Rimborso alimenti non pagati da un fratello: come fare?
Se pago solo io gli alimenti a mia madre, posso poi chiedere il rimborso della quota che sarebbe spettata a mio fratello pagare?
Le norme del Codice civile che riguardano i cosiddetti alimenti (articoli 433 e seguenti) impongono a determinati soggetti (in un ordine prestabilito che prevede innanzitutto il coniuge e poi, a seguire i figli) di provvedere, in base alle loro capacità economiche, di sostenere il parente che versi in stato di bisogno e non sia in grado di provvedere autonomamente alle necessità primarie.
Pertanto se una madre, venuto a mancare il coniuge, ha due figli e si trovi in stato di bisogno, toccherà ai figli provvedere a quanto sia necessario per il suo sostentamento.
Naturalmente i figli sono obbligati solo se la loro capacità economica (redditi e patrimonio) consenta loro di provvedere ed in proporzione a tale capacità.
Nel concetto di alimenti rientra ciò che occorre per l’alimentazione, il vestiario, le cure per la salute ed un ricovero.
Se dei soggetti obbligati a versare gli alimenti (perché in grado di farlo), uno o più di uno non vi provveda e dell’onere economico relativo se ne faccia carico totalmente uno solo, (ad esempio un solo figlio), quest’ultimo potrà poi agire per ottenere dagli altri il rimborso delle quote che sarebbe spettato loro pagare.
Se il rimborso non avverrà spontaneamente, allora l’obbligato dovrà rivolgersi al giudice al quale dovranno essere dimostrati tutti i presupposti dell’obbligo alimentare (cioè stato di bisogno del beneficiario, capacità economica dell’obbligato inadempiente, pagamento di quanto si chiede in rimborso).
Si tenga infine conto che la prescrizione del diritto al rimborso (cosiddetta azione di regresso) si compie in dieci anni a partire dalla data in cui il pagamento è avvenuto.
Articolo tratto dalla consulenza resa dall’avv. Angelo Forte