Donazioni: addio restituzione 

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Autore: Raffaella Mari

12 gennaio 2026

Laurea in Scienze politiche "cum laude" presso l'università della Calabria. Laurea in giurisprudenza presso l'università "Magna Graecia" di Catanzaro. Avvocato con esperienze lavorative nel campo del recupero crediti.

L’azione di restituzione scompare per le successioni dal 18 dicembre 2025. Per quelle precedenti, resta poco tempo per agire sui beni donati.

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La stabilità della circolazione immobiliare e la certezza dei diritti di proprietà compiono un passo definitivo con l’abolizione dell’azione di restituzione per le donazioni lesive della quota di legittima. La regola generale che emerge dalla legge 182/2025 è netta: la tutela dei legittimari non può più tradursi in un blocco permanente della commerciabilità dei beni. Se in passato chi acquistava un immobile proveniente da una donazione rischiava di doverlo restituire ai parenti del defunto, oggi il legislatore sposta il baricentro del sistema sulla tutela del credito e non più sulla restituzione del bene fisico. Tuttavia, per chi si trova a gestire

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successioni aperte in una fase di transizione, il tempo per far valere i vecchi diritti è estremamente limitato, rendendo necessaria una verifica immediata dei termini per la domanda di riduzione.

La fine dell’azione di restituzione e la data spartiacque

Il fulcro della riforma è l’articolo 44 della legge 182/2025, che sancisce l’addio all’azione di restituzione. La novità non riguarda la data in cui è stato stipulato l’atto di donazione, ma il momento dell’apertura della

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successione mortis causa. Per tutte le successioni aperte dal 18 dicembre 2025 in avanti, l’azione di restituzione è legalmente impedita. Questo significa che, anche se la donazione è avvenuta molti anni prima, se il donante è deceduto a partire da tale data, i legittimari (coniuge, uniti civili e discendenti) non potranno più rivalersi sui terzi acquirenti del bene.

Il legislatore ha scelto di recidere il legame che rendeva i beni donati “poco graditi” al mercato e agli istituti di credito. In precedenza, infatti, la possibilità di una restituzione forzata rendeva quasi impossibile ottenere un mutuo su immobili di provenienza donativa. Con la nuova normativa, la protezione della

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quota di legittima rimane intatta, ma si trasforma in un’obbligazione puramente pecuniaria tra le parti coinvolte nella successione, senza coinvolgere chi ha acquistato il bene dal donatario o chi ha iscritto un’ipoteca su di esso.

Il periodo transitorio: sei mesi per le vecchie successioni

Nonostante la riforma miri a semplificare il futuro, il passaggio dal vecchio al nuovo sistema prevede un regime transitorio molto rigido. L’azione di restituzione rimane esperibile esclusivamente per le successioni aperte prima del 18 dicembre 2025, ma a condizioni temporali strettissime. Il termine ultimo per agire è fissato al 18 giugno 2026.

Esistono due strade per mantenere in vita il diritto alla restituzione del bene in questa finestra temporale. La prima riguarda i casi in cui, prima del 18 dicembre 2025, sia già stata notificata e trascritta una

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domanda di riduzione della donazione. La seconda, decisamente più pressante, impone che entro il 18 giugno 2026 venga notificata e trascritta una domanda di riduzione oppure, in alternativa, un atto stragiudiziale di opposizione alla donazione.

Chi non rispetta questa scadenza vedrà decadere definitivamente la possibilità di recuperare il bene fisico, potendo contare solo sulla compensazione monetaria da parte del donatario, ammesso che quest’ultimo sia capiente.

La distinzione tecnica tra azione di riduzione e restituzione

Per comprendere la portata della riforma, è necessario distinguere due strumenti che spesso vengono confusi: l’azione di riduzione e l’azione di restituzione

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. L’azione di riduzione è il rimedio principale che la legge riconosce ai legittimari quando le disposizioni testamentarie o le donazioni effettuate in vita dal defunto superano la quota di cui egli poteva liberamente disporre. Attraverso la riduzione, il legittimario ottiene una sentenza che dichiara l’inefficacia della donazione nei suoi confronti, limitatamente alla parte necessaria per integrare la sua quota di riserva.

L’azione di restituzione, invece, era lo strumento “esecutivo” che scattava qualora il donatario, soccombente nel giudizio di riduzione, non avesse un patrimonio sufficiente per soddisfare il credito del legittimario. Prima della legge 182/2025, se il donatario aveva già venduto il bene a un terzo, il legittimario poteva rivolgersi a quest’ultimo per ottenere indietro l’immobile o il bene mobile, purché non fossero trascorsi venti anni dalla trascrizione della donazione. Era proprio questo meccanismo a generare incertezza: il terzo acquirente, pur essendo in buona fede, rischiava di perdere la proprietà a causa di vicende ereditarie a lui estranee.

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Il nuovo ruolo dell’atto di opposizione alla donazione

L’atto di opposizione ha subito una radicale mutazione funzionale con l’entrata in vigore della riforma. Fino al 17 dicembre 2025, questo strumento serviva a sospendere il termine ventennale oltre il quale la restituzione non era più possibile. Era un atto cautelativo che i potenziali eredi notificavano quando il donante era ancora in vita, proprio per preservare i propri diritti per un tempo indeterminato.

Dal 18 dicembre 2025, l’atto di opposizione cambia obiettivo. Non riguarda più le successioni future, ma serve a gestire quelle già aperte alla data di entrata in vigore della legge. In questo breve semestre che scade il 18 giugno 2026, l’opposizione diventa un’alternativa agile alla domanda di riduzione giudiziale. Preparare un’azione legale complessa in soli sei mesi può essere difficile; il legislatore ha quindi permesso che un semplice atto stragiudiziale di opposizione possa bastare per “prenotare” il diritto alla restituzione, a patto che la successione si sia aperta prima della data spartiacque di dicembre 2025.

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Impatto sul mercato immobiliare e sulle garanzie bancarie

La portata economica di questa norma è vasta. La difficoltà di vendere immobili ricevuti per donazione è stata per decenni un freno per il mercato immobiliare italiano. Le banche, a fronte del rischio di restituzione, hanno storicamente rifiutato di concedere finanziamenti garantiti da ipoteca su tali beni, o hanno richiesto polizze assicurative costose e complesse per coprire il rischio donativo.

Con l’abolizione dell’azione di restituzione per le nuove successioni, il bene donato viene equiparato a qualsiasi altro bene acquistato a titolo oneroso. Chi acquista da un donatario o da un suo avente causa può ora farlo con la

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certezza che la sua proprietà non sarà messa in discussione da pretese ereditarie.

La garanzia per i legittimari si sposta sul valore economico: se il donatario è incapiente, il legittimario subisce il danno, ma il mercato non viene più paralizzato. È una scelta di politica del diritto che privilegia la dinamicità degli scambi e la sicurezza dei traffici giuridici, pur mantenendo un presidio di tutela per la famiglia nel rapporto diretto tra eredi e donatari.

I doveri di verifica per eredi e professionisti

In questo scenario, la consulenza professionale diventa fondamentale per non incorrere in decadenze irreparabili. Gli eredi che ritengono di essere stati lesi da donazioni effettuate in passato devono verificare immediatamente se la successione si è aperta prima del 18 dicembre 2025. In caso positivo, il conto alla rovescia per il 18 giugno 2026 è già iniziato.

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Non agire entro questo termine significa accettare che il bene rimanga definitivamente nelle mani di terzi o che il donatario possa alienarlo senza alcun vincolo. Per i notai e gli avvocati, la sfida è mappare le posizioni aperte e procedere alla trascrizione delle domande di riduzione o degli atti di opposizione. La semplicità dell’atto di opposizione, rispetto alla citazione in giudizio, rappresenta l’ultima ancora di salvataggio per chi intende preservare la possibilità di una restituzione fisica dei beni, garantendo al contempo che, passata questa data, il sistema possa finalmente voltare pagina verso una gestione più moderna e snella delle successioni e delle donazioni.

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