Accesso alla magistratura onoraria: nuove regole, ora vale l'esperienza professionale

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Autore: Angelo Greco

30 dicembre 2025

Avvocato, direttore responsabile del giornale "La Legge per Tutti", autore di numerose pubblicazioni (tra cui alcune per il gruppo Feltrinelli, Sole24Ore, Mondadori) si è formato all'università LUISS di Roma. Già collaboratore presso l'Università della Calabria e la Columbia University di New York, è altresì ospite di spazi televisivi e radiofonici per questioni giuridiche. Ha co-condotto uno spazio su Uno Mattina (RaiUno) dal titolo "Tempo e Denaro" tra il 2016 e il 2017. Definito dal Sole24Ore, nel 2020, «il professionista più influente d'Italia» è uno dei primi divulgatori del diritto in Italia, titolare del canale YouTube che porta il suo stesso nome con quasi un milione di followers. Maggiori informazioni su www.avvangelogreco.it

La Corte Costituzionale boccia il limite di 10 anni per l’anzianità professionale nei concorsi per magistrati onorari: viola la delega e premia il merito.

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L’esperienza professionale non può avere una data di scadenza quando si tratta di selezionare chi deve amministrare la giustizia. Con la sentenza numero 213, depositata oggi 30 dicembre 2025, la Corte costituzionale ha stabilito un principio fondamentale per l’accesso alla magistratura onoraria: il merito, misurato attraverso l’anzianità professionale, non può essere limitato arbitrariamente dal Governo se la legge delega del Parlamento non lo prevede. La Consulta ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 4, comma 4, lettera a), del

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decreto legislativo numero 116 del 2017, nella parte in cui prevedeva un limite massimo di dieci anni per la valutazione della maggiore anzianità in caso di parità di titoli.

Questa decisione chiarisce una regola generale che travalica il singolo caso: nell’attuazione di una delega legislativa, il Governo non può introdurre criteri che finiscano per neutralizzare o capovolgere le gerarchie stabilite dal legislatore delegante. Se la legge ordina di dare precedenza a chi ha lavorato di più, un decreto non può stabilire che, oltre una certa soglia, l’esperienza smetta di contare, favorendo paradossalmente chi è più giovane ma meno esperto.

Il contrasto con la legge delega e l’articolo 76 della Costituzione

Il cuore della questione risiede nel rapporto gerarchico tra le fonti del diritto. Il

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TAR per il Lazio aveva sollevato il dubbio di costituzionalità osservando come la legge numero 57 del 2016 avesse fissato criteri molto precisi per l’accesso alla magistratura onoraria. Il legislatore delegante aveva infatti stabilito che, a parità di titoli preferenziali, la precedenza dovesse spettare a chi possiede la più elevata anzianità professionale. Solo in caso di ulteriore parità, il criterio sussidiario sarebbe stato quello della minore età anagrafica.

Tuttavia, il Governo, nel recepire questa indicazione all’interno del decreto legislativo 116/2017, aveva inserito un “tetto” di dieci anni alla valutazione dell’anzianità. La Corte costituzionale ha ravvisato in questo passaggio una violazione dell’

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articolo 76 della Costituzione, che disciplina l’esercizio della funzione legislativa da parte dell’organo esecutivo. Secondo i giudici delle leggi, il Governo ha superato i confini della propria discrezionalità, introducendo un limite che non trovava alcun appiglio nella volontà del Parlamento.

Il paradosso del limite decennale e il ribaltamento del merito

Il limite dei dieci anni ha generato, nella pratica, un effetto distorsivo che la Consulta ha analizzato nel dettaglio. La norma censurata finiva per premiare i candidati più giovani a scapito di quelli con una carriera più lunga. Nel caso analizzato dal TAR Lazio, un avvocato con oltre dieci anni di esperienza si era visto scavalcare in graduatoria da colleghi con un’anzianità professionale inferiore, ma anagraficamente più giovani.

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Poiché il decreto legislativo considerava “uguali” tutti coloro che avevano superato i dieci anni di carriera, il criterio dell’anzianità professionale veniva di fatto annullato per una vasta platea di candidati. In questo modo, il criterio della minore età anagrafica, che per legge doveva essere solo residuale, diventava quello decisivo. La Corte ha sottolineato che questo meccanismo ha “capovolto il rapporto tra i criteri di preferenza”, tradendo la ratio della legge delega che puntava a valorizzare la competenza acquisita sul campo.

I limiti della discrezionalità del governo nell’attuazione della delega

La sentenza 213 del 2025 offre un’importante lezione sul perimetro d’azione del potere esecutivo. La

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Corte costituzionale ha ricordato che, sebbene il Governo goda di un margine di discrezionalità nell’attuare i principi direttivi di una delega, tale spazio di manovra deve essere coerente con lo spirito della legge. La discrezionalità può servire a completare o sviluppare le scelte del Parlamento, ma non a contraddirle.

Quando una legge delega è puntuale e dettagliata, come nel caso della riforma della magistratura onoraria, il decreto delegato deve limitarsi a una trasposizione fedele. Inserire un limite temporale alla valutazione dell’esperienza non è stato considerato un “completamento coerente”, bensì una modifica arbitraria di una scelta politica già compiuta dal legislatore. Il grado di dettaglio della norma primaria non lasciava spazio a interpretazioni che limitassero il valore dell’anzianità di servizio.

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Le conseguenze per i futuri concorsi e la tutela della professionalità

La dichiarazione di illegittimità costituzionale ha un impatto immediato sulle procedure di selezione dei magistrati onorari. Da questo momento, nelle graduatorie non potrà più essere applicato il limite dei dieci anni: chi ha una maggiore anzianità professionale dovrà sempre prevalere sui candidati con meno esperienza, indipendentemente dall’età anagrafica, a parità di altri titoli.

Questa decisione tutela la professionalità di migliaia di operatori del diritto, in particolare avvocati, che aspirano a ricoprire ruoli nella magistratura onoraria. La sentenza ripristina la legalità costituzionale in un settore che negli ultimi anni ha vissuto profonde trasformazioni e tensioni normative. La valorizzazione dell’esperienza viene confermata come un pilastro della funzione giudiziaria, anche quando esercitata da magistrati non togati.

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Un principio di stabilità per l’amministrazione pubblica

Oltre al settore della giustizia, la pronuncia della Consulta invia un messaggio chiaro a tutta la Pubblica Amministrazione. Il rispetto della legge delega è un requisito di validità delle norme che non può essere sacrificato per esigenze di semplificazione o per scelte politiche autonome dell’esecutivo. La certezza del diritto e il rispetto della gerarchia delle fonti assicurano che i criteri di selezione del personale pubblico siano trasparenti e conformi alla volontà parlamentare.

La sentenza numero 213, eliminando il tetto decennale, impedisce che anni di lavoro e formazione vengano ignorati in sede di concorso. Il merito, inteso come bagaglio di competenze maturate nel tempo, riprende il suo posto centrale nelle dinamiche di accesso alle funzioni pubbliche, garantendo che a decidere sui diritti dei cittadini siano professionisti la cui esperienza è pienamente riconosciuta e valorizzata dall’ordinamento.

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