Debiti INPS prescritti: chi bisogna citare in causa?

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Autore: Angelo Greco

27 gennaio 2026

Avvocato, direttore responsabile del giornale "La Legge per Tutti", autore di numerose pubblicazioni (tra cui alcune per il gruppo Feltrinelli, Sole24Ore, Mondadori) si è formato all'università LUISS di Roma. Già collaboratore presso l'Università della Calabria e la Columbia University di New York, è altresì ospite di spazi televisivi e radiofonici per questioni giuridiche. Ha co-condotto uno spazio su Uno Mattina (RaiUno) dal titolo "Tempo e Denaro" tra il 2016 e il 2017. Definito dal Sole24Ore, nel 2020, «il professionista più influente d'Italia» è uno dei primi divulgatori del diritto in Italia, titolare del canale YouTube che porta il suo stesso nome con quasi un milione di followers. Maggiori informazioni su www.avvangelogreco.it

La Corte d’Appello chiarisce che l’Agenzia Entrate Riscossione non è legittimata nei giudizi sulla prescrizione dei contributi previdenziali.

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Quando un cittadino riceve un’intimazione di pagamento per vecchi contributi previdenziali non versati, il primo istinto è quello di fare causa al soggetto che ha inviato l’atto. Tuttavia, una recente decisione della Corte d’Appello di Reggio Calabria (sentenza n. 136/2024) stabilisce un principio fondamentale che ogni contribuente deve conoscere per non rischiare di perdere il ricorso. Se l’obiettivo della causa è dimostrare che il debito è ormai estinto per il decorso del tempo, l’unico vero interlocutore deve essere l’ente che vanta il credito, come l’

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INPS o l’INAIL. Rivolgersi esclusivamente all’Agenzia delle Entrate Riscossione costituisce un errore procedurale che rende l’azione inammissibile. La legge distingue chiaramente chi incassa i soldi per conto dello Stato da chi ne è l’effettivo titolare. Questa distinzione evita che il processo si svolga contro un soggetto che non ha il potere di rinunciare a un credito altrui.

Chi è il titolare del credito previdenziale?

Il diritto a ricevere i contributi per la pensione o per l’assicurazione contro gli infortuni appartiene esclusivamente agli

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enti previdenziali.

Nella vicenda esaminata dai giudici calabresi, una contribuente aveva impugnato un’intimazione di pagamento per oltre 35.000 euro legata a cartelle esattoriali e avvisi di addebito emessi tra il 2011 e il 2017 (sent. 136/2024). Il cuore della contestazione riguardava la prescrizione quinquennale dei crediti. In questi casi, la regola pratica stabilisce che la legittimazione passiva spetta solo all’ente impositore. L’Agenzia delle Entrate Riscossione agisce infatti come un mero esattore, un delegato al pagamento che non ha la titolarità della somma pretesa (art. 1188 cod. civ.). Per fare un esempio pratico, è come se un inquilino volesse contestare l’importo dell’affitto facendo causa al portiere che ritira le buste per conto del proprietario: l’azione sarebbe corretta solo se rivolta al padrone di casa.

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Perché l’Agenzia Riscossione non può stare in giudizio?

L’Agente della riscossione è considerato un soggetto estraneo rispetto al merito della pretesa contributiva. Secondo la giurisprudenza citata nel provvedimento, la sua funzione è limitata alla fase esecutiva e alla riscossione materiale delle somme. Poiché la contestazione della prescrizione mira a negare l’esistenza stessa del debito, il contraddittorio deve essere instaurato con l’ente che ha iscritto a ruolo quelle somme. La Corte d’Appello ha rilevato d’ufficio che l’appello proposto da AdER era inammissibile proprio perché l’ente esattore non poteva difendere nel merito un diritto non suo (art. 81 c.p.c.

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). I giudici hanno chiarito che:

  • il concessionario è solo il destinatario del pagamento;

  • l’ente impositore è l’unico che può decidere sulla sussistenza del debito;

  • la partecipazione dell’esattore al processo non è necessaria se si discute solo del merito del credito.

Cosa accade se si sbaglia il destinatario del ricorso?

Sbagliare il soggetto contro cui avviare la causa comporta il rigetto della domanda per carenza di legittimazione passiva. Nel caso trattato, nonostante il Tribunale di Palmi avesse inizialmente accolto le ragioni della contribuente dichiarando prescritti alcuni debiti, la Corte d’Appello ha dovuto bloccare il procedimento. I giudici di secondo grado hanno il dovere di verificare anche d’ufficio se le parti in causa siano quelle corrette secondo la legge (

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Cass. n. 23899/2021). Se il cittadino cita solo l’esattore per questioni che riguardano il “cuore” del debito, il giudice non può emettere una sentenza valida contro il titolare del credito che è rimasto fuori dal processo. Il rischio concreto è quello di veder annullata una vittoria ottenuta in primo grado a causa di un difetto di notifica o di individuazione della controparte.

Quali sono le eccezioni alla regola generale?

Esistono casi specifici in cui l’ufficiale giudiziario o l’esattore possono essere chiamati in causa, ma riguardano esclusivamente i vizi formali dell’attività di riscossione. Se il contribuente lamenta un errore nella procedura di pignoramento o una mancata notifica della cartella, allora l’Agente della riscossione è la parte corretta. Tuttavia, la Corte di Cassazione a Sezioni Unite ha fermamente stabilito un principio che non ammette deroghe per i crediti previdenziali (Cass. SS.UU. n. 7514/2022):

  • nell’opposizione tardiva per omessa notifica finalizzata a far valere la prescrizione, la legittimazione spetta solo all’ente impositore;

  • non si applica il meccanismo del litisconsorzio necessario tra ente ed esattore;

  • il ricorso va notificato direttamente all’ente (art. 24 d.lgs. 46/1999).

Questa interpretazione assicura che il processo si svolga tra i veri protagonisti del rapporto giuridico, evitando sprechi di attività giudiziaria.

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