Foto di minori sui social: scatta il risarcimento danni
La Cassazione condanna la pubblicazione non autorizzata di foto di minori online. Ecco come funziona il risarcimento anche senza fini di lucro.
Chi pubblica la foto di un minore sui social network senza il consenso dei genitori rischia di dover pagare un risarcimento danni. Questa regola vale anche se l’immagine non è usata per scopi commerciali o di lucro. La Corte di Cassazione ha stabilito che basta lo sfruttamento dell’immagine per attirare l’attenzione degli utenti per configurare un illecito. Non importa se a pubblicare è una Onlus o un’associazione benefica per finalità umanitarie: il volto di un bambino non può essere strumentalizzato per aumentare le visite a un sito web o i like su un profilo Facebook.
La tutela della privacy e dell’immagine del minore prevale sempre sull’interesse comunicativo del gestore della pagina. Il danno economico si calcola in base a quanto il genitore avrebbe potuto chiedere per autorizzare quella specifica pubblicazione. Questa decisione protegge i soggetti più fragili e impone estrema cautela a chiunque condivida contenuti multimediali che ritraggono bambini e ragazzi, rendendo la violazione del consenso un costo certo per le tasche del trasgressore.
Indice
Cosa rischia chi pubblica foto di minori senza permesso?
La legge protegge l’immagine delle persone come un vero e proprio bene economico. Chi espone il volto di un bambino senza l’autorizzazione di chi ne ha la responsabilità genitoriale commette un atto che obbliga al ristoro economico (Cass. ord. n. 1169/2026). Il risarcimento scatta perché l’immagine viene usata per catturare l’interesse del pubblico. Si pensi al caso di una
Il risarcimento è dovuto anche se non c’è un guadagno?
Il punto centrale chiarito dai giudici riguarda il
Ci sono casi in cui non si ha diritto ai soldi?
Esistono situazioni specifiche in cui il diritto al risarcimento potrebbe non essere riconosciuto, nonostante la mancanza di autorizzazione. La giurisprudenza indica che la brevità dell’esposizione gioca un ruolo fondamentale nella valutazione dell’offesa. Se l’immagine viene mostrata e rimane visibile per pochissimi secondi, l’entità dello sfruttamento potrebbe essere considerata irrilevante dal giudice. La regola pratica suggerisce di distinguere la gravità dell’illecito in base ad alcuni elementi:
la durata temporale della permanenza della foto online;
la capacità dell’immagine di attirare visitatori grazie a contenuti emotivi;
- il danno economico effettivo calcolato sulla base del valore di mercato del consenso.
In assenza di una autorizzazione scritta da parte di entrambi i genitori, il rischio legale rimane altissimo per chiunque gestisca pagine pubbliche o siti web. La protezione del minore è infatti considerata un valore primario che supera le necessità di comunicazione o di cronaca dei soggetti coinvolti.