Successione telematica: le trappole e gli errori da evitare

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Autore: Paolo Remer

15 febbraio 2026

Laureato con lode in Giurisprudenza e Scienze della Sicurezza Economica e Finanziaria. Già magistrato ordinario, giudice tributario ed ufficiale nella Guardia di Finanza. Attualmente, è consulente di direzione aziendale.

Guida pratica su come non cadere nelle insidie e discrasie presenti nel sistema della dichiarazione di successione online. La mappa dei rischi individuati dal Notariato.

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Dal 1° gennaio 2025 la dichiarazione di successione deve essere presentata esclusivamente in modalità telematica, tramite il modello approvato dall’Agenzia delle Entrate e con l’apposito software disponibile sulla piattaforma ufficiale.

La novità più rilevante è però un’altra: con il D.Lgs. n. 139/2024 di attuazione della riforma fiscale, è stato introdotto il principio della totale autoliquidazione dell’imposta di successione.

In pratica:

Sulla carta, il nuovo sistema dovrebbe semplificare e velocizzare le procedure. Nella pratica, però, il

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software della successione telematica è estremamente rigido e, come evidenziato dal Consiglio Nazionale del Notariato in un qualificato studio recentemente pubblicato (n. 58-2025/T), impone interpretazioni non sempre coerenti con la legge. Questo fenomeno avviene attraverso una serie di errori bloccanti che, di fatto, impediscono l’invio della dichiarazione a chi non si adegua alle procedure standard.

Vediamo allora quali sono le principali trappole della successione telematica e come evitarle.

Il rischio principale: il software “decide” al posto della legge

Il primo problema di fondo è strutturale: il programma

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non consente soluzioni alternative, anche quando queste sarebbero giuridicamente legittime.

Se il dichiarante non segue pedissequamente le istruzioni dell’Agenzia Entrate:

Il contribuente, quindi, è spesso costretto ad adeguarsi ai criteri interpretativi dell’Agenzia delle Entrate, pur potenzialmente discutibili o errati in quanto non conformi alle norme del Testo Unico sulle Successioni (D. Lgs. n. 346/1990 e s.m.i.).

Autoliquidazione “forzata” e rischio di pagare imposte non dovute

Con il nuovo sistema di gestione telematica delle dichiarazioni di successione:

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Pertanto, se il contribuente ritiene che l’imposta sia errata:

Secondo il Notariato, questo meccanismo assomiglia pericolosamente a una reintroduzione indiretta del principio del “solve et repete (prima paghi, poi discuti), già ritenuto incompatibile con la Costituzione.

Ricordiamo che il contribuente dichiarante può procedere al pagamento entro 90 giorni dalla presentazione, anche se le istruzioni ministeriali suggeriscono di farlo contestualmente all’invio.

Ecco, dunque, come si manifesta la più insidiosa

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trappola pratica: bisogna accettare passivamente il calcolo imposto dal software per “non bloccare” la dichiarazione, così rinunciando di fatto a contestare.

Quando la dichiarazione è davvero “presentata”? Attenzione alle ricevute

Un altro punto critico riguarda il momento di presentazione della dichiarazione.

Secondo le istruzioni dell’Amministrazione Finanziaria la dichiarazione si considera presentata solo con la seconda ricevuta dell’Agenzia (quella che attesta l’esito dei controlli e l’addebito delle imposte), ma questa arriva solo dopo i controlli formali e il pagamento delle imposte.

Il problema è evidente:

Qui la

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trappola pratica da evitare consiste nell’inviare la successione a ridosso della scadenza (che, lo ricordiamo, è di 12 mesi dall’apertura della successione, di solito coincidente con la data di morte del de cuius) senza considerare i tempi di lavorazione del sistema.

Errori “banali” che bloccano tutto (e non vengono segnalati)

Il software può scartare la dichiarazione anche per motivi minimi, ad esempio:

Inoltre:

Qui la

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trappola pratica sta nel pensare che l’invio, una volta effettuato, vada a buon fine senza monitorare attentamente le ricevute rilasciate dal sistema (che spesso non vengono emesse in tempo reale, ma a distanza di giorni dall’inserimento definitivo dei dati).

Chiamati, rinuncianti ed eredi: attenzione a come vengono indicati

La procedura informatizzata presenta gravi criticità nella gestione dei soggetti della successione. Il modello telematico tende ad assimilare, e dunque a confondere, il semplice chiamato all’eredità (chi non ha ancora accettato) al soggetto passivo d’imposta a tutti gli effetti.

In particolare:

Ancora più delicato il tema della

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voltura catastale automatica: se non si barrano correttamente alcune caselle, il sistema presume la volontà di procedere alla voltura, e la giurisprudenza considera la voltura come possibile accettazione tacita dell’eredità.

Ma gestire immobili non ancora classati o con variazioni catastali recenti (DOCFA) è complesso. Le istruzioni ministeriali affermano che sia obbligatorio richiedere il classamento prima della dichiarazione. In realtà, la legge consentirebbe ancora di presentare un’istanza contestuale alla voltura, ma il software è rigido e non lo consente.

Esiste però un caso in cui la regolarizzazione preventiva è davvero indispensabile. Per i fabbricati mai accatastati (i cosiddetti “fabbricati fantasma“) o per quelli rurali ancora censiti al Catasto Terreni, è necessario provvedere all’accatastamento prima dell’invio della dichiarazione.

Ecco, dunque, l’evidente

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trappola pratica: un errore formale nella voltura catastale degli immobili, o in altre inesatte indicazioni sulla qualità di “erede”, può trasformarsi in un’accettazione irrevocabile dell’eredità, con tutte le conseguenze che ne derivano in termini di pagamento delle imposte.

Immobili senza rendita o con rendita “proposta”: il software non aiuta

Secondo il Notariato, il sistema telematico non gestisce bene immobili privi di classamento o con rendita proposta e impone soluzioni più rigide di quelle previste dalla legge.

In molti casi la normativa consentirebbe comunque la presentazione della dichiarazione; il software, invece, blocca l’invio se non si seguono percorsi specifici.

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In queste situazioni la trappola pratica sta nel ritardare inutilmente la successione per problemi catastali che la legge consentirebbe di risolvere anche dopo e indipendentemente.

Passività e debiti: collegamenti forzati e logiche discutibili

Le istruzioni predisposte dall’Agenzia delle Entrate richiedono spesso di collegare le passività patrimoniali del defunto (ad esempio, un mutuo) a specifici beni, anche quando ciò non è richiesto dalla normativa. Tale collegamento è, infatti, obbligatorio per legge solo se il debito è stato contratto specificamente per acquistare quel bene.

Questo può alterare il calcolo dell’imposta ed anche la corretta imputazione dei debiti tra eredi e legatari

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. Anche se i legati non sono tecnicamente “passività” del defunto, il modello permette di dedurli dalle quote degli eredi per evitare una doppia tassazione successoria, seguendo un orientamento ormai consolidato.

Allora la trappola pratica si rivela così: dedurre passività ereditarie in modo scorretto (e sfavorevole) solo per “soddisfare” il modello e le relative istruzioni.

Trust e successione telematica: uno dei terreni più scivolosi

Il Notariato segnala forti incoerenze tra la nuova disciplina dei trust (D.Lgs. 139/2024) e le istruzioni operative del modello telematico.

In particolare, il software tende a penalizzare la tassazione “in entrata”, applicando le aliquote massime anche quando non previste dalla legge, e limitando agevolazioni che la norma consentirebbe.

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In particolare, le istruzioni ministeriali suggeriscono che, se i beneficiari non sono ancora individuati nominativamente, si debba pagare l’aliquota massima dell’8% senza franchigie. A tal proposito il Notariato rileva che se i beneficiari appartengono a una categoria certa (es. i figli), si dovrebbe poter applicare l’aliquota del 4% con la relativa franchigia di un milione di euro. La differenza d’imposta è evidente.

Dunque la trappola pratica sta nell’affidarsi “ciecamente” alle istruzioni senza valutare attentamente la normativa di riferimento, con il rischio di pagare più di quanto si dovrebbe.

In conclusione: successione telematica sì, ma con grande cautela

La dichiarazione di successione telematica

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non è solo un adempimento informatico.
È un atto giuridicamente delicato, che oggi più che mai può:

La vera trappola è pensare che “se il software lo chiede, allora è corretto”. Abbiamo visto che non è sempre così.

Di fronte a queste insidiose situazioni, il consiglio pratico è uno solo: non affidarsi mai al solo programma, ma verificare sempre la coerenza tra ciò che il sistema informatico impone all’utente e ciò che la legge realmente prevede nei confronti dell’erede dichiarante, valutando il tutto caso per caso e possibilmente con l’assistenza di un professionista qualificato.

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