Foto di minori sui social: scatta il risarcimento danni

Aggiungi un commento
Annuncio pubblicitario
Autore: Raffaella Mari

30 gennaio 2026

Laurea in Scienze politiche "cum laude" presso l'università della Calabria. Laurea in giurisprudenza presso l'università "Magna Graecia" di Catanzaro. Avvocato con esperienze lavorative nel campo del recupero crediti.

La Cassazione condanna la pubblicazione non autorizzata di foto di minori online. Ecco come funziona il risarcimento anche senza fini di lucro.

Annuncio pubblicitario

Chi pubblica la foto di un minore sui social network senza il consenso dei genitori rischia di dover pagare un risarcimento danni. Questa regola vale anche se l’immagine non è usata per scopi commerciali o di lucro. La Corte di Cassazione ha stabilito che basta lo sfruttamento dell’immagine per attirare l’attenzione degli utenti per configurare un illecito. Non importa se a pubblicare è una Onlus o un’associazione benefica per finalità umanitarie: il volto di un bambino non può essere strumentalizzato per aumentare le visite a un sito web o i like su un profilo Facebook.

Annuncio pubblicitario

La tutela della privacy e dell’immagine del minore prevale sempre sull’interesse comunicativo del gestore della pagina. Il danno economico si calcola in base a quanto il genitore avrebbe potuto chiedere per autorizzare quella specifica pubblicazione. Questa decisione protegge i soggetti più fragili e impone estrema cautela a chiunque condivida contenuti multimediali che ritraggono bambini e ragazzi, rendendo la violazione del consenso un costo certo per le tasche del trasgressore.

Cosa rischia chi pubblica foto di minori senza permesso?

La legge protegge l’immagine delle persone come un vero e proprio bene economico. Chi espone il volto di un bambino senza l’autorizzazione di chi ne ha la responsabilità genitoriale commette un atto che obbliga al ristoro economico (Cass. ord. n. 1169/2026). Il risarcimento scatta perché l’immagine viene usata per catturare l’interesse del pubblico. Si pensi al caso di una

Annuncio pubblicitario
Onlus che mostra la foto di una bambina in lacrime per sensibilizzare i visitatori: anche se il fine è nobile, la strumentalizzazione dell’immagine è illecita se manca il consenso. La durata della pubblicazione è un fattore che pesa molto sulla decisione dei giudici. Nel caso analizzato dalla Suprema Corte, la foto è rimasta online per quasi tre mesi. Questo tempo prolungato trasforma la pubblicazione in un vero e proprio sfruttamento del volto del minore, poiché funge da esca per i visitatori. L’utilità che l’associazione ricava da questa esposizione corrisponde al risultato dello sfruttamento di un bene altrui.

Il risarcimento è dovuto anche se non c’è un guadagno?

Il punto centrale chiarito dai giudici riguarda il

Annuncio pubblicitario
fine di lucro, che non è necessario per ottenere il pagamento dei danni. Il danno si verifica nel momento in cui l’associazione o il privato ricava un’utilità generica dalla foto. Questa utilità consiste nell’aver attirato l’attenzione altrui grazie al volto del minore, aumentando la visibilità del proprio profilo o sito. La legge prevede che il giudice valuti il danno in via equitativa, ovvero basandosi su criteri di giustizia e ragionevolezza. Un metodo pratico per questa valutazione è il riferimento al cosiddetto prezzo del consenso. In sostanza, si calcola quale somma di denaro sarebbe stata necessaria per ottenere legalmente l’autorizzazione alla pubblicazione dell’immagine. Se un genitore scopre che la foto del figlio è stata usata per mesi su un profilo social per promuovere una causa o un’attività, può chiedere che venga pagato il valore di mercato di quell’esposizione (Cass. ord. n. 1169/2026).
Annuncio pubblicitario

Ci sono casi in cui non si ha diritto ai soldi?

Esistono situazioni specifiche in cui il diritto al risarcimento potrebbe non essere riconosciuto, nonostante la mancanza di autorizzazione. La giurisprudenza indica che la brevità dell’esposizione gioca un ruolo fondamentale nella valutazione dell’offesa. Se l’immagine viene mostrata e rimane visibile per pochissimi secondi, l’entità dello sfruttamento potrebbe essere considerata irrilevante dal giudice. La regola pratica suggerisce di distinguere la gravità dell’illecito in base ad alcuni elementi:

  • la durata temporale della permanenza della foto online;

  • la capacità dell’immagine di attirare visitatori grazie a contenuti emotivi;

  • il danno economico effettivo calcolato sulla base del valore di mercato del consenso.

In assenza di una autorizzazione scritta da parte di entrambi i genitori, il rischio legale rimane altissimo per chiunque gestisca pagine pubbliche o siti web. La protezione del minore è infatti considerata un valore primario che supera le necessità di comunicazione o di cronaca dei soggetti coinvolti.

Sostieni laleggepertutti.it

Non dare per scontata la nostra esistenza. Se puoi accedere gratuitamente a queste informazioni è perché ci sono uomini, non macchine, che lavorano per te ogni giorno. Le recenti crisi hanno tuttavia affossato l’editoria online. Anche noi, con grossi sacrifici, portiamo avanti questo progetto per garantire a tutti un’informazione giuridica indipendente e trasparente. Ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di andare avanti e non chiudere come stanno facendo già numerosi siti. Se ci troverai domani online sarà anche merito tuo. Diventa sostenitore clicca qui