Buoni pasto 2026: sale a 10 euro l'esenzione per gli elettronici
Con la Legge di Bilancio 2026 aumenta la soglia di esenzione per i buoni pasto elettronici a 10 euro. Ecco come cambiano tassazione, welfare e busta paga oggi.
La Legge di Bilancio 2026 ridisegna il perimetro fiscale dei buoni pasto, portando la soglia di esenzione dei titoli elettronici a 10 euro giornalieri. La novità, introdotta dall’articolo 1, comma 14, della Legge n. 199/2025, non è solo un aggiornamento monetario, ma definisce una regola generale chiara: il fringe benefit erogato sotto forma di ticket restaurant mantiene una natura assistenziale e non retributiva. Questo significa che, pur garantendo un vantaggio economico concreto al lavoratore, il buono pasto non rientra nel calcolo della retribuzione ordinaria dovuta durante le ferie o le assenze tutelate, poiché la sua funzione è strettamente legata all’effettiva presenza in servizio e al ristoro psico-fisico durante l’attività lavorativa.
Indice
Le nuove soglie di esenzione fiscale
Il legislatore ha deciso di intervenire drasticamente per incentivare ulteriormente la digitalizzazione degli strumenti di welfare aziendale. A decorrere dal primo gennaio 2026, il regime di tassazione dei buoni pasto prevede una netta distinzione tra formato analogico e digitale:
il limite di esenzione per i buoni pasto cartacei rimane invariato a 4,00 euro giornalieri;
la soglia di non imponibilità per i buoni pasto elettronici sale a 10,00 euro giornalieri;
Annuncio pubblicitariol’eventuale quota eccedente tali limiti sarà l’unica a essere assoggettata a tassazione IRPEF e contribuzione previdenziale;
Questa modifica all’art. 51, comma 2 del TUIR conferma la volontà di premiare gli strumenti tracciabili, che già nel 2020 avevano visto un incremento della soglia da 7 a 8 euro, ora ulteriormente potenziata.
I destinatari del beneficio e lo smart working
La platea dei beneficiari non riguarda esclusivamente i dipendenti a tempo pieno. La normativa e la prassi amministrativa estendono il diritto a:
la generalità dei lavoratori dipendenti o specifiche categorie di essi;
i titolari di rapporti di collaborazione non subordinata con redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente;
Annuncio pubblicitarioi lavoratori con contratto a tempo parziale;
il personale che svolge la prestazione in regime di smart-working;
La natura del beneficio prescinde dunque dall’articolazione oraria o dalla presenza fisica nei locali aziendali, purché vi sia una prestazione lavorativa attiva.
Mensa diffusa e alternative al buono pasto
Il datore di lavoro può optare per soluzioni alternative al classico ticket restaurant, a seconda delle esigenze organizzative. Tra queste spicca la mensa diffusa, un sistema di ristorazione sostitutivo per le aziende prive di locali interni. In questo caso:
il servizio viene erogato presso esercizi pubblici convenzionati come bar e ristoranti;
il pagamento avviene tramite badge aziendale o applicazioni dedicate;
Annuncio pubblicitarioil costo è interamente a carico del datore di lavoro;
l’utilizzo è verificato in tempo reale per impedire la fruizione in caso di assenza, come chiarito dall’Agenzia delle Entrate con la risposta 301/2023;
In alternativa, la contrattazione collettiva può prevedere l’indennità sostitutiva di mensa, ovvero una somma in denaro corrisposta direttamente in busta paga. A differenza dei buoni pasto, questa indennità è considerata retribuzione a tutti gli effetti e risulta quindi interamente tassata e soggetta a contributi.
La convivenza tra diversi sistemi di welfare
È possibile che in una stessa azienda coesistano regimi differenti. Secondo la circolare 326/E del 1997, un datore di lavoro può assegnare la mensa aziendale a un reparto, i buoni pasto a un altro e l’indennità sostitutiva a una terza categoria di dipendenti. Esiste però un divieto assoluto di cumulo individuale: lo stesso lavoratore, nella medesima giornata, non può usufruire del servizio mensa e percepire contemporaneamente l’indennità o il buono pasto.
Natura assistenziale e trattamento durante le ferie
Un punto fermo dell’analisi giuridica riguarda il rapporto tra buoni pasto e periodi di sospensione del lavoro (ferie, malattia, infortuni). Sebbene la Corte di Giustizia dell’Unione Europea e la Costituzione Italiana garantiscano l’invarianza della retribuzione durante le ferie per non scoraggiare il riposo del lavoratore, i buoni pasto seguono una logica differente.
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 25840 del 2024, ha ribadito che:
i buoni pasto hanno natura assistenziale e non retributiva;
non rientrano nel concetto di “retribuzione normale” spettante durante le ferie;
sono estranei al rapporto sinallagmatico (di scambio) del contratto di lavoro, essendo volti a coprire una spesa accessoria legata alla presenza fisica;
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Al contrario, l’indennità di mensa monetizzata in busta paga, avendo natura retributiva, deve essere conteggiata nel calcolo del compenso feriale. Il dipendente può inoltre rinunciare volontariamente al beneficio dei ticket, poiché non si configura come un diritto indisponibile della persona.
Impatto sul reddito del lavoratore
In conclusione, sotto il profilo fiscale, il valore dei buoni pasto che rispetta le nuove soglie (4 euro per il cartaceo e 10 euro per l’elettronico) non concorre alla formazione del reddito da lavoro dipendente. Questa esclusione si applica linearmente e garantisce che il beneficio non pesi sul calcolo delle imposte dovute dal lavoratore, confermandosi come uno degli strumenti di welfare più efficienti nel panorama economico attuale.