Chi paga le quote non versate se la società va in liquidazione?

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Autore: Raffaella Mari

21 gennaio 2026

Laurea in Scienze politiche "cum laude" presso l'università della Calabria. Laurea in giurisprudenza presso l'università "Magna Graecia" di Catanzaro. Avvocato con esperienze lavorative nel campo del recupero crediti.

Scopri gli obblighi dei soci e le responsabilità di liquidatori e sindaci quando una S.p.A. chiude con conferimenti ancora da versare.

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In una Società per Azioni, la solidità del capitale rappresenta la garanzia principale per i terzi che entrano in contatto con l’ente. Quando però la società imbocca la strada della chiusura, sorgono dubbi legittimi su come gestire i crediti che l’azienda ancora vanta verso i propri soci. Spesso accade che alcuni partecipanti abbiano versato tutto subito, mentre altri abbiano scelto la via della rateizzazione triennale. Nel momento in cui l’assemblea decide di porre fine all’attività, nasce una frizione naturale tra chi ha già pagato e chi, vedendo la fine del progetto, vorrebbe fermare i versamenti. Comprendere

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chi paga le quote non versate se la società va in liquidazione diventa allora una questione di primaria importanza per proteggere tutti i soggetti coinvolti, dai creditori ai gestori. La legge non lascia spazio all’improvvisazione e stabilisce compiti precisi per chi amministra questa fase delicata, fissando confini netti tra i doveri di chi esce di scena e i poteri di chi subentra per liquidare il patrimonio. Non si tratta solo di una scelta contabile, ma di una responsabilità che può travolgere il patrimonio personale di chi agisce senza la dovuta attenzione professionale.

Cosa accade agli amministratori durante il passaggio di consegne?

Quando una società decide di sciogliersi, il primo atto formale è la nomina di uno o più

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liquidatori. Questo passaggio segna il tramonto del potere dei precedenti amministratori, i quali non perdono solo la gestione operativa, ma vedono cessare la propria carica nel momento in cui la nomina dei loro successori viene iscritta nel Registro delle Imprese. Da quel momento, il consiglio di amministrazione non ha più il potere di compiere atti gestori ordinari, ma deve limitarsi a traghettare la società verso i liquidatori.

Il passaggio di consegne è un momento formale e sostanziale molto rigoroso che prevede:

  • la consegna dei beni sociali e di tutti i libri contabili obbligatori;

  • la redazione dell’inventario del patrimonio sociale, che deve essere svolta congiuntamente da vecchi amministratori e nuovi liquidatori (art. 2487-bis cod. civ.);

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  • la presentazione di una situazione dei conti aggiornata alla data in cui lo scioglimento ha avuto effetto;

  • la consegna di un rendiconto sulla gestione relativo al periodo che intercorre tra l’ultimo bilancio approvato e l’inizio della liquidazione (art. 2487-bis cod. civ.).

In questa fase, gli amministratori hanno l’obbligo di collaborare pienamente. Se essi hanno omesso di richiamare i decimi residui quando la società era ancora operativa, la loro responsabilità resta legata al periodo di mandato. Tuttavia, una volta che i liquidatori hanno preso possesso dell’azienda, la palla passa a questi ultimi. Gli amministratori, dopo aver consegnato i documenti e i beni, escono dalla gestione attiva e non corrono rischi diretti per le scelte che i liquidatori faranno in merito ai versamenti dei soci, a meno che non emergano irregolarità pregresse nella tenuta dei conti che hanno occultato la reale situazione dei crediti sociali.

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Il liquidatore può obbligare i soci a versare i soldi mancanti?

Una volta che la società è in liquidazione, il potere di chiedere ai soci il versamento delle quote ancora dovute non è automatico né obbligatorio in ogni circostanza. Esiste una differenza fondamentale tra la gestione ordinaria e quella di chiusura. Mentre gli amministratori possono richiamare i decimi residui in qualunque momento per finanziare l’attività, i liquidatori agiscono secondo una logica diversa, focalizzata sul pagamento dei debiti esistenti.

La legge stabilisce che i liquidatori possono chiedere ai soci i versamenti ancora dovuti solo se i fondi disponibili nel patrimonio della società risultano insufficienti per pagare i creditori (art. 2491 cod. civ.). Questo significa che il liquidatore gode di una certa

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discrezionalità. Se la società possiede già abbastanza liquidità o beni da vendere per coprire ogni debito, egli non ha il dovere di disturbare i soci che non hanno ancora terminato i pagamenti. Al contrario, se i conti sono in rosso e i fornitori o le banche premono per essere pagati, il richiamo dei conferimenti diventa un atto necessario per evitare danni ai terzi.

Un esempio pratico aiuta a chiarire: se una S.p.A. deve pagare debiti per 100.000 euro e in cassa ci sono solo 50.000 euro, ma i soci devono ancora versare 60.000 euro di quote sottoscritte, il liquidatore ha il dovere di chiedere quei soldi. Se invece in cassa ci sono 200.000 euro, il liquidatore può anche decidere di non richiamare i decimi residui, poiché i creditori sono già garantiti. In questo caso, i soci che hanno rateizzato i pagamenti potrebbero effettivamente evitare di sborsare il resto, a patto che la liquidazione si chiuda in pareggio. Tuttavia, questo crea una disparità di trattamento verso chi ha pagato subito in contanti, una questione che spesso viene risolta in sede di riparto finale del residuo attivo.

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Quali sono i rischi professionali per i liquidatori negligenti?

Il ruolo del liquidatore non è un incarico di facciata. Egli risponde del proprio operato con la stessa severità prevista per gli amministratori. La sua responsabilità si misura sulla base della diligenza professionale richiesta dalla natura dell’incarico (art. 2489 cod. civ.). Se un liquidatore, pur accorgendosi che i fondi sono insufficienti, evita di chiedere i soldi ai soci morosi per favorirli, commette un atto negligente che lede i diritti dei creditori.

I creditori sociali che si sentono danneggiati dal mancato richiamo dei versamenti possono fare causa al liquidatore, ma devono dimostrare alcuni elementi precisi:

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  • l’esistenza di un danno effettivo, ovvero il mancato pagamento del loro credito;

  • la colpa del liquidatore nel valutare il passivo della società;

  • il nesso di causalità, cioè il fatto che, se il liquidatore avesse chiesto i soldi ai soci, il credito sarebbe stato pagato.

Se il liquidatore ha seguito diligentemente le direttive dell’assemblea dei soci senza violare i diritti dei terzi, la sua posizione è solida (art. 2487 cod. civ.). Tuttavia, se egli agisce con leggerezza, magari omettendo di esaminare correttamente i libri contabili ricevuti dagli amministratori, rischia di dover risarcire di tasca propria i creditori rimasti a bocca asciutta. La sua responsabilità è piena e si protrae anche dopo la

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cancellazione della società dal Registro delle Imprese (art. 2495 cod. civ.), se il mancato pagamento è dipeso da una sua colpa nella gestione delle fasi di liquidazione.

Quale ruolo deve assumere il Collegio Sindacale in questa fase?

A differenza degli amministratori, i componenti del Collegio Sindacale non decadono con la messa in liquidazione della società. Essi restano in carica e mantengono intatti i loro doveri di vigilanza. La loro funzione, in questo periodo, è quella di controllare che i liquidatori operino nel rispetto della legge e dello statuto. I sindaci devono assicurarsi che la procedura di chiusura non diventi uno strumento per favorire alcuni soci a discapito dei creditori o degli altri partecipanti alla società.

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La responsabilità dei sindaci è autonoma rispetto a quella dei liquidatori. Essi rispondono per fatto proprio se non vigilano correttamente sulla gestione della liquidazione. Se i liquidatori omettono di richiamare i decimi residui necessari a pagare i debiti e i sindaci non dicono nulla, questi ultimi possono essere chiamati a rispondere del danno insieme ai liquidatori. Il nesso di causalità in questo caso è dato dal fatto che, se i sindaci avessero vigilato bene, avrebbero potuto impedire il comportamento negligente del liquidatore.

Tra i poteri più forti in mano ai sindaci vi sono:

  • la richiesta di informazioni periodiche sull’andamento della liquidazione;

  • il potere di ispezione dei documenti contabili e dei libri sociali;

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  • la facoltà di chiedere al Tribunale la revoca dei liquidatori quando sussiste una giusta causa (art. 2487 cod. civ.);

  • l’obbligo di segnalare tempestivamente all’assemblea ogni irregolarità riscontrata.

Se i sindaci notano che i liquidatori stanno assecondando la richiesta dei soci di non versare più le quote, pur sapendo che i debiti sono alti, hanno il dovere di intervenire. Il loro silenzio verrebbe interpretato come negligenza professionale. Un Collegio Sindacale attento è la migliore garanzia per evitare che la liquidazione si trasformi in un contenzioso infinito.

Come possono tutelarsi i creditori dopo la fine della società?

Il momento finale della vita di una società è la sua cancellazione dal Registro delle Imprese. Molti pensano che dopo questo atto ogni possibilità di recuperare i soldi svanisca. Non è così. La legge prevede una tutela postuma per i

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creditori sociali che non sono stati soddisfatti durante la procedura di liquidazione (art. 2495 cod. civ.). Una volta che la società non esiste più come soggetto giuridico, i creditori possono rivolgersi a due diverse categorie di soggetti.

In primo luogo, possono agire nei confronti dei soci. La responsabilità dei partecipanti è limitata a quanto essi hanno effettivamente riscosso in base al bilancio finale di liquidazione. Se i soci hanno ricevuto dei soldi dalla spartizione dell’attivo rimasto, devono usarli per pagare i creditori insoddisfatti. In secondo luogo, e qui il punto è fondamentale per il nostro caso, i creditori possono agire contro i liquidatori. Se il mancato pagamento del credito è dipeso da una colpa del liquidatore, quest’ultimo risponde con il proprio patrimonio personale.

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Il mancato richiamo dei versamenti dovuti dai soci rientra proprio in questa ipotesi. Se il creditore dimostra che il liquidatore avrebbe dovuto chiedere i decimi residui e non lo ha fatto, il liquidatore dovrà pagare di tasca propria. Questa minaccia legale è ciò che normalmente spinge i liquidatori a non assecondare le richieste dei soci che vorrebbero sospendere i pagamenti. La protezione dei creditori è un principio che supera la vita stessa della società, garantendo che chi ha gestito male la chiusura ne paghi le conseguenze economiche. In definitiva, la posizione più prudente per un liquidatore è quella di analizzare il passivo con estremo rigore e, al primo segnale di mancanza di fondi, procedere immediatamente al richiamo dei versamenti ancora dovuti dai soci.

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