Da quando decorrono i termini se ritiro plico in giacenza?
Anni fa ricevetti per posta un verbale per multa stradale. Restò in giacenza una ventina di giorni e poi pagai con lo sconto del 30% dopo due giorni dal ritiro. A distanza di anni il Comune mi chiede la differenza perché ritiene tardivo il mio pagamento con lo sconto (concesso entro 5 giorni dalla notifica). Ha ragione?
La spedizione per posta di un verbale di accertamento per violazione di norme del Codice della Strada è soggetta alla disciplina contenuta nella legge n. 890 del 1982.
In particolare nei non pochi casi in cui il destinatario risulti assente al tentativo di notifica effettuato dal postino, l’articolo 8 della legge n. 890 stabilisce che il postino immetta nella cassetta postale avviso di giacenza e spedisca al destinatario altra
In questi casi, la giacenza ha una durata massima di sei mesi, ma agli effetti di legge la notificazione si intende eseguita:
- il giorno stesso in cui il destinatario si reca alla posta per effettuare il ritiro, se esso avviene nei primi dieci giorni successivi al suo inizio;
- oppure, se il ritiro del plico dall’ufficio postale avviene a partire dal decimo giorno successivo all’inizio della giacenza in poi, la notifica si intenderà comunque effettuata il decimo giorno successivo all’inizio della giacenza che coincide con la data di spedizione della raccomandata che avvisa il destinatario che il plico è in giacenza.
Per essere più chiari: se il postino tenta la notifica il 10 febbraio 2026 ed in quel
Se il destinatario curerà il ritiro del plico dall’11 febbraio fino al 20 febbraio, allora la notifica si intenderà perfezionata nel giorno esatto del ritiro.
Se invece il destinatario curerà il ritiro del plico dal 21 febbraio in poi, la notifica si intenderà effettuata comunque il 20 febbraio.
Di conseguenza per il destinatario tutti i termini decorreranno, se il plico verrà ritirato oltre il decimo giorno successivo alla spedizione della raccomandata contenente avviso di giacenza, a partire dal decimo giorno (nell’esempio fatto, i termini decorreranno tutti dal 20 febbraio).
Nel suo caso, quindi, ha ragione il Comune nel ritenere insufficiente il pagamento della sanzione con lo sconto del 30% perché quando lei ha pagato con lo sconto il termine di cinque giorni a partire dalla notifica (concesso dalla legge per poter fruire dello sconto) era già scaduto in quanto lei aveva riturato il plico ben oltre i dieci giorni dall’inizio della giacenza ed il termine di cinque giorni per pagare con lo sconto aveva cominciato a decorrere già dal decimo giorno successivo all’inizio della giacenza.
Articolo tratto dalla consulenza resa dall’avv. Angelo Forte