Da quando decorrono i termini se ritiro plico in giacenza?

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Autore: Angelo Forte

27 gennaio 2026

L'avv. Angelo Forte si è laureato in giurisprudenza a pieni voti nel 1997 con una tesi in diritto del lavoro. Successivamente perfezionatosi in diritto processuale tributario, esercita la professione dal 2001 nel settore civile e fiscale con particolare riferimento al diritto condominiale, alle locazioni, al diritto successorio, alle sanzioni per violazioni del Codice della strada, al diritto tributario, al diritto consumeristico, al diritto del lavoro ed alle compravendite immobiliari. Fiduciario di associazioni di consumatori.

Anni fa ricevetti per posta un verbale per multa stradale. Restò in giacenza una ventina di giorni e poi pagai con lo sconto del 30% dopo due giorni dal ritiro. A distanza di anni il Comune mi chiede la differenza perché ritiene tardivo il mio pagamento con lo sconto (concesso entro 5 giorni dalla notifica). Ha ragione?

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La spedizione per posta di un verbale di accertamento per violazione di norme del Codice della Strada è soggetta alla disciplina contenuta nella legge n. 890 del 1982.

In particolare nei non pochi casi in cui il destinatario risulti assente al tentativo di notifica effettuato dal postino, l’articolo 8 della legge n. 890 stabilisce che il postino immetta nella cassetta postale avviso di giacenza e spedisca al destinatario altra

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raccomandata in cui viene specificato che il plico raccomandato è giacente presso l’ufficio postale indicato.

In questi casi, la giacenza ha una durata massima di sei mesi, ma agli effetti di legge la notificazione si intende eseguita:

Per essere più chiari: se il postino tenta la notifica il 10 febbraio 2026 ed in quel

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giorno il destinatario è assente, il 10 febbraio verrà immesso avviso di giacenza nella cassetta e spedita al destinatario una raccomandata contenente, tra le altre cose, anche l’avvertimento che il plico in giacenza può essere ritirato.

Se il destinatario curerà il ritiro del plico dall’11 febbraio fino al 20 febbraio, allora la notifica si intenderà perfezionata nel giorno esatto del ritiro.

Se invece il destinatario curerà il ritiro del plico dal 21 febbraio in poi, la notifica si intenderà effettuata comunque il 20 febbraio.

Di conseguenza per il destinatario tutti i termini decorreranno, se il plico verrà ritirato oltre il decimo giorno successivo alla spedizione della raccomandata contenente avviso di giacenza, a partire dal decimo giorno (nell’esempio fatto, i termini decorreranno tutti dal 20 febbraio).

Nel suo caso, quindi, ha ragione il Comune nel ritenere insufficiente il pagamento della sanzione con lo sconto del 30% perché quando lei ha pagato con lo sconto il termine di cinque giorni a partire dalla notifica (concesso dalla legge per poter fruire dello sconto) era già scaduto in quanto lei aveva riturato il plico ben oltre i dieci giorni dall’inizio della giacenza ed il termine di cinque giorni per pagare con lo sconto aveva cominciato a decorrere già dal decimo giorno successivo all’inizio della giacenza.

Articolo tratto dalla consulenza resa dall’avv. Angelo Forte

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