Assicurazione: quali clausole non richiedono la doppia firma

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Autore: Raffaella Mari

25 gennaio 2026

Laurea in Scienze politiche "cum laude" presso l'università della Calabria. Laurea in giurisprudenza presso l'università "Magna Graecia" di Catanzaro. Avvocato con esperienze lavorative nel campo del recupero crediti.

La Cassazione chiarisce che le clausole sui limiti della garanzia non sono vessatorie. Guida pratica su firme, polizze claims made e colpa grave.

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In molti pensano che ogni riga di una polizza assicurativa debba essere approvata con una firma specifica. In realtà, la legge distingue tra clausole che limitano i diritti e quelle che definiscono l’oggetto del contratto. La Corte di Cassazione ha recentemente ribadito che le disposizioni che delimitano il perimetro della garanzia non necessitano di un via libera formale separato. Questa distinzione è fondamentale per capire se una polizza è valida o se la compagnia sta applicando limitazioni abusive. Se una clausola specifica semplicemente cosa è coperto, basta la firma generale sul contratto. Se invece limita la responsabilità della società o esclude rischi già promessi, serve la doppia sottoscrizione. Capire questa differenza permette all’assicurato di evitare brutte sorprese al momento del risarcimento, specialmente in settori complessi come la responsabilità civile professionale.

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Quali clausole richiedono la specifica approvazione scritta?

Il Codice Civile tutela l’assicurato imponendo una firma aggiuntiva per le clausole cosiddette vessatorie. Secondo l’orientamento dei giudici, sono soggette a questo requisito soltanto le disposizioni che limitano la copertura dovuta dalla compagnia o che riducono le conseguenze della colpa e dell’inadempimento (cod. civ. art. 1341). Rientrano in questo gruppo anche le clausole che escludono del tutto un rischio che il contratto sembrava garantire. Un esempio pratico riguarda la

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decadenza dall’indennizzo: se la polizza prevede che l’assicurato perda ogni diritto se esagera dolosamente l’ammontare del danno, questa regola deve essere firmata specificamente per essere valida (Cass. n. 15606/2025). Senza la doppia firma, tali limitazioni non hanno valore legale e la compagnia non può usarle come scusa per non pagare.

Quali sono le regole per i limiti della garanzia assicurativa?

Esistono clausole che, pur sembrando restrittive, non richiedono una firma separata perché definiscono l’oggetto del contratto. Si tratta di disposizioni che descrivono i contenuti e i confini della garanzia, specificando esattamente quale rischio la società intende coprire. Queste clausole sono considerate parte integrante dell’accordo principale e non sono vessatorie (Cass. n. 28718/2025). La giurisprudenza ha confermato più volte che la descrizione dei limiti della copertura serve solo a stabilire fin dove arriva l’impegno dell’assicuratore (Cass. n. 15598/2019; Cass. n. 8235/2010). Pertanto, l’assicurato non può contestare la validità di queste limitazioni solo perché non le ha firmate singolarmente, a patto che esse si limitino a delimitare il rischio garantito.

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Come incide la polizza parziale sulla responsabilità solidale?

Un caso molto frequente riguarda le polizze che limitano la copertura alla sola quota di responsabilità dell’assicurato. Questa pattuizione è legittima e non richiede la doppia firma, ma può risultare molto onerosa per il professionista (Cass. n. 14679/2025). Si pensi a un tecnico che lavora in un cantiere superbonus insieme ad altri soggetti. Se il cliente subisce un danno, può chiedere l’intero risarcimento a uno solo dei responsabili, grazie al principio della responsabilità solidale(cod. civ. art. 1296). Se il professionista ha una polizza di questo tipo, la compagnia pagherà solo la parte di danno corrispondente alla sua colpa effettiva, lasciando l’assicurato scoperto per la restante parte del debito che il creditore gli ha richiesto. In questo scenario, l’assicurato deve pagare di tasca propria la quota degli altri responsabili, nonostante abbia una polizza attiva.

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Quando è valida la clausola claims made senza firma aggiuntiva?

La clausola claims made (a richiesta fatta) è ormai lo standard nelle polizze professionali. Essa prevede che la copertura operi solo se la richiesta di risarcimento arriva durante il periodo di validità della polizza, indipendentemente da quando è avvenuto l’errore. Anche questa clausola non necessita di una sottoscrizione specifica. I giudici ritengono infatti che essa non limiti la responsabilità dell’assicuratore, ma si limiti a definire la durata temporale dell’oggetto del contratto. Poiché non possiede il carattere della vessatorietà, la sua validità dipende dalla firma generale del contratto. È una distinzione tecnica importante: la clausola non esclude un diritto dell’assicurato, ma stabilisce semplicemente le regole temporali entro cui la garanzia è attiva.

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La polizza copre anche i danni causati per colpa o negligenza?

Nelle assicurazioni per la responsabilità civile, la copertura deve necessariamente includere i fatti colposi. Una polizza che escludesse i danni causati da negligenza, imperizia o imprudenza sarebbe nulla, perché verrebbe meno lo scopo stesso dell’assicurazione (cod. civ. art. 1895). La clausola che parla di danni causati involontariamente per un fatto accidentale comprende quindi anche la colpa grave (Cass. n. 3051/2024). L’unico limite insuperabile è il dolo: l’assicuratore non può mai coprire i danni provocati intenzionalmente dall’assicurato. In sintesi, se un professionista commette un errore grossolano che danneggia un terzo, la garanzia opera comunque, a meno che non esista una clausola specifica (firmata due volte) che escluda forme particolari di colpa. La lista delle coperture essenziali include:

  • i danni derivanti da negligenza e imprudenza;

  • gli errori dovuti a imperizia professionale;

  • i fatti accidentali che generano responsabilità civile;

  • le condotte gravemente colpose non intenzionali.

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