Mediazione obbligatoria: i rischi se non ci si presenta

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Autore: Paolo Florio

10 febbraio 2026

Dottore Commercialista (2007) e Avvocato (2010). Svolge l’attività professionale di consulente e giurista d’impresa, con specializzazione nel campo del diritto tributario, diritto societario, diritto commerciale, diritto fallimentare e diritto penale dell’economia. Ha maturato, altresì, una specifica esperienza quale munus pubblicum per conto di diversi Tribunali avendo svolto incarichi giudiziari e in particolare di Custode e Amministratore Giudiziario, di Curatore Fallimentare, di professionista delegato alle vendite nelle procedure esecutive, nonché C.T.U. in giudizi civili e perito per la Procura in procedimenti penali.

Chi decide di non partecipare alla mediazione senza un motivo valido rischia sanzioni economiche pesanti e la perdita della causa.

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La legge italiana impone la partecipazione personale delle parti nei procedimenti di mediazione obbligatoria per tentare una conciliazione prima di finire davanti a un giudice. Questo dovere riguarda materie specifiche come i condomini, i contratti assicurativi o le successioni ereditarie (Dlgs 28/10 art. 5). La presenza fisica dei cittadini è necessaria perché solo il dialogo diretto, facilitato da un mediatore professionista, permette di far emergere i reali bisogni e trovare soluzioni che i documenti legali spesso non mostrano. Se una parte decide di non presentarsi senza una giustificazione assoluta, il giudice può condannarla a pagare somme elevate a titolo di sanzione. Non si tratta solo di una cortesia burocratica, ma di un passaggio necessario affinché il processo possa proseguire regolarmente. Saltare l’incontro può causare la

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decadenza da diritti importanti, rendendo impossibile difendersi in tribunale.

Quando è necessaria la presenza personale della parte?

La partecipazione dell’interessato è il pilastro del successo della conciliazione. Durante gli incontri, il mediatore utilizza tecniche di comunicazione e domande aperte per ricostruire il rapporto tra i contendenti e separare le persone dal problema tecnico. In questo contesto, l’avvocato svolge un ruolo di assistenza fondamentale: egli deve garantire che l’accordo non sia contrario alle

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norme imperative e apporre la propria sottoscrizione per rendere il verbale immediatamente esecutivo (Cass. 8473/2019). Un esempio pratico è la lite tra vicini di casa per un confine: solo la presenza dei diretti interessati permette di discutere i dettagli quotidiani del rapporto che un legale, da solo, non potrebbe risolvere. La comunicazione diretta serve a individuare soluzioni creative che vanno oltre la semplice applicazione della norma.

È possibile inviare un delegato al proprio posto?

La legge permette di farsi sostituire solo in presenza di giustificati motivi e con una delega specifica. Il delegato deve essere a conoscenza dei fatti e avere il potere di decidere e firmare un eventuale accordo (Dlgs 28/10 art. 8 comma 4 bis). Per quanto riguarda la forma della delega, la regola generale prevede una firma semplice non autenticata. Tuttavia, esistono eccezioni importanti:

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  • nei casi che riguardano il trasferimento di proprietà, usufrutto o servitù su beni immobili, serve una delega con firme autenticate dal notaio (cod. civ. art. 2643);

  • la delega può essere conferita anche al proprio avvocato difensore (App. Milano 566/2025);

  • l’atto di delega deve sempre specificare i poteri conciliativi attribuiti al rappresentante.

Se un proprietario vive all’estero e non può partecipare alla mediazione per la vendita di un terreno, deve inviare una delega notarile al suo rappresentante in Italia.

Quali sono i motivi validi per saltare l’incontro?

Non basta ritenere che la propria posizione sia corretta per evitare di presentarsi. Le contestazioni sul

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merito della domanda, ovvero sostenere che l’avversario abbia torto, non sono mai considerate giustificati motivi per l’assenza. La mediazione serve infatti a dialogare, non a stabilire chi ha ragione in punto di diritto. Sono invece validi i motivi tecnici o procedurali (Trib. Milano 6158/2025), come:

  • il mancato rispetto dei termini minimi di 20 giorni o massimi di 40 giorni tra il deposito della domanda e l’incontro (Dlgs 28/10 art. 8);

  • l’intervenuta cessazione della materia del contendere, come quando un’assemblea condominiale annulla la delibera contestata (cod. civ. art. 1137);

  • difetti riguardanti il rito, ad esempio se la materia trattata non rientra tra quelle obbligatorie per legge;

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  • impedimenti che abbiano il carattere dell’assolutezza e della non temporaneità.

Quali sanzioni rischia chi non partecipa alla mediazione?

L’assenza ingiustificata produce effetti economici e processuali immediati. Il giudice condanna la parte che non ha partecipato al pagamento di una somma pari al doppio del contributo unificato dovuto per il giudizio (Dlgs 28/10 art. 12-bis). Oltre a questa sanzione fissa, può essere stabilito il pagamento di un’ulteriore somma determinata secondo equità. Esistono poi pericoli più gravi:

  • la condanna per lite temeraria se il comportamento viene giudicato scorretto (cod. proc. civ. art. 96);

  • l’impossibilità di interrompere la prescrizione o i termini di decadenza, con la conseguente perdita del diritto di agire;

  • l’improcedibilità dell’azione legale, che blocca il processo in casi come l’opposizione a decreto ingiuntivo o l’impugnazione di delibere condominiali.

Se un condomino impugna una delibera ma non si presenta correttamente in mediazione, rischia di veder respinto il suo ricorso perché i termini di trenta giorni per l’impugnazione scadono definitivamente.

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