Condominio, stop a WhatsApp: i verbali via chat o mail sono nulli. La sentenza 

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Autore: Angelo Greco

26 gennaio 2026

Avvocato, direttore responsabile del giornale "La Legge per Tutti", autore di numerose pubblicazioni (tra cui alcune per il gruppo Feltrinelli, Sole24Ore, Mondadori) si è formato all'università LUISS di Roma. Già collaboratore presso l'Università della Calabria e la Columbia University di New York, è altresì ospite di spazi televisivi e radiofonici per questioni giuridiche. Ha co-condotto uno spazio su Uno Mattina (RaiUno) dal titolo "Tempo e Denaro" tra il 2016 e il 2017. Definito dal Sole24Ore, nel 2020, «il professionista più influente d'Italia» è uno dei primi divulgatori del diritto in Italia, titolare del canale YouTube che porta il suo stesso nome con quasi un milione di followers. Maggiori informazioni su www.avvangelogreco.it
La sentenza 12101/2025 del Tribunale di Napoli vieta l’uso di WhatsApp per i verbali. Senza data certa, l’impugnazione è sempre possibile.
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L’era della digitalizzazione sta spingendo molti verso una semplificazione procedurale che, in ambito legale, si rivela un vero e proprio campo minato. La gestione di un fabbricato richiede il rigoroso rispetto delle norme contenute nel Codice civile, ma spesso la velocità delle applicazioni di messaggistica istantanea viene confusa con la validità giuridica. Nel 2026, il panorama delle controversie condominiali si arricchisce di una pronuncia destinata a fare giurisprudenza, mettendo in discussione le abitudini di molti professionisti del settore. La tendenza a utilizzare strumenti informali per comunicazioni ufficiali non solo mina la trasparenza, ma espone il

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condominio a rischi economici devastanti derivanti dall’annullamento delle delibere assembleari.

Il caso affrontato dal Tribunale di Napoli, che analizzeremo, riporta l’attenzione sulla necessità di utilizzare per le comunicazioni condominiali strumenti che garantiscano la data certa e la ricezione incontestabile dei documenti. In un contesto dove l’amministratore cerca di ottimizzare i tempi, il rischio di calpestare i diritti dei singoli proprietari è sempre dietro l’angolo, specialmente quando si ignora il dettato normativo dell’articolo 66 disposizioni attuative.

Perché usare strumenti di comunicazione digitali informali è pericoloso per la gestione condominiale

La prassi di inviare comunicazioni tramite applicazioni di messaggistica istantanea ha preso piede in modo quasi incontrollato, portando a una pericolosa confusione tra la rapidità della comunicazione e la sua efficacia legale.

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La sentenza 12101/2025 emessa dai giudici partenopei ha chiarito che l’uso di piattaforme come WhatsApp non può sostituire le procedure formali previste dal legislatore per la convocazione e la comunicazione degli esiti delle riunioni.

Questo accade perché tali sistemi, pur essendo estremamente diffusi, non offrono garanzie tecniche inopponibili riguardo alla data certa di ricezione, lasciando margini di incertezza che possono essere sfruttati per paralizzare la vita amministrativa dello stabile.

Le conseguenze di una gestione troppo “smart” si riflettono direttamente sulla stabilità delle decisioni prese dalla maggioranza dei proprietari. Se un atto fondamentale come il

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verbale di assemblea viene trasmesso via chat, la sua validità giuridica ai fini della decorrenza dei termini legali viene meno, aprendo la strada a ricorsi che possono essere presentati anche a distanza di molto tempo.

Il problema sollevato dal Tribunale di Napoli riguarda la tracciabilità certificata: senza una prova documentale che rispetti i canoni della normativa vigente, ogni decisione approvata, dalle spese straordinarie per le ristrutturazioni ai cambi di regolamento, rimane in un limbo giuridico estremamente fragile.

Cosa stabilisce la legge sulla validità di un accordo per ricevere comunicazioni via mail?

Un errore comune commesso da molti inquilini e gestori di immobili è la convinzione che un accordo verbale o scritto privatamente possa derogare alle norme del

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Codice civile. La recente giurisprudenza ha invece ribadito con estrema fermezza che il consenso espresso da un condòmino a ricevere le convocazioni tramite una semplice e-mail ordinaria o i verbali tramite messaggi sul telefono non possiede alcun valore legale.

Le disposizioni contenute nell’articolo 66 delle disposizioni attuative sono considerate inderogabili, il che significa che non possono essere modificate né da un regolamento condominiale né tantomeno da un patto tra le parti.

Il sistema normativo italiano è strutturato per proteggere il diritto di ogni proprietario a essere informato in modo solenne e documentabile. Anche di fronte a un’apparente volontà di modernizzazione, l’

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amministratore di condominio ha l’obbligo di attenersi ai quattro canali ufficiali previsti dalla legge: la raccomandata con avviso di ricevimento, la posta elettronica certificata (PEC), il fax o la consegna a mano con firma per ricevuta.

Qualsiasi alternativa creativa, inclusa la posta elettronica semplice, viene considerata irrituale e non idonea a dimostrare l’avvenuta conoscenza degli atti, rendendo la delibera impugnata vulnerabile a ogni contestazione legale in sede di giudizio di merito.

Quali sono i rischi per l’impugnazione di una delibera non ritualmente comunicata

Il cuore del problema tecnico-legale risiede nella corretta individuazione del momento esatto in cui inizia a decorrere il tempo a disposizione degli assenti per contestare quanto deciso in sede di riunione.

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Secondo l’articolo 1137 del Codice civile, il termine per l’impugnazione della delibera è fissato in trenta giorni, che decorrono dalla data della riunione per i presenti e dalla data di comunicazione del verbale per gli assenti. Se questa comunicazione avviene tramite un messaggio su WhatsApp, non esiste una prova legale della ricezione che possa essere prodotta in tribunale con la stessa forza di una ricevuta di ritorno postale o di un log di consegna di una PEC.

L’assenza di una data certa trasforma il diritto di impugnazione in un’arma permanente nelle mani dei dissenzienti o di chi non era presente. Se l’amministratore non può dimostrare con assoluta precisione quando il destinatario ha effettivamente ricevuto il documento, il termine dei trenta giorni non inizia mai formalmente a correre.

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Questo scenario espone il condominio a una perenne incertezza finanziaria, poiché i lavori deliberati potrebbero essere sospesi da un giudice anche mesi dopo l’inizio del cantiere, semplicemente perché la procedura di notifica è stata gestita con eccessiva leggerezza informatica, preferendo la celerità alla certezza del diritto.

Il caso deciso dal Tribunale di Napoli

La vicenda che ha portato alla pubblicazione della sentenza numero 12101 del 2025 ha visto come protagonisti due proprietari che hanno contestato l’invalidità di una decisione assembleare a causa di vizi procedurali nella fase di convocazione.

Il condominio, cercando di difendere il proprio operato, aveva ammesso candidamente di aver utilizzato la posta elettronica ordinaria per invitare i partecipanti e di aver successivamente diffuso il

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verbale di assemblea tramite la piattaforma di messaggistica del gruppo condominiale.

I giudici del Tribunale di Napoli non hanno però accettato questa linea difensiva, sottolineando come la maggiore velocità del mezzo non possa giustificare l’abbandono delle garanzie legali.

Il tribunale ha messo in risalto che, pur non esistendo una formalità rigida per la sola trasmissione del verbale rispetto alla convocazione (che è invece blindata dall’articolo 66), l’esigenza di una prova certa di ricezione rimane fondamentale ai fini della validità temporale della delibera.

Nel respingere le argomentazioni della difesa, i magistrati hanno evidenziato che l’invio via WhatsApp crea una confusione interpretativa insanabile, non permettendo di stabilire con certezza se e quando il destinatario abbia avuto piena conoscenza del contenuto dell’atto.

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Questa decisione impone un brusco ritorno al passato per tutti quei professionisti che speravano di mandare in pensione la carta e le spedizioni postali tracciabili a favore di un’informalità digitale che però i giudici ritengono priva di basi solide.

Quali sono le procedure corrette che l’amministratore deve seguire

Per garantire la tenuta legale delle assemblee e prevenire l’annullamento delle delibere, è indispensabile che ogni passaggio, dalla convocazione alla notifica delle decisioni, segua un binario di rigore documentale assoluto. L’amministratore di condominio deve prioritariamente utilizzare la PEC, che oggi rappresenta lo strumento più efficiente e legalmente equiparato alla raccomandata, assicurando l’immediata prova della consegna. In alternativa, la tradizionale

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raccomandata resta il metodo più sicuro per raggiungere quei condòmini che non possiedono un domicilio digitale, garantendo al contempo la conservazione della ricevuta di ritorno, elemento essenziale per dimostrare il rispetto della legge in caso di contestazione davanti a un giudice.

Oltre alla spedizione, è necessario prestare attenzione al contenuto del messaggio: il verbale deve essere inviato integralmente e non tramite riassunti o fotografie parziali, poiché la legge richiede che l’interessato possa prendere visione di ogni singolo dettaglio della discussione e dei voti espressi. L’adozione di software gestionali certificati che tracciano l’invio dei documenti può essere un aiuto, ma non esime mai dalla verifica della conformità con l’articolo 66 disposizioni attuative. Solo il rispetto maniacale di queste procedure consente di blindare le delibere contro la minaccia di un’impugnazione basata su vizi di forma, proteggendo il patrimonio collettivo da costose spese legali.

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