Macrolesioni: nuovi importi per Rc auto e malasanità

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Autore: Angelo Greco

10 gennaio 2026

Avvocato, direttore responsabile del giornale "La Legge per Tutti", autore di numerose pubblicazioni (tra cui alcune per il gruppo Feltrinelli, Sole24Ore, Mondadori) si è formato all'università LUISS di Roma. Già collaboratore presso l'Università della Calabria e la Columbia University di New York, è altresì ospite di spazi televisivi e radiofonici per questioni giuridiche. Ha co-condotto uno spazio su Uno Mattina (RaiUno) dal titolo "Tempo e Denaro" tra il 2016 e il 2017. Definito dal Sole24Ore, nel 2020, «il professionista più influente d'Italia» è uno dei primi divulgatori del diritto in Italia, titolare del canale YouTube che porta il suo stesso nome con quasi un milione di followers. Maggiori informazioni su www.avvangelogreco.it

Aggiornata all’inflazione la Tabella Unica Nazionale per le macrolesioni: dal 11 gennaio 2026 cambiano i risarcimenti per incidenti stradali ed errori medici.

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Il sistema dei risarcimenti per le lesioni di non lieve entità entra in una nuova fase operativa. Con il decreto del Ministero delle Imprese e del Made in Italy (Mimit) del 10 dicembre 2025, è stato ufficializzato l’aggiornamento annuale degli importi destinati al ristoro del danno non patrimoniale. La misura riguarda le menomazioni comprese tra 10 e 100 punti di invalidità derivanti da sinistri stradali, nautici o da responsabilità sanitaria. La regola generale che emerge è chiara: il valore del risarcimento del danno

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deve essere costantemente adeguato al costo della vita e all’evoluzione dei parametri finanziari per evitare che la svalutazione monetaria penalizzi la vittima. Da gennaio 2026, i parametri della Tabella Unica Nazionale(TUN) vengono ricalibrati con un incremento dell’1,7%, segnando il primo allineamento ufficiale basato sugli indici Istat dopo l’introduzione della tabella per le macrolesioni.

Il percorso normativo verso la Tabella Unica Nazionale

L’emanazione di questo decreto rappresenta un tassello fondamentale in un mosaico normativo atteso per anni. Il punto di partenza risale al decreto del Presidente della Repubblica del 13 gennaio 2025, n. 12, che ha dato attuazione a quanto previsto dall’articolo 138 del

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codice delle assicurazioni private. Quel regolamento ha introdotto la Tabella Unica Nazionale per il valore pecuniario da attribuire a ogni singolo punto di invalidità superiore ai nove punti, includendo i coefficienti di variazione legati all’età del soggetto leso.

Prima di questa unificazione, il calcolo delle macrolesioni era spesso oggetto di incertezze applicative tra i diversi tribunali. La legge ha invece imposto un meccanismo di calcolo univoco, basato sul valore del primo punto di invalidità (connesso ai parametri delle microlesioni ex art. 139) e aumentato progressivamente attraverso indici moltiplicatori statistici. Il provvedimento del 10 dicembre 2025 serve proprio a mantenere questo sistema al passo con i tempi, garantendo che i valori a base di calcolo non restino ancorati a parametri obsoleti.

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L’adeguamento dei valori all’inflazione e ai tassi legali

La necessità di aggiornare annualmente le tabelle risiede nella natura stessa del risarcimento, che deve costituire una compensazione reale per la lesione della salute subita. Il decreto appena pubblicato ha ricalibrato i valori della Tavola 1.B (Allegato I) e della Tabella relativa al solo danno biologico (Allegato 2). L’aggiornamento non è un atto discrezionale, ma segue criteri tecnici precisi: le modifiche alle tavole di mortalità elaborate dall’ISTAT e l’andamento del tasso di rivalutazione.

Nello specifico, la rimodulazione del valore del punto risarcitorio per il 2026 è stata determinata da due fattori principali:

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  • L’applicazione del saggio degli interessi legali fissato al 2% a decorrere dal 1° gennaio 2025.

  • L’indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, che ad aprile 2025 ha registrato una maggiorazione dell’1,7% rispetto allo stesso mese dell’anno precedente.

Questi dati hanno portato a un incremento tangibile delle somme: il valore del punto base aggiornato ammonta ora a 2.656,80 euro, superando il precedente importo di 2.612,40 euro. Si tratta di una variazione che si rifletterà su ogni singola liquidazione, sia essa raggiunta tramite accordo transattivo stragiudiziale o stabilita da un provvedimento giudiziale.

Ambito di applicazione e decorrenza dei nuovi risarcimenti

Un aspetto tecnico di grande rilievo riguarda la finestra temporale di applicazione dei nuovi importi. Il decreto del Mimit è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il 27 dicembre 2025 ed entra ufficialmente in vigore l’11 gennaio 2026. Tuttavia, il suo raggio d’azione è vincolato alla data in cui si è verificato l’evento lesivo.

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I nuovi valori si applicano ai risarcimenti effettuati dopo l’entrata in vigore del decreto, ma limitatamente alle lesioni provocate da accadimenti successivi al 5 marzo 2025 (data di entrata in vigore del Dpr 12/2025). Questa distinzione è necessaria per garantire la certezza del diritto: per i sinistri stradali o gli errori sanitariavvenuti prima di tale data, continuano a valere le regole previgenti. Per tutti gli eventi accaduti dal 6 marzo 2025 in poi, invece, la liquidazione dovrà obbligatoriamente tenere conto dell’aggiornamento Istat appena varato, assicurando un ristoro economico coerente con l’attuale potere d’acquisto del denaro.

Rc auto e responsabilità sanitaria: un unico binario risarcitorio

La

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Tabella Unica Nazionale non è destinata solo al settore assicurativo della circolazione stradale. Il legislatore ha voluto uniformare il trattamento anche per le vittime della responsabilità sanitaria. Che si tratti di un incidente tra veicoli o di una menomazione causata dall’attività di un esercente la professione sanitaria o di una struttura socio-sanitaria (pubblica o privata), i criteri di calcolo per le macrolesioni sono ormai identici.

Questa uniformità serve a evitare disparità di trattamento per lesioni identiche subite in contesti diversi. Il decreto del Mimit del 10 dicembre 2025 conferma questa impostazione, agendo su entrambi i fronti. L’aggiornamento dei coefficienti di variazione corrispondenti all’età è fondamentale in questo senso: esso permette di modulare il risarcimento in modo equo, considerando che una lesione permanente ha un impatto biologico e relazionale diverso a seconda dell’aspettativa di vita residua del danneggiato, calcolata sulle più recenti tavole di mortalità Istat.

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La questione dell’efficacia retroattiva e il ruolo della Cassazione

Nonostante la chiarezza delle date di entrata in vigore, rimane aperto un dibattito giuridico sulla possibilità di applicare la TUN anche a fatti antecedenti al 5 marzo 2025 o a tipologie di responsabilità diverse da quella stradale e sanitaria. Molte corti di merito e parte della dottrina si interrogano se questi valori, nati per un ambito specifico, possano essere utilizzati come parametro di riferimento generale per ogni danno alla salute.

La risposta definitiva è attesa a breve dalla Suprema Corte di Cassazione. Il tribunale di Milano, con un’ordinanza del luglio 2025, ha sollevato una questione pregiudiziale ai sensi dell’articolo 363 bis del Cpc. La Terza Sezione della Corte dovrà enunciare un principio di diritto che chiarisca se la Tabella Unica Nazionale possa avere una portata espansiva, applicabile per analogia anche a vicende non espressamente regolate dal codice delle assicurazioni. Questo pronunciamento sarà il tassello finale per eliminare ogni margine di equivocità nel sistema dei risarcimenti.

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Verso un sistema di regole chiare e stabili

L’aggiornamento degli importi per le macrolesioni segna un passo avanti verso un ordinamento capace di rispondere con prontezza alle variazioni economiche. La trasformazione in moneta delle conseguenze lesive di una menomazione è un’operazione delicata che non può prescindere da tabelle trasparenti e costantemente revisionate.

L’integrazione tra il Dpr 12/2025 e il successivo decreto ministeriale di aggiornamento garantisce che il diritto alla salute trovi una tutela economica effettiva. Per il cittadino, questo significa avere la certezza che il risarcimento non sarà eroso dal tempo; per le assicurazioni e le strutture sanitarie, comporta la possibilità di prevedere con maggiore accuratezza gli oneri risarcitori. In attesa del verdetto della Cassazione sulla retroattività, il mercato e i tribunali hanno ora a disposizione uno strumento certo per quantificare il danno biologico nel 2026, riducendo il contenzioso legato alla mera determinazione del quantum.

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