Si può vendere la quota di eredità senza andare dal notaio?

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Autore: Mariano Acquaviva

28 febbraio 2026

Conseguita nel 2011 la laurea magistrale in Giurisprudenza con pieni voti presso l’Università degli Studi di Salerno, successivamente si iscrive alla Scuola di Specializzazione per le Professioni legali presso lo stesso ateneo, ottenendo anche qui la votazione massima. Attualmente esercita la professione forense quale avvocato iscritto all’albo del foro di Salerno e collabora con diversi studi legali, dedicandosi prevalentemente all’ambito penalistico e civilistico.

È legale cedere la propria parte di eredità con una semplice scrittura privata, senza atto pubblico o altro intervento del notaio?

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Un lettore ha posto il seguente quesito: «Abbiamo ereditato una villetta noi tre fratelli. Voglio cedere la mia parte ai miei fratelli dopo averla fatta valutare. Occorre un atto notarile o basta una scrittura privata tra noi?». La domanda può essere efficacemente sintetizzata in questo modo: si può vendere la quota di eredità senza andare dal notaio?

Praticamente, si tratta di comprendere se sia legale cedere la propria fetta di eredità attraverso un accordo privato tra i soggetti interessati, cioè tra venditore e acquirente, senza ricorrere all’intervento del pubblico ufficiale che rediga un formale atto. Insomma:

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si può vendere la quota di eredità senza andare dal notaio? Approfondiamo l’argomento.

Quando si può vendere la propria quota di eredità?

Si può vendere la propria quota solo accettando l’eredità.

La quota di eredità può essere venduta solo se il chiamato ha manifestato – tacitamente o espressamente – l’intenzione di accettare l’eredità che gli è stata devoluta.

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Alla morte di una persona, infatti, i familiari sono liberi di scegliere se subentrare nel patrimonio del defunto oppure se rifiutare; in quest’ultimo caso, occorre una manifestazione espressa di volontà resa innanzi a un pubblico ufficiale (il notaio oppure il cancelliere del tribunale ove si è aperta la successione).

Dunque, della quota di eredità si può disporre solamente se, preliminarmente, è stata acquisita la qualità di erede.

In effetti, la cessione della porzione di patrimonio ereditario equivale di per sé a una manifestazione tacita di accettazione, che si realizza tutte le volte in cui il chiamato compie un atto che presuppone necessariamente la sua volontà di accettare e che non avrebbe il diritto di fare se non nella qualità di erede (art. 476 c.c.).

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Si può vendere la quota se l’eredità è indivisa?

Si può vendere la quota di un’eredità indivisa, cioè di una parte della comunione che non è ancora stata sciolta ma che appartiene indistintamente a ciascuno degli eredi.

A meno che le quote non siano state specificate nel testamento, alla morte di una persona tutti gli eredi subentrano – ciascuno per la porzione che gli spetta – nel patrimonio del defunto, condividendo una porzione ideale della stessa massa.

L’eredità, infatti, rappresenta una tipica ipotesi di comunione incidentale, cioè di condivisione non voluta dalle parti, le quali però possono porvi fine in qualsiasi momento chiedendone lo scioglimento e l’assegnazione materiale delle quote secondo i diritti di ciascuno.

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Ciò precisato, anche durante la fase della comunione è possibile vendere la propria quota, rappresentata da una porzione ideale sui beni che compongono la massa; in altre parole, pendente la comunione, è possibile cedere a terzi i propri diritti sulla massa.

Come funziona il diritto di prelazione sulla cessione della quota ereditaria?

Secondo la legge (art. 732 c.c.), finché dura lo stato di comunione ereditaria, il coerede che vuole cedere a un estraneo la sua quota deve notificare la proposta di vendita agli altri coeredi, i quali hanno diritto di prelazione, il quale deve essere esercitato nel termine di due mesi dall’ultima delle notificazioni.

Praticamente, chi vuole vendere la propria quota della

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comunione ereditaria deve privilegiare – a parità di condizioni, cioè allo stesso prezzo di vendita – gli altri coeredi, affinché i beni non vadano dispersi ma restino tra i familiari.

La violazione del diritto di prelazione conferisce ai coeredi il diritto di riscattare la quota direttamente dall’acquirente e da ogni successivo avente causa di quest’ultimo.

È legale vendere la quota di eredità senza andare dal notaio?

È legale vendere la propria quota di eredità senza andare dal notaio, ad esempio mediante una scrittura privata tra i diretti interessati; tuttavia, se il trasferimento ha ad oggetto beni immobili, l’assenza di un atto pubblico o quanto meno di una scrittura privata autenticata impedisce la

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trascrizione dell’atto nei registri della conservatoria, con la conseguenza che l’operazione giuridica non sarà opponibile ai terzi.

Secondo il codice civile (art. 2643) tutti gli atti che concernono il trasferimento della proprietà di beni immobili oppure la costituzione, la modifica o la cessione di diritti reali su di essi (usufrutto, abitazione, enfiteusi, ecc.) possono essere trascritti, purché l’operazione giuridica sia eseguita in forza di una sentenza, di un atto pubblico o di una scrittura privata con sottoscrizione autenticata o accertata giudizialmente (art. 2657 c.c.).

Dunque, chi vuole vendere la propria quota di eredità può accordarsi con una semplice scrittura privata

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risparmiando i soldi dell’onorario del notaio; tale forma, tuttavia, pur essendo valida, difficilmente sarà accettata dall’acquirente, il quale ha interesse alla trascrizione dell’atto affinché questi sia opponibile anche ai terzi estranei all’operazione giuridica.

La trascrizione, infatti, consente di risolvere i possibili conflitti tra più acquirenti dello stesso venditore: per legge (art. 2644 c.c.), nel caso in cui un soggetto ceda a più persone lo stesso bene, a prevalere non è colui che ha concluso per primo l’acquisto ma colui che per primo l’ha trascritto.

Tirando le fila di quanto detto sinora, possiamo concludere affermando che si può vendere la quota di eredità con una scrittura privata

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, rammentando tuttavia che l’atto non può però essere trascritto in conservatoria.

Si può dividere l’eredità con una scrittura privata?

È legale dividere l’eredità con una scrittura privata.

Secondo la legge (art. 1350 c.c.), gli atti di divisone di beni immobili e di altri diritti reali immobiliari (usufrutto, ecc.) vanno fatti con atto pubblico o con scrittura privata, a pena di nullità.

Anche in questa circostanza, tuttavia, solo a seguito di trascrizione nei registri immobiliari la divisione è resa pubblica e portata a conoscenza dei terzi, acquistando efficacia nei confronti di tutti (art. 2646 c.c.).

La divisione effettuata direttamente dal testatore non è invece soggetta a trascrizione, visto che essa non determina lo scioglimento della comunione ma è diretta propria a impedire il sorgere della stessa (art. 734 c.c.).

Approfondimenti

Per ulteriori approfondimenti si leggano i seguenti articoli:

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