Guida in ebbrezza: quando scatta la non punibilità?

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Autore: Angelo Greco

26 gennaio 2026

Avvocato, direttore responsabile del giornale "La Legge per Tutti", autore di numerose pubblicazioni (tra cui alcune per il gruppo Feltrinelli, Sole24Ore, Mondadori) si è formato all'università LUISS di Roma. Già collaboratore presso l'Università della Calabria e la Columbia University di New York, è altresì ospite di spazi televisivi e radiofonici per questioni giuridiche. Ha co-condotto uno spazio su Uno Mattina (RaiUno) dal titolo "Tempo e Denaro" tra il 2016 e il 2017. Definito dal Sole24Ore, nel 2020, «il professionista più influente d'Italia» è uno dei primi divulgatori del diritto in Italia, titolare del canale YouTube che porta il suo stesso nome con quasi un milione di followers. Maggiori informazioni su www.avvangelogreco.it

La Cassazione chiarisce che il tasso alcolemico poco sopra la soglia e l’assenza di precedenti permettono di applicare la tenuità del fatto.

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Chi viene sorpreso al volante con un tasso alcolemico di poco superiore al limite legale può evitare la condanna se il comportamento non è abituale e il pericolo creato è minimo. Lo ha stabilito la Cassazione (sentenza n. 1434/2026), spiegando che i tribunali non possono negare la particolare tenuità del fatto basandosi solo su un elemento negativo. La regola generale è chiara: se il valore dell’alcol è di poco sopra la soglia di 0,8 g/l e il conducente è incensurato, il giudice deve valutare globalmente la situazione per decidere se applicare la

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non punibilità. Questo istituto (art. 131-bis cod. pen.) riconosce che il disvalore della condotta è così ridotto da non giustificare una sanzione, purché non ci siano stati incidenti. La decisione impone un’analisi che tiene conto delle circostanze concrete, evitando automatismi punitivi eccessivi quando l’offesa al bene pubblico risulta minima.

Come funziona la non punibilità per chi guida in stato di ebbrezza?

La legge prevede che per alcuni illeciti con pene ridotte il giudice possa decidere di non punire l’imputato (art. 131-bis cod. pen.). Questa possibilità esiste anche per la

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guida in stato di ebbrezza, nonostante il Codice della Strada preveda già diverse fasce di gravità. La non punibilità non significa che il fatto non sia avvenuto, ma che lo Stato rinuncia a irrogare la pena perché l’episodio è isolato e di scarsa gravità. I giudici della Suprema Corte hanno ribadito che tale beneficio è applicabile anche quando la norma prevede soglie numeriche precise, come nel caso dell’alcol test. Il principio di fondo (Sez. U. n. 13681/2016) impone di non guardare solo al numero indicato dall’etilometro, ma all’intero contesto in cui è avvenuta la violazione.

Il tasso poco sopra il limite basta per evitare la sanzione?

Un valore alcolemico molto vicino alla soglia che trasforma l’infrazione amministrativa in illecito penale (0,8 g/l) è un indicatore importante per ottenere il beneficio. Nel caso esaminato dalla Corte, un automobilista era stato fermato con un tasso di 0,85 g/l alla prima prova e 0,82 g/l alla seconda. Inizialmente l’uomo era stato condannato a 20 giorni di arresto e 400 euro di ammenda. Tuttavia, la

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Cassazione ha annullato la sentenza perché il valore era di pochissimo superiore al limite. Questo significa che se un guidatore si trova appena sopra la soglia minima, il giudice deve considerare tale “esiguità” come un punto a favore dell’imputato. Un esempio pratico è il conducente di una piccola utilitaria che, pur avendo superato il limite, guida senza sbandare e non causa alcun rischio immediato per gli altri utenti della strada.

Quali criteri deve seguire il giudice per valutare il caso?

La decisione sulla non punibilità non deve essere il frutto di una scelta arbitraria, ma deve basarsi su una valutazione complessa e congiunta di tre elementi previsti dalla legge (art. 133 cod. pen.):

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  • le modalità concrete con cui è stata tenuta la condotta di guida;

  • l’entità del danno o del pericolo effettivamente creato alla circolazione;

  • il grado della colpevolezza e la personalità del soggetto coinvolto.

Oltre a questi criteri, il tribunale deve considerare favorevolmente l’incensuratezza dell’imputato. Se una persona non ha mai avuto problemi con la giustizia e il suo comportamento al volante è stato corretto nonostante il leggero stato di ebbrezza, la causa di non punibilità deve essere valutata seriamente. La valutazione non deve limitarsi a un solo aspetto, ma deve pesare tutti i fattori che possono ridurre il peso complessivo dell’episodio.

Un’aggravante può escludere automaticamente la tenuità del fatto?

Un errore comune è pensare che la presenza di una circostanza aggravante, come la guida notturna (art. 186, comma 2-sexies C.d.S.), blocchi automaticamente la strada alla particolare tenuità del fatto. La Corte d’appello di Reggio Calabria aveva negato il beneficio proprio perché il fatto era avvenuto di notte, ma la Cassazione ha respinto questo ragionamento. I magistrati hanno chiarito che anche se esiste un’aggravante, il giudice non può fermarsi a quella. Deve comunque analizzare gli elementi positivi, come il tasso alcolemico quasi a norma e l’assenza di precedenti. Non basta quindi che la legge preveda un aumento di pena per la fascia oraria; se l’offesa complessiva rimane lieve, il diritto alla non punibilità deve essere riconosciuto dopo un esame completo di tutte le prove.

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