Successione telematica: le trappole e gli errori da evitare
Guida pratica su come non cadere nelle insidie e discrasie presenti nel sistema della dichiarazione di successione online. La mappa dei rischi individuati dal Notariato.
Dal 1° gennaio 2025 la dichiarazione di successione deve essere presentata esclusivamente in modalità telematica, tramite il modello approvato dall’Agenzia delle Entrate e con l’apposito software disponibile sulla piattaforma ufficiale.
La novità più rilevante è però un’altra: con il D.Lgs. n. 139/2024 di attuazione della riforma fiscale, è stato introdotto il principio della totale autoliquidazione dell’imposta di successione.
In pratica:
- non sono più i funzionari dell’Agenzia delle Entrate a calcolare di volta in volta l’imposta dovuta sulla base dei dati esposti nella dichiarazione;
- è il contribuente (o il professionista che lo assiste) a calcolare, dichiarare e pagare l’imposta, e questo adempimento è richiesto prima ancora di qualsiasi controllo dell’Ufficio.
Sulla carta, il nuovo sistema dovrebbe semplificare e velocizzare le procedure. Nella pratica, però, il
Vediamo allora quali sono le principali trappole della successione telematica e come evitarle.
Indice
Il rischio principale: il software “decide” al posto della legge
Il primo problema di fondo è strutturale: il programma
Se il dichiarante non segue pedissequamente le istruzioni dell’Agenzia Entrate:
- il sistema blocca l’invio;
- la dichiarazione può essere scartata;
- nei casi più gravi, può essere considerata come non presentata, con rischio di pesanti sanzioni.
Il contribuente, quindi, è spesso costretto ad adeguarsi ai criteri interpretativi dell’Agenzia delle Entrate, pur potenzialmente discutibili o errati in quanto non conformi alle norme del Testo Unico sulle Successioni (D. Lgs. n. 346/1990 e s.m.i.).
Autoliquidazione “forzata” e rischio di pagare imposte non dovute
Con il nuovo sistema di gestione telematica delle dichiarazioni di successione:
- l’imposta va calcolata e versata dal contribuente;
- il pagamento è richiesto prima di qualsiasi contestazione.
Pertanto, se il contribuente ritiene che l’imposta sia errata:
- deve pagare comunque;
- solo dopo può chiederne il rimborso.
Secondo il Notariato, questo meccanismo assomiglia pericolosamente a una reintroduzione indiretta del principio del “solve et repete” (prima paghi, poi discuti), già ritenuto incompatibile con la Costituzione.
Ricordiamo che il contribuente dichiarante può procedere al pagamento entro 90 giorni dalla presentazione, anche se le istruzioni ministeriali suggeriscono di farlo contestualmente all’invio.
Ecco, dunque, come si manifesta la più insidiosa
Quando la dichiarazione è davvero “presentata”? Attenzione alle ricevute
Un altro punto critico riguarda il momento di presentazione della dichiarazione.
Secondo le istruzioni dell’Amministrazione Finanziaria la dichiarazione si considera presentata solo con la seconda ricevuta dell’Agenzia (quella che attesta l’esito dei controlli e l’addebito delle imposte), ma questa arriva solo dopo i controlli formali e il pagamento delle imposte.
Il problema è evidente:
- se invii la dichiarazione l’ultimo giorno utile,
- la seconda ricevuta arriverà dopo la scadenza,
- con il rischio teorico di una dichiarazione tardiva, pur avendo trasmesso tutto in tempo.
Qui la
Errori “banali” che bloccano tutto (e non vengono segnalati)
Il software può scartare la dichiarazione anche per motivi minimi, ad esempio:
- codice errato dell’ufficio presso cui è registrato un testamento;
- incongruenze formali anche se prive di reale rilievo fiscale.
Inoltre:
- lo scarto non viene notificato automaticamente;
- è il dichiarante che deve controllare manualmente lo stato della pratica e il suo esito.
Qui la
Chiamati, rinuncianti ed eredi: attenzione a come vengono indicati
La procedura informatizzata presenta gravi criticità nella gestione dei soggetti della successione. Il modello telematico tende ad assimilare, e dunque a confondere, il semplice chiamato all’eredità (chi non ha ancora accettato) al soggetto passivo d’imposta a tutti gli effetti.
In particolare:
- i rinuncianti vengono spesso indicati come “eredi” nel modello (ad esempio, nel quadro EH), anche se giuridicamente tali non sono (secondo il Codice civile, è come se non fossero mai stati chiamati all’eredità);
- questo può esporre a rischi civilistici, come contestazioni di accettazione tacita dell’eredità, pur se essa non è in realtà avvenuta.
Ancora più delicato il tema della
Ma gestire immobili non ancora classati o con variazioni catastali recenti (DOCFA) è complesso. Le istruzioni ministeriali affermano che sia obbligatorio richiedere il classamento prima della dichiarazione. In realtà, la legge consentirebbe ancora di presentare un’istanza contestuale alla voltura, ma il software è rigido e non lo consente.
Ecco, dunque, l’evidente
Immobili senza rendita o con rendita “proposta”: il software non aiuta
Secondo il Notariato, il sistema telematico non gestisce bene immobili privi di classamento o con rendita proposta e impone soluzioni più rigide di quelle previste dalla legge.
In molti casi la normativa consentirebbe comunque la presentazione della dichiarazione; il software, invece, blocca l’invio se non si seguono percorsi specifici.
In queste situazioni la trappola pratica sta nel ritardare inutilmente la successione per problemi catastali che la legge consentirebbe di risolvere anche dopo e indipendentemente.
Passività e debiti: collegamenti forzati e logiche discutibili
Le istruzioni predisposte dall’Agenzia delle Entrate richiedono spesso di collegare le passività patrimoniali del defunto (ad esempio, un mutuo) a specifici beni, anche quando ciò non è richiesto dalla normativa. Tale collegamento è, infatti, obbligatorio per legge solo se il debito è stato contratto specificamente per acquistare quel bene.
Questo può alterare il calcolo dell’imposta ed anche la corretta imputazione dei debiti tra eredi e legatari
Allora la trappola pratica si rivela così: dedurre passività ereditarie in modo scorretto (e sfavorevole) solo per “soddisfare” il modello e le relative istruzioni.
Trust e successione telematica: uno dei terreni più scivolosi
Il Notariato segnala forti incoerenze tra la nuova disciplina dei trust (D.Lgs. 139/2024) e le istruzioni operative del modello telematico.
In particolare, il software tende a penalizzare la tassazione “in entrata”, applicando le aliquote massime anche quando non previste dalla legge, e limitando agevolazioni che la norma consentirebbe.
In particolare, le istruzioni ministeriali suggeriscono che, se i beneficiari non sono ancora individuati nominativamente, si debba pagare l’aliquota massima dell’8% senza franchigie. A tal proposito il Notariato rileva che se i beneficiari appartengono a una categoria certa (es. i figli), si dovrebbe poter applicare l’aliquota del 4% con la relativa franchigia di un milione di euro. La differenza d’imposta è evidente.
Dunque la trappola pratica sta nell’affidarsi “ciecamente” alle istruzioni senza valutare attentamente la normativa di riferimento, con il rischio di pagare più di quanto si dovrebbe.
In conclusione: successione telematica sì, ma con grande cautela
La dichiarazione di successione telematica
È un atto giuridicamente delicato, che oggi più che mai può:
- incidere sui diritti degli eredi;
- determinare pagamenti indebiti;
- produrre effetti irreversibili (come l’accettazione tacita).
La vera trappola è pensare che “se il software lo chiede, allora è corretto”. Abbiamo visto che non è sempre così.
Di fronte a queste insidiose situazioni, il consiglio pratico è uno solo: non affidarsi mai al solo programma, ma verificare sempre la coerenza tra ciò che il sistema informatico impone all’utente e ciò che la legge realmente prevede nei confronti dell’erede dichiarante, valutando il tutto caso per caso e possibilmente con l’assistenza di un professionista qualificato.