza rischi. Il TAR chiarisce: se crea volume o ha pareti fisse non è edilizia libera e serve il titolo abilitativo.
Con l’arrivo delle belle stagioni, o semplicemente per sfruttare meglio gli spazi esterni della propria casa, nasce spesso il desiderio di installare strutture che riparino dal sole o dalla pioggia. Arredare il terrazzo o il giardino con una copertura mobile sembra l’idea perfetta per guadagnare un angolo di relax in più. Tuttavia, il confine tra un semplice elemento di arredo e una vera e propria costruzione edilizia è molto sottile e spesso invisibile agli occhi dei non addetti ai lavori. Molti pensano che basti chiamare la struttura “pergotenda” per evitare la burocrazia, ma non è così semplice. Se l’installazione diventa stabile, crea nuovo spazio chiuso o modifica l’aspetto dell’edificio, si rischia di commettere un abuso edilizio con conseguenze pesanti, fino all’ordine di demolizione. In questo articolo risponderemo alla seguente domanda:
Indice
Che cos’è una vera pergotenda per la legge?
Non basta il nome commerciale per definire giuridicamente l’oggetto. Secondo i giudici amministrativi (TAR Lombardia, sent. 2472/20), si può parlare di vera e propria pergotenda soltanto quando l’opera ha come funzione principale e unica quella di offrire riparo dal sole e dalle intemperie.
La struttura deve essere un ibrido, un po’ arredo e un po’ pergolato. La sua natura deve essere accessoria: significa che la struttura serve solo a sostenere la tenda (che è l’elemento principale) e non viceversa. Se la struttura portante diventa predominante, solida e imponente, non siamo più di fronte a una tenda, ma a una costruzione vera e propria.
Quando scatta l’obbligo del permesso di costruire?
Il problema sorge quando l’opera smette di essere precaria e diventa stabile. Per essere esentati dal chiedere il permesso di costruire, la pergotenda non deve creare un nuovo ambiente chiuso.
I giudici hanno chiarito che il titolo edilizio (l’autorizzazione del Comune) diventa necessario quando l’opera:
determina un aumento del volume abitativo;
aumenta la superficie coperta in modo stabile;
modifica la sagoma o il prospetto dell’edificio.
Se la struttura è dotata di tamponature verticali (cioè pareti laterali fisse, vetrate o chiusure rigide) che la trasformano in una stanza chiusa, non si può più parlare di semplice arredo. In questo caso, l’opera modifica la destinazione d’uso degli spazi esterni e richiede le stesse carte bollate di una nuova stanza.
Si può ottenere la sanatoria se la struttura è fissa?
Molti proprietari, una volta scoperti, provano a chiedere un titolo in sanatoria, sperando di regolarizzare l’abuso pagando una sanzione. Tuttavia, la sentenza chiarisce che questa strada è sbarrata se l’opera non rispetta i requisiti di base.
Non può essere concesso il titolo in sanatoria a un’opera che svolge una funzione autonoma e non accessoria. Se la struttura soddisfa esigenze non precarie (cioè la uso tutto l’anno come fosse una veranda fissa) e non possiede le caratteristiche di una semplice tenda retrattile, non rientra negli interventi manutentivi leggeri (art. 6, comma 1, Testo Unico Edilizia). In questi casi, la conseguenza è severa: non resta che procedere alla demolizione del manufatto abusivo.
Cosa rientra nell’edilizia libera?
Per stare tranquilli ed evitare processi, bisogna guardare al decreto “Scia 2” (D.Lgs. 222/16). Questo testo conferma che rientrano nell’edilizia libera (quella che si fa senza permessi) soltanto le opere dirette a soddisfare esigenze contingenti e temporanee.
La parola chiave è “rimovibilità”. La struttura deve poter essere rimossa in modo agevole e completo al cessare della necessità. Se per toglierla devo demolire parti murarie o smontare strutture complesse ancorate in modo permanente al suolo, allora non è edilizia libera. La pergotenda deve servire a una migliore fruizione temporanea della terrazza, non a creare una stanza in più per la casa.