Pignoramenti: niente stop se manca il pagamento di 43 euro

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Autore: Paolo Florio

26 gennaio 2026

Dottore Commercialista (2007) e Avvocato (2010). Svolge l’attività professionale di consulente e giurista d’impresa, con specializzazione nel campo del diritto tributario, diritto societario, diritto commerciale, diritto fallimentare e diritto penale dell’economia. Ha maturato, altresì, una specifica esperienza quale munus pubblicum per conto di diversi Tribunali avendo svolto incarichi giudiziari e in particolare di Custode e Amministratore Giudiziario, di Curatore Fallimentare, di professionista delegato alle vendite nelle procedure esecutive, nonché C.T.U. in giudizi civili e perito per la Procura in procedimenti penali.

Il Ministero chiarisce che le cancellerie non possono rifiutare l’iscrizione dei pignoramenti avviati d’ufficio pur senza contributo unificato.

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La Legge di Bilancio 2025 ha introdotto un ostacolo economico per chi vuole avviare una causa civile: l’obbligo di versare almeno 43 euro di contributo unificato prima ancora di iscrivere la pratica. Questa novità (art. 14, comma 3.1, dpr 115/2002) ha sollevato dubbi sulla tenuta delle procedure esecutive e sul rischio di paralisi dei pignoramenti. Tuttavia, una circolare del Ministero della Giustizia del 22 gennaio fornisce istruzioni per evitare il blocco dei tribunali. Quando l’iniziativa non parte direttamente dal cittadino ma da un

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pubblico ufficiale che deposita i verbali, la giustizia non si ferma per la mancanza della ricevuta fiscale. La regola subisce una deroga per tutelare la funzione pubblica e garantire che i pignoramenti non restino sospesi in un limbo burocratico per ragioni erariali. Si definisce così un equilibrio tra fisco e diritto al processo, evitando che la fase esecutiva diventi impossibile per il creditore.

Quando si può iscrivere a ruolo senza pagare subito?

La regola introdotta dalla manovra finanziaria subordina l’iscrizione a ruolo nei

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procedimenti civili al pagamento preventivo del tributo minimo. Senza la ricevuta, la cancelleria di norma non procede. Il Ministero ha però chiarito che il pignoramento non si blocca quando è l’ufficiale giudiziario a depositare gli atti. In questo caso, l’ufficio giudiziario non può rifiutare l’iscrizione a ruolo anche se il creditore non ha ancora versato i 43 euro necessari (art. 14, comma 3, dpr 115/2002). La cancelleria deve prima aprire il fascicolo e registrare la procedura; solo in un momento successivo si occupa di riscuotere la somma dal soggetto obbligato, ovvero il creditore procedente. Questo garantisce che l’attività esecutiva prosegua senza intoppi burocratici immediati.
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Quali sono i procedimenti inclusi in questa eccezione?

Il chiarimento di via Arenula si applica a tutte le ipotesi in cui l’ufficiale giudiziario ha il compito di depositare il verbale delle operazioni compiute presso il Tribunale. La deroga riguarda specificamente:

  • le procedure esecutive per consegna o rilascio, come accade negli sfratti;

  • l’iscrizione d’ufficio per la custodia dei beni (art. 159-ter disp. att. cpc);

  • la consegna in cancelleria dei beni pignorati (art. 520 cpc).

In queste situazioni, l’ufficiale agisce nell’esercizio di funzioni pubbliche e non come una parte privata. Egli non deve curare la riscossione del tributo né risponde del mancato pagamento, poiché il suo compito è assicurare l’attuazione del comando del giudice.

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Cosa succede se il creditore deposita l’atto direttamente?

Esiste una distinzione fondamentale tra l’attività dell’ufficiale e quella del privato. Se è il creditore o il suo avvocato a depositare l’atto, come avviene solitamente nel pignoramento presso terzi, la regola generale torna a essere pienamente efficace. In questo caso, il pagamento dei 43 euro deve precedere l’iscrizione a ruolo. Una precedente circolare del 24 marzo 2025 aveva già precisato che il versamento obbligatorio riguarda ogni tipo di giudizio civile. Se il legale non allega la ricevuta, il cancelliere deve rifiutare l’apertura della causa. Questo rigore si estende anche a:

  • i procedimenti di reclamo

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    ;

  • le fasi cautelari;

  • ogni altra azione civile dove non interviene d’ufficio l’ufficiale giudiziario.

Perché la norma sui 43 euro rischia di essere annullata?

Nonostante le istruzioni ministeriali, la norma della Legge di Bilancio 2025 è finita sotto la lente della Corte di Cassazione. Con l’ordinanza numero 32227/25, depositata l’11 dicembre, i giudici hanno sollevato una questione di legittimità costituzionale. Il dubbio riguarda l’articolo 1, comma 812, della legge 207/2024, che vincola l’accesso al giudice al pagamento preventivo di una somma. Secondo la Suprema Corte, questa imposizione fiscale potrebbe violare il diritto di difesa e il principio del giusto processo. Non sembra infatti esserci un legame logico tra il pagamento forzato di 43 euro e un miglioramento del servizio giustizia, creando una barriera che appare irragionevole per i cittadini che cercano tutela.

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