Bonus mamme 2026: come cambia l'aiuto e le novità sui congedi

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Autore: Raffaella Mari

15 gennaio 2026

Laurea in Scienze politiche "cum laude" presso l'università della Calabria. Laurea in giurisprudenza presso l'università "Magna Graecia" di Catanzaro. Avvocato con esperienze lavorative nel campo del recupero crediti.

Arriva il nuovo bonus mamme da 60 euro mensili per il 2026. Novità anche per i congedi parentali e di malattia fino ai 14 anni. Ecco requisiti e scadenze.

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La Legge di Bilancio 2026 ridisegna le misure di sostegno alla genitorialità, introducendo un regime transitorio per il bonus mamme e potenziando gli strumenti di conciliazione vita-lavoro. La novità principale consiste nello slittamento al 2027 dell’esonero contributivo strutturale previsto dalla precedente manovra, sostituito per tutto il 2026 da un contributo economico diretto erogato dall’INPS. Questo intervento stabilisce una regola generale valida per l’anno in corso: il sostegno fiscale si trasforma in un indennizzo monetario

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mirato a sostenere il reddito delle lavoratrici dipendenti e autonome con figli, ampliando al contempo le tutele per i permessi legati alla cura dei minori.

Il contributo straordinario per le madri nel 2026

In attesa che l’esonero sulla quota dei contributi previdenziali diventi operativo nel 2027, il legislatore ha previsto per il 2026 un contributo mensile di 60 euro. La misura si rivolge a una platea vasta, includendo non solo le lavoratrici dipendenti (con l’esclusione del settore domestico), ma anche le autonome iscritte alla Gestione separata o alle Casse professionali.

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L’accesso al beneficio è subordinato al rispetto di determinati requisiti familiari e reddituali:

  • madri di 2 figli, fino al compimento del decimo anno di età del secondo figlio;

  • madri di più di 2 figli, fino al compimento del diciottesimo anno di età del figlio più piccolo, purché non siano titolari di un contratto a tempo indeterminato;

  • reddito da lavoro complessivo non superiore a 40.000 euro annui;

Modalità di erogazione e vantaggi fiscali

L’importo di 60 euro mensili presenta caratteristiche di particolare favore sotto il profilo finanziario e amministrativo. La somma non è soggetta a tassazione IRPEF né a prelievo contributivo, garantendo che l’intera cifra entri effettivamente nella disponibilità della lavoratrice. Inoltre, tale contributo è considerato neutro ai fini del calcolo dell’ISEE, evitando di penalizzare l’accesso ad altre prestazioni sociali agevolate.

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Per quanto riguarda il calendario dei pagamenti, la norma prevede un sistema di accumulo: le somme maturate da gennaio a novembre 2026 verranno erogate dall’INPS in un’unica soluzione con la mensilità di dicembre 2026. Il contributo spetta per ogni mese o frazione di mese in cui sia stato attivo un rapporto di lavoro o un’attività autonoma.

Nuovi limiti per il congedo parentale e di malattia

Parallelamente ai sostegni economici, la manovra interviene sui diritti dei genitori lavoratori modificando le soglie anagrafiche per la fruizione dei congedi. La riforma amplia il raggio d’azione delle tutele per i figli adolescenti, riconoscendo la necessità di assistenza anche oltre la soglia della scuola primaria.

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Le modifiche principali riguardano:

  • l’innalzamento del limite di età per il congedo parentale, che passa da 12 a 14 anni;

  • l’estensione dei giorni di permesso per la malattia del figlio, che raddoppiano da 5 a 10 giorni all’anno;

  • l’incremento del limite di età per fruire del congedo di malattia del figlio, elevato da 8 a 14 anni;

Sostituzione maternità: l’affiancamento agevolato

Un’importante novità riguarda la gestione dei contratti a tempo determinato stipulati per sostituire le lavoratrici in maternità. Per favorire un rientro in azienda meno traumatico e una migliore trasmissione delle competenze, la legge concede una maggiore flessibilità contrattuale ai datori di lavoro.

In particolare, il contratto del sostituto può essere prolungato per un periodo massimo che copre il primo anno di vita del bambino. Questo tempo aggiuntivo è destinato esclusivamente all’affiancamento tra la lavoratrice che rientra dal congedo e il lavoratore che l’ha sostituita, garantendo la continuità operativa dei processi aziendali e facilitando la reintegrazione della madre nel proprio ruolo professionale.

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