Tassazione premi aziendali: tra Irpef e capital gain al 26%

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Autore: Angelo Greco

25 gennaio 2026

Avvocato, direttore responsabile del giornale "La Legge per Tutti", autore di numerose pubblicazioni (tra cui alcune per il gruppo Feltrinelli, Sole24Ore, Mondadori) si è formato all'università LUISS di Roma. Già collaboratore presso l'Università della Calabria e la Columbia University di New York, è altresì ospite di spazi televisivi e radiofonici per questioni giuridiche. Ha co-condotto uno spazio su Uno Mattina (RaiUno) dal titolo "Tempo e Denaro" tra il 2016 e il 2017. Definito dal Sole24Ore, nel 2020, «il professionista più influente d'Italia» è uno dei primi divulgatori del diritto in Italia, titolare del canale YouTube che porta il suo stesso nome con quasi un milione di followers. Maggiori informazioni su www.avvangelogreco.it

L’analisi dei piani di incentivazione: dalle stock option al carried interest, ecco come cambia il prelievo fiscale tra reddito da lavoro e rendite finanziarie.

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La remunerazione dei lavoratori e dei manager non si esaurisce più nella busta paga tradizionale, poiché i piani di incentivazione e le assegnazioni di azioni sono diventati strumenti ordinari per legare i risultati individuali alla crescita del valore societario. La regola generale che disciplina queste erogazioni è fondata su una netta separazione temporale e qualitativa del reddito: il beneficio ottenuto al momento dell’ingresso nel capitale è considerato reddito di lavoro dipendente, soggetto alle aliquote Irpef

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progressive fino al 43%; al contrario, i frutti successivi derivanti dal possesso dei titoli, come dividendi e plusvalenze, sono tassati come rendite finanziarie con l’aliquota sostitutiva del 26%. Comprendere questo “slalom” fiscale è fondamentale per valutare l’effettiva convenienza dei pacchetti retributivi e dei meccanismi di retention aziendale.

Le diverse forme di incentivazione sul mercato

Il panorama delle retribuzioni premiali offre diverse soluzioni tecniche, ognuna con un impatto specifico sul portafoglio del beneficiario. Le aziende scelgono il modello più adatto in base agli obiettivi di lungo periodo e alla struttura del capitale:

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  • piani di stock option, che attribuiscono il diritto di acquistare azioni a un prezzo predeterminato (strike price) dopo un certo periodo di attesa (vesting period);

  • piani di stock grant, caratterizzati dall’assegnazione gratuita dei titoli al dipendente senza alcun esborso monetario;

  • piani di stock purchase, in cui il lavoratore acquista le azioni a un prezzo di favore, solitamente inferiore al valore di mercato;

  • phantom stock, che non prevedono il passaggio di proprietà di titoli reali, ma consistono in premi in denaro parametrati all’andamento delle quotazioni societarie;

Il momento della tassazione e il calcolo del valore normale

Il fisco interviene nel momento in cui il dipendente entra materialmente in possesso delle azioni o esercita la sua opzione. Secondo l’articolo 51 del Tuir, i compensi in natura concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente in base al loro

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valore normale, determinato ai sensi dell’articolo 9 del medesimo testo unico.

Nella pratica, se un dipendente esercita un’opzione per acquistare azioni a 10 euro (strike price) quando il valore di mercato è di 15 euro, la differenza di 5 euro per azione viene tassata immediatamente come stipendio. Nel caso degli stock grant, l’intero valore del titolo assegnato gratuitamente diventa base imponibile Irpef. Per mitigare l’esborso finanziario immediato del dipendente, che si troverebbe a pagare tasse su un guadagno non ancora “monetizzato”, molte multinazionali adottano la procedura del sell to cover: una parte delle azioni assegnate viene venduta istantaneamente sul mercato per coprire l’onere fiscale derivante dall’assegnazione.

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La transizione verso le rendite finanziarie

Una volta assolta l’imposizione come reddito da lavoro, le azioni entrano nel patrimonio privato del dipendente con un valore fiscale di carico pari al valore normale precedentemente tassato. Da questo momento in poi, ogni ulteriore guadagno cambia natura fiscale.

Il passaggio al regime del 26% avviene in due circostanze: quando la società distribuisce dividendi e quando il dipendente decide di vendere i titoli realizzando una plusvalenza. Se il valore dell’azione aumenta rispetto al momento dell’assegnazione, il differenziale non sarà più soggetto alle aliquote progressive Irpef (che possono arrivare al 43% più le addizionali), ma beneficerà della tassazione piatta sulle rendite finanziarie. Spesso le aziende inseriscono clausole di

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lock-up, che impediscono la vendita dei titoli per un periodo stabilito, per garantire che il dipendente resti azionista e quindi interessato alle sorti dell’impresa nel tempo.

Il regime speciale del carried interest

Un discorso a parte merita il carried interest, tipico dei settori del private equity e del venture capital. In questo caso, il management del fondo riceve una quota dei profitti superiore alla propria quota di partecipazione al capitale, a condizione che gli investitori abbiano ottenuto un rendimento minimo prestabilito (hurdle rate).

Perché questa remunerazione sia qualificata come rendita finanziaria (26%) e non come lavoro dipendente (Irpef), l’ordinamento italiano, tramite l’articolo 60 del Dl 50/17, impone il rispetto di requisiti rigorosi:

  • un investimento effettivo da parte dei manager pari ad almeno l’1% dell’investimento totale del fondo;

  • la subordinazione del pagamento del premio al rimborso integrale del capitale e del rendimento minimo a tutti gli altri soci;

  • un periodo di detenzione dei titoli (holding period) non inferiore a cinque anni;

Qualora queste condizioni non siano soddisfatte integralmente, spetta al contribuente fornire la prova contraria per dimostrare che il provento ha natura di investimento e non di mera remunerazione per l’attività lavorativa svolta.

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