Smart working prioritario per chi ha la 104: cosa cambia dal 1° gennaio 2026

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Autore: Paolo Remer

16 dicembre 2025

Laureato con lode in Giurisprudenza e Scienze della Sicurezza Economica e Finanziaria. Già magistrato ordinario, giudice tributario ed ufficiale nella Guardia di Finanza. Attualmente, è consulente di direzione aziendale.

Dal 2026 i lavoratori fragili con Legge 104 e invalidità dal 74% avranno un diritto di precedenza assoluto nel lavoro agile. La Legge 106/2025 introduce anche un nuovo congedo straordinario fino a 24 mesi, garantendo continuità occupazionale e tutela della salute.

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Dal 1° gennaio 2026 lo smart working diventa prioritario per chi ha la 104: entra in vigore una significativa riforma delle tutele per i lavoratori fragili introdotta dalla Legge 106 del 18 luglio 2025, che amplia le disposizioni già previste dalla Legge 104/1992.

Tra le novità più rilevanti c’è l’introduzione dello smart working prioritario per determinate categorie di lavoratori con gravi patologie certificate o invalidità riconosciuta. Ed è previsto anche un nuovo congedo straordinario, fino a 24 mesi. Tutto questo con l’obiettivo di favorire la continuità lavorativa garantendo al contempo la tutela della salute.

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Chi riguarda la novità

È importante dire subito che le nuove tutele approntate dalla Legge 106/2025 non si applicano in modo generalizzato a tutti i titolari di Legge 104, ma esclusivamente ai lavoratori dipendenti del settore pubblico e privato che si trovano in una condizione di particolare fragilità sanitaria, e precisamente:

Questa soglia del

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74% di invalidità costituisce il parametro oltre il quale la condizione di salute è considerata, per legge, tale da incidere in modo significativo sulla capacità di svolgere le normali attività lavorative e quotidiane.

Cos’è lo smart working “prioritario”

La vera innovazione introdotta dalla Legge 106/2025 riguarda lo smart working prioritario. A partire dal 1° gennaio 2026, questi lavoratori, una volta terminato l’eventuale periodo di congedo straordinario, hanno un diritto di precedenza assoluto nell’accesso al lavoro agile, sempre che la natura delle mansioni svolte lo consenta.

Questo significa che, in caso di più richieste di smart working all’interno della stessa azienda, sede o stabilimento, il datore di lavoro

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deve valutare prioritariamente la richiesta del lavoratore fragile rispetto a quella di altri colleghi che ricoprono lo stesso ruolo o sono impegnati nelle medesime attività.

Tale diritto, pur essendo condizionato alla compatibilità delle mansioni con la modalità agile (sotto questo aspetto non ci sono cambiamenti rispetto alle regole previgenti), impone al datore di lavoro di valutare concretamente la fattibilità dello svolgimento delle attività a distanza per garantire la continuità lavorativa del dipendente fragile.

Congedo straordinario fino a 24 mesi: gli svantaggi

Contestualmente all’introduzione dello smart working prioritario, la Legge 106/2025 prevede anche la possibilità di richiedere un

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congedo straordinario non retribuito fino a 24 mesi, che, a seconda dei casi, può essere utilizzato in modo continuativo o frazionato in base alle esigenze di cura del lavoratore.

Durante questo periodo ci sono delle garanzie di conservazione del posto ma anche degli svantaggi, perché:

Al termine di questo congedo, il lavoratore potrà esercitare il diritto di accesso prioritario allo smart working, rafforzando così la possibilità di riprendere gradualmente la propria attività lavorativa senza subire penalizzazioni.

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Cosa resta della Legge 104 dopo la riforma della Legge 106?

Conclusivamente, va sottolineato che la Legge 106/2025 non sostituisce né cancella la Legge 104/1992, ma la integra con strumenti aggiuntivi pensati per chi si trova in condizioni di salute particolarmente complesse. Continuano quindi a essere pienamente operative tutte le tutele già previste dalla 104, come i permessi giornalieri, le agevolazioni fiscali e i diritti di assistenza.

Bisogna, poi, ricordare che rimangono fermi gli obblighi di sicurezza nei luoghi di lavoro (D. Lgs. 81/2008), che impongono al datore di predisporre e attuare misure particolari per i lavoratori fragili: tra queste vi è anche il ricorso al lavoro agile e, ove possibile, il trasferimento a mansioni compatibili. La giurisprudenza ha precisato che il datore di lavoro, in applicazione delle norme antidiscriminatorie, è tenuto ad adottare gli “accomodamenti ragionevoli” che si rendono necessari.

Per il quadro completo, leggi “Cosa cambia dal 2026 per i lavoratori con fragilità“.

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