Conto corrente: le ultime sentenze

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Autore: Redazione

03 febbraio 2015

La Redazione di LLpT è costituita da un team di avvocati che, giornalmente, “traduce” in linguaggio comprensibile a tutti, anche ai meno esperti, le ultime sentenze dei tribunali e i testi delle leggi. Ciò affinché ciascuno possa conoscere - in modo chiaro, immediato e senza incertezze - i propri diritti e doveri.

Homebanking e pirateria, riciclaggio, piano di rientro, pignoramento, condominio, anatocismo.

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Nel caso di contratto stipulato tra la banca e il cliente, che preveda l’accesso per quest’ultimo al sistema cosiddetto di “homebanking” (la gestione del conto tramite internet), l’istituto di credito – che garantisca attraverso apposite condizioni contrattuali la sicurezza del sistema – è tenuto, in quanto contraente qualificato, ad adeguarsi all’evoluzione dei nuovi sistemi di sicurezza informatici [1]. Non può invece ascriversi a mancata diligenza del cliente il fatto di non essere a conoscenza di determinate modalità di frode e di pirateria informatica.

Pertanto, in caso di virus o attacco informatico non dipeso dalla colpa del cliente, la banca è tenuta a restituire la somma sottratta dal conto corrente

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[2].

Il semplice trasferimento di danaro di provenienza illecita da un conto corrente a un altro integra gli estremi del reato di riciclaggio, essendo sufficiente a tal proposito il solo dolo eventuale. Il delitto di riciclaggio è infatti configurabile attraverso un “qualsiasi prelievo o trasferimento di fondi successivo a precedenti versamenti o anche con un mero trasferimento di denaro di provenienza da un conto corrente bancario a un altro diversamente intestato, e acceso presso un differente istituto di credito” [3].

In tema di conto corrente bancario, il piano di rientro concordato tra la banca ed il cliente non determina l’estinzione del debito originario, né lo sostituisce con nuove obbligazioni, sicché resta valida ed efficace la successiva contestazione della

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nullità delle clausole negoziali preesistenti. In pratica, non perché il correntista ha accettato una nuova rateazione del debito non può più contestare eventuali profili di illiceità del contratto con la banca (come, per esempio, la presenza di interessi anatocistici) [4].

È ammissibile il pignoramento del conto corrente condominiale da parte del terzo creditore che agisce in esecuzione forzata. Infatti, non esiste alcuna norma che stabilisce l’onere di preventiva escussione del condòmino rispetto a un’azione esecutiva intrapresa nei confronti del condomìnio. Peraltro non esiste neanche una norma che stabilisca espressamente l’impignorabilità delle somme ivi giacenti [5]

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.

Il creditore in linea generale può direttamente pignorare le somme che siano nella diretta disponibilità del proprio debitore, mentre non può, una volta che le somme siano invece affluite sul conto corrente bancario intestato al debitore, pignorare i singoli versamenti, ma solo l’eventuale saldo positivo del conto [6].

La corresponsione degli interessi anatocistici presuppone che si tratti di interessi accumulatisi per almeno 6 mesi alla data di proposizione della domanda e che la parte ne faccia richiesta in giudizio con una specifica domanda, autonoma e distinta da quella rivolta al riconoscimento degli interessi principali [7].

In materia di contratti bancari, il fenomeno degli

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interessi anatocistici – e cioè della produzione degli interessi sugli interessi – è estraneo al mutuo con ammortamento alla francese quando venga verificato che in tale tipo di mutuo l’importo della rata è costante ed è calcolata con una formula di matematica finanziaria che non comporta alcuna forma di anatocismo [8].

Ritenuta l’invalidità della pattuizione di interessi anatocistici, nel caso di mancata disponibilità di tutti gli estratti conto relativi al rapporto in contestazione, per il riparto dell’onere probatorio occorre distinguere due situazioni: laddove sia la banca ad agire per il pagamento ed il primo estratto conto sia a debito per il cliente, la ricostruzione dell’andamento del rapporto deve essere effettuata partendo dal saldo zero; nel caso invece in cui sia il correntista ad agire in ripetizione, la ricostruzione del rapporto è circoscritta al periodo in relazione al quale risultano prodotti gli estratti conto, senza potere muovere dal saldo zero in caso di un primo estratto conto a debito per il cliente [9].

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