Come uscire da una società e ottenere il rimborso della quota?

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Autore: Mariano Acquaviva

27 gennaio 2026

Conseguita nel 2011 la laurea magistrale in Giurisprudenza con pieni voti presso l’Università degli Studi di Salerno, successivamente si iscrive alla Scuola di Specializzazione per le Professioni legali presso lo stesso ateneo, ottenendo anche qui la votazione massima. Attualmente esercita la professione forense quale avvocato iscritto all’albo del foro di Salerno e collabora con diversi studi legali, dedicandosi prevalentemente all’ambito penalistico e civilistico.

Tramite un investimento su una piattaforma di crowdfunding sono diventato socio di una S.r.l. La società in seguito ha avuto problemi, il progetto finanziato non è stato più realizzato e ora vorrei uscire dalla società recuperando il denaro investito.

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Ai sensi dell’art. 2473 c.c., l’atto costitutivo determina quando il socio può recedere dalla società e le relative modalità.

L’art. 2476 c.c., a propria volta, afferma che «I soci che non partecipano all’amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali ed i documenti relativi all’amministrazione».

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La norma, interpretata estensivamente, permette di sostenere che tutti i soci hanno sempre il diritto di visionare documenti quali l’atto costitutivo, lo statuto, i regolamenti, i verbali dell’assemblea dei soci e il bilancio annuale.

Qualora la richiesta non sia accolta, il socio può agire in giudizio – eventualmente anche con ricorso d’urgenza ex art. 700 c.p.c. – per ottenere un ordine di esibizione da parte dell’autorità giudiziaria, eventualmente accompagnato dall’obbligo di pagare una determinata somma per ogni giorno di ritardo (art. 614-bis c.p.c.); l’inadempimento costituisce inoltre fonte di responsabilità per gli amministratori.

A prescindere dai motivi di recesso stabiliti all’interno dell’atto costitutivo, l’art. 2473 c.c. prosegue affermando che «In ogni caso il

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diritto di recesso compete ai soci che non hanno consentito al cambiamento dell’oggetto o del tipo di società, alla sua fusione o scissione, alla revoca dello stato di liquidazione alla eliminazione di una o più cause di recesso previste dall’atto costitutivo e al compimento di operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell’oggetto della società determinato nell’atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti attribuiti ai soci…».

Ma non solo: «nel caso di società contratta a tempo indeterminato il diritto di recesso compete al socio in ogni momento e può essere esercitato con un preavviso di almeno centottanta giorni; l’atto costitutivo può prevedere un periodo di preavviso di durata maggiore purché non superiore ad un anno».

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Nel caso di specie, dalla visura camerale si evince come la società non sia stata costituita a tempo indeterminato ma abbia una durata quasi trentennale (31 dicembre 2050).

Sul punto non c’è unanimità di vedute in giurisprudenza: secondo un orientamento sostenuto prevalentemente dalla giurisprudenza di merito (Tribunale di Roma, 19 maggio 2009; Tribunale di Torino, 5 maggio 2018; Tribunale di Milano, 30 giugno 2018), la durata lunghissima della società deve essere equiparata a quella a tempo indeterminato, con conseguente diritto del socio di recedere; secondo invece la tesi recentemente sostenuta dalla Suprema Corte (Cass., n. 6280/2022; Cass., n. 4716/2020), le cause di recesso sono quelle tassativamente previste dalla legge e non possono essere ampliate in via interpretativa, per cui va esclusa l’ipotesi della durata molto lunga. Se così fosse, il recesso esercitato con la

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comunicazione del 18 agosto 2025 non avrebbe effetto.

Nel mezzo si pone l’orientamento (Cass. n. 8962/2019) secondo cui, per stabilire se la durata molto lunga debba essere o meno equiparata al tempo indeterminato, occorre verificare il progetto imprenditoriale della società: va dunque negato il diritto di recesso ove il termine di durata della società coincida con la ragionevole durata del periodo occorrente a portare a compimento l’obiettivo che la società si era imposta.

A parere dello scrivente, dunque, per sapere se la lettera di recesso datata 18 agosto 2025 possa davvero avere effetto decorsi centottanta giorni occorre prendere visione dell’atto costitutivo, secondo le modalità anzidette. Peraltro, è appena il caso di notare che la visura camerale, con riferimento alla presenza di particolari clausole inerenti al recesso, rinvia proprio all’atto costitutivo/statuto.

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La visione dell’atto costitutivo e dello statuto è necessaria anche per comprendere l’eventuale presenza di clausole compromissorie che devolvono le controversie insorte tra socio e società (ad esempio, nell’ipotesi di diniego del recesso o di mancata liquidazione della quota) a un arbitro.

L’art. 2473 c.c. rammenta altresì che «I soci che recedono dalla società hanno diritto di ottenere il rimborso della propria partecipazione in proporzione del patrimonio sociale. Esso a tal fine è determinato tenendo conto del suo valore di mercato al momento della dichiarazione di recesso; in caso di disaccordo la determinazione è compiuta tramite relazione giurata di un esperto nominato dal tribunale, che provvede anche sulle spese, su istanza della parte più diligente…».

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Il rimborso delle partecipazioni per cui è stato esercitato il diritto di recesso deve essere eseguito entro centottanta giorni dalla comunicazione del medesimo fatta alla società; può avvenire anche mediante acquisto da parte degli altri soci proporzionalmente alle loro partecipazioni oppure da parte di un terzo concordemente individuato da soci medesimi. Qualora ciò non avvenga, il rimborso è effettuato utilizzando riserve disponibili o, in mancanza, corrispondentemente riducendo il capitale sociale.

Rispetto alla disciplina della S.p.A., quella della S.r.l. non prevede specifiche norme sui criteri di liquidazione, né impone agli amministratori l’obbligo di comunicare preventivamente il valore della quota. Tuttavia, il valore di liquidazione deve essere determinato in base al valore di mercato, per tale dovendosi intendere il valore effettivo del patrimonio sociale.

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Infine, il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia, se la società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.

Qualora, a seguito del regolare esercizio del diritto di recesso, la società non provvedesse alla liquidazione della quota di partecipazione, sarebbe possibile adire l’autorità giudiziaria per ottenere ciò che spetta.

A tal proposito, è appena il caso di ricordare che, per giurisprudenza pacifica, il recesso è un atto unilaterale recettizio per cui, se esercitato nei modi e nei tempi previsti dalla legge o dall’atto costitutivo, esso è efficace senza che la società debba necessariamente manifestare un’adesione espressa, restando in capo a quest’ultima solamente l’obbligo di liquidare la quota di partecipazione.

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Secondo la Corte di Cassazione (16 aprile 2024, n. 10325), la controversia avente ad oggetto il diritto alla liquidazione della quota del socio receduto, non essendo ancorata al rapporto societario o alle partecipazioni sociali, ma ad un mero diritto di credito, non rientra nella competenza della sezione specializzata in materia di impresa, poiché il recesso è un atto unilaterale recettizio che, una volta comunicato, determina la perdita dello “status socii” e del diritto agli utili, a prescindere dalla liquidazione della quota che non ne costituisce una condizione sospensiva ma una conseguenza stabilita dalla legge.

Questo orientamento, tuttavia, non è completamente condiviso: secondo un’altra tesi (Trib. Milano, 10 luglio 2023, n. 5778), il socio che ha esercitato il diritto di recesso senza però ricevere la liquidazione della sua quota rimane

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titolare della partecipazione al capitale sociale e può, dunque, esercitare le facoltà in essa incorporate.

A sommesso avviso dello scrivente, quest’ultima teoria è maggiormente convincente, soprattutto se i diritti sociali sono esercitati a tutela delle proprie ragioni.

Sotto il profilo penale, la mancata liquidazione della quota a seguito del recesso non costituisce un fatto rilevante, nel senso che non può configurarsi alcun reato (nella specie, quella di appropriazione indebita).

Tuttavia, le opache modalità con cui è stato effettuato il crowdfunding potrebbero integrare gli estremi della truffa (art. 640 c.p.).

In una circostanza del genere, la persona offesa ha tre mesi di tempo

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per sporgere querela; il termine decorre «dal giorno della notizia del fatto che costituisce il reato» (art. 124 c.p.). La norma chiarisce l’astratta irrilevanza del momento effettivo in cui si è sviluppata la condotta criminosa, rilevando unicamente il momento in cui la persona offesa è venuta a conoscenza della commissione di un fatto di reato nei suoi confronti.

Secondo la giurisprudenza (Cass., 11 marzo 2025, n. 15149), il termine per sporgere querela decorre dal giorno in cui la persona offesa acquisisce la piena e consapevole conoscenza del fatto che costituisce reato, ossia da quando ha elementi sufficienti per valutarne la rilevanza penale, potendo anche includere un periodo per accertamenti interni (documenti, indagini aziendali, ecc.).

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La proposizione della querela obbligherebbe l’autorità inquirente a effettuare le necessarie indagini, eventualmente anche presso la sede societaria. Qualora le investigazioni dovessero rilevare la sussistenza effettiva di un reato (che non necessariamente deve corrispondere a quello indicato in querela), il pubblico ministero chiederebbe il rinvio a giudizio dei responsabili. Nel processo intrapreso contro costoro la persona offesa potrà costituirsi parte civile per ottenere non solo la restituzione di quanto illegittimamente gli è stato sottratto o carpito con l’inganno ma anche il risarcimento dei danni, oltre al rimborso delle spese legali.

Tirando le fila di quanto detto sinora, è possibile concludere in questo modo: per avere contezza dell’efficacia del recesso esercitato, sarebbe opportuno chiedere alla società l’

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esibizione dell’atto costitutivo, dello statuto e del bilancio (in quest’ultimo caso, al fine di conoscere il patrimonio sociale su cui è poi calcolata la liquidazione della quota); il rifiuto – anche tacito – legittima il ricorso al tribunale ai fini dell’esibizione di tale documentazione.

Nel caso in cui, decorsi centottanta giorni dalla comunicazione del recesso, la quota non sia stata liquidata, è possibile altresì adire l’autorità giudiziaria per ottenere l’assegnazione del credito.

Queste attività andrebbero svolte con sollecitudine al fine di non far decorrere il termine trimestrale per sporgere querela, fermo restando che l’omessa consegna della documentazione e la mancata liquidazione potrebbero costituire elementi fondamentali per acquisire la consapevolezza della frode, senza i quali quindi il termine per sporgere querela potrebbe non decorrere.

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