Casa ex coniugi: abusi bloccano la divisione e stop ai rimborsi

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Autore: Angelo Greco

14 dicembre 2025

Avvocato, direttore responsabile del giornale "La Legge per Tutti", autore di numerose pubblicazioni (tra cui alcune per il gruppo Feltrinelli, Sole24Ore, Mondadori) si è formato all'università LUISS di Roma. Già collaboratore presso l'Università della Calabria e la Columbia University di New York, è altresì ospite di spazi televisivi e radiofonici per questioni giuridiche. Ha co-condotto uno spazio su Uno Mattina (RaiUno) dal titolo "Tempo e Denaro" tra il 2016 e il 2017. Definito dal Sole24Ore, nel 2020, «il professionista più influente d'Italia» è uno dei primi divulgatori del diritto in Italia, titolare del canale YouTube che porta il suo stesso nome con quasi un milione di followers. Maggiori informazioni su www.avvangelogreco.it

Niente divisione giudiziale per la casa con abusi. Le spese sostenute nel matrimonio non vanno restituite. Sì all’indennità per l’uso esclusivo.

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Quando il matrimonio giunge al capolinea e si aprono le porte del tribunale per la spartizione dei beni, i coniugi si scontrano spesso con due realtà giuridiche granitiche che possono ribaltare le aspettative economiche: la regolarità urbanistica dell’immobile e la natura solidaristica delle spese sostenute durante la vita insieme. La regola generale che emerge con forza dalle aule di giustizia è duplice. Da un lato, il giudice non può mai disporre lo scioglimento della comunione di un bene che presenti difformità urbanistiche

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o catastali, poiché lo Stato non può avallare, tramite sentenza, il trasferimento di diritti su beni “fuorilegge”. Dall’altro, i soldi spesi da un coniuge per ristrutturare casa o per i bisogni familiari non sono un prestito da restituire a fine relazione, ma l’adempimento di un dovere costituzionale.

Partendo da un caso concreto di separazione e richiesta di divisione di un immobile cointestato, analizziamo come la nullità degli atti per vizi urbanistici paralizzi la divisione e come il principio di solidarietà familiare blindi i patrimoni contro richieste di rimborso tardive.

I doveri solidaristici bloccano i rimborsi

Uno dei temi più caldi nelle aule di giustizia riguarda la richiesta, avanzata spesso dal coniuge economicamente più forte, di riavere indietro le somme versate per l’acquisto o la

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ristrutturazione della casafamiliare. La giurisprudenza, applicando gli articoli 143 e 316 bis del codice civile, ha alzato un muro a protezione della stabilità economica familiare. Il presupposto normativo è chiaro: durante il matrimonio, ciascun coniuge è tenuto a contribuire alle esigenze della famiglia in misura proporzionale alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro.

Questa contribuzione non è una partita di giro contabile, ma un atto di solidarietà familiare. Di conseguenza, una volta intervenuta la separazione, non sussiste alcun diritto al rimborso (tecnicamente definito “ripetizione”) per le spese sostenute in modo indifferenziato per i bisogni della famiglia. Se un marito o una moglie paga i lavori di ristrutturazione dell’immobile comune, si presume che lo faccia in adempimento dei propri doveri patrimoniali. L’unica eccezione a questa regola ferrea si verifica quando le parti abbiano concluso un

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accordo negoziale specifico. Tale accordo, che deve essere provato, serve a regolare i rapporti di dare e avere in modo diverso dalla semplice contribuzione. In assenza di un contratto scritto o di una prova rigorosa che dimostri che quel denaro era un prestito e non un contributo alla vita comune, la domanda di restituzione è destinata al rigetto. Le “forme di generosità spontanea” o gli esborsi per le primarie esigenze abitative restano atti a fondo perduto, finalizzati al benessere del nucleo e non investimenti recuperabili.

L’irregolarità urbanistica ferma la divisione

Il secondo pilastro della decisione riguarda la commerciabilità del bene. Spesso gli ex coniugi chiedono al giudice di dividere l’immobile in

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comunione ordinaria (ad esempio vendendolo all’asta e dividendo il ricavato, o assegnandolo a uno dei due con conguaglio). Tuttavia, il potere del giudice incontra un limite invalicabile nella disciplina urbanistica vigente (articolo 46 del Dpr 380/2001 e articolo 29 della legge 52/1985).

Non è possibile disporre la divisione giudiziale di un immobile se questo presenta difformità urbanistiche o catastali che ne impediscono la commerciabilità. La legge prevede la sanzione della nullità per gli atti traslativi, costitutivi o divisionali di diritti reali su fabbricati che non siano in regola. Questa nullità si estende anche alle sentenze: il giudice non può sostituirsi al notaio trasferendo un bene che il notaio stesso non potrebbe rogare.

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È importante sottolineare che la nullità sussiste anche in caso di semplice incoerenza catastale o se manca la dichiarazione di conformità, indipendentemente dal fatto che l’immobile sia sostanzialmente sano. Se c’è un abuso non sanato o non regolarizzato nelle carte, la macchina della giustizia si ferma. La domanda di scioglimento della comunione deve essere rigettata. Questo principio serve a evitare che attraverso la via giudiziaria si possano aggirare le norme sul controllo del territorio, immettendo sul mercato beni abusivi.

Il caso: cambio serrature e nuova compagna

La vicenda processuale analizzata è emblematica delle tensioni post-coniugali. Protagonisti sono due ex coniugi, comproprietari al 50% di un immobile acquistato in regime di

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separazione dei beni. La scintilla del contenzioso scatta dopo la fine della convivenza: la ex moglie (attrice nella causa) si rivolge al Tribunale lamentando di essere stata estromessa dal godimento del bene comune. L’ex marito, infatti, aveva provveduto a cambiare le serrature dell’abitazione, impedendole l’accesso, e vi si era stabilito stabilmente insieme alla sua nuova compagna.

L’attrice chiedeva due cose: lo scioglimento della comunione (quindi la divisione del bene) e il risarcimento del danno per l’occupazione esclusiva da parte dell’uomo. Il convenuto, dal canto suo, si opponeva con richieste riconvenzionali: pretendeva la restituzione delle somme versate anni prima per l’acquisto e la ristrutturazione della casa e chiedeva che gli venisse riconosciuto il diritto di uso esclusivo.

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La situazione si è complicata quando il Consulente Tecnico d’Ufficio (Ctu) nominato dal giudice ha scoperchiato il vaso di Pandora urbanistico: l’immobile presentava difformità sanabili, ma che al momento della causa non erano state ancora regolarizzate.

La decisione: no alla divisione, sì ai danni

Il Tribunale, applicando i principi generali sopra esposti, ha emesso una sentenza che scontenta chi sperava nel recupero dei soldi o nella divisione immediata, ma tutela il diritto di proprietà compresso.

In primo luogo, il giudice ha respinto la richiesta dell’ex marito di riavere i soldi della ristrutturazione. Gli esborsi sono stati considerati effettuati in adempimento dei doveri patrimoniali coniugali nella conduzione della vita familiare. Non essendo stato provato (e nemmeno dedotto con precisione) un diverso accordo tra i due ex coniugi che qualificasse quei soldi come prestito, la richiesta di restituzione è stata bocciata.

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In secondo luogo, la domanda di divisione dell’immobile avanzata dalla moglie è stata rigettata. Nonostante la volontà di sciogliere la comunione fosse legittima, la presenza delle difformità urbanistiche ed edilizie accertate dal perito ha reso il bene, allo stato attuale, non commerciabile e quindi non divisibile giudizialmente. Fino alla sanatoria, i due ex restano costretti alla comproprietà.

Tuttavia, il Tribunale ha accolto la richiesta di risarcimento danni dell’attrice. Il cambio delle serrature e l’uso esclusivo del bene da parte del marito (con la nuova compagna) senza il consenso della comproprietaria costituiscono un atto illecito che lede il diritto di godimento del bene comune. L’ex marito è stato quindi condannato al pagamento di una somma a titolo di indennizzo per l’occupazione e al pagamento delle spese di lite. Una vittoria parziale che ristabilisce l’equilibrio economico per il mancato uso della casa, pur lasciando in sospeso la questione della proprietà indivisa.

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