Sequestro di smartphone e PC: è illegittimo se mancano criteri di selezione
La Cassazione annulla il blocco dei dispositivi se il Pubblico Ministero non stabilisce come estrarre i dati senza violare la privacy.
Il sequestro di un telefono o di un computer non può trasformarsi in una pesca nel torbido alla ricerca di qualsiasi informazione privata. Secondo la Corte di Cassazione (sentenza 3621, sezione sesta, del 28-01-2026), un decreto di sequestro è nullo se il magistrato si limita a dire cosa sta cercando, senza spiegare come gli esperti debbano selezionare i dati. Bloccare e copiare l’intero contenuto di un dispositivo informatico senza criteri precisi viola il principio di proporzionalità e i diritti fondamentali alla riservatezza. I giudici hanno chiarito che non è possibile trattenere masse enormi di documenti, messaggi e foto nella speranza di trovare qualcosa di utile in un secondo momento: la selezione deve essere impostata prima dell’acquisizione, per limitare al minimo l’invasione nella vita dell’indagato.
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Quando il sequestro di un dispositivo diventa esplorativo?
Un sequestro viene definito esplorativo quando non serve a confermare un’ipotesi di reato già chiara, ma a cercarne di nuove. La legge (art. 253 c.p.p.) permette di acquisire prove, ma vieta il cosiddetto sequestro massivo. Nel caso esaminato, collegato a una vicenda derivata dal delitto di Garlasco, il Pubblico Ministero aveva ordinato di prelevare tutti i dati da smartphone, PC e chiavette USB degli indagati. La Suprema Corte ha confermato che questa pratica è illegittima se il decreto non fissa dei paletti qualitativi e quantitativi. Non basta ripetere i temi dell’indagine; bisogna indicare le modalità operative per isolare solo ciò che è pertinente. Ad esempio, non si può copiare l’intera galleria fotografica o tutta la rubrica se il sospetto riguarda un singolo scambio di email avvenuto in un mese specifico.
Quali criteri deve indicare il Pubblico Ministero nel decreto?
Perché il vincolo sui dati sia valido, il magistrato deve delimitare il campo d’azione dei tecnici. La selezione non deve avvenire dopo che i dati sono stati portati in caserma, ma deve essere perimetrata all’origine. Il decreto deve specificare:
l’arco temporale preciso a cui si riferiscono le informazioni;
la qualità dei dati cercati, distinguendo tra chat, documenti di lavoro o file multimediali;
la motivazione per cui è necessario acquisire anche dati di persone estranee al reato, se presenti nel dispositivo;
il nesso diretto tra il materiale da estrarre e l’ipotesi di reato contestata.
I giudici precisano che non è obbligatorio usare solo
Cosa succede se la polizia restituisce il telefono ma tiene i dati?
Un errore comune è pensare che, una volta restituito l’apparecchio fisico (lo smartphone o il PC), il danno per l’indagato sia cessato. La Cassazione ha sottolineato che la lesione dei diritti fondamentali permane se i dati estratti illegalmente rimangono nelle mani della Procura. Anche se i dispositivi tornano al proprietario, il “vincolo massivo” sulle copie informatiche resta un abuso se la selezione iniziale è stata generica. In questo caso, il tribunale del Riesame ha fatto bene a ordinare la restituzione non solo dei telefoni, ma anche di tutti i file estratti, proprio perché il Pubblico Ministero non aveva spiegato come selezionare il materiale rilevante, limitandosi a descrivere l’oggetto della ricerca probatoria.
Perché il principio di proporzionalità è così importante?
Il principio di proporzionalità è il bilanciere che lo Stato deve usare per non schiacciare il cittadino durante le indagini. Poiché smartphone e PC contengono oggi l’intera vita privata, professionale e sociale di una persona, il loro sequestro equivale a una perquisizione domiciliare permanente. La misura deve essere dunque modulata in termini ragionevoli. Un sequestro “omnicomprensivo” è inammissibile perché viola la protezione dei dati personali garantita dalla Costituzione e dalle norme europee. Il magistrato deve sempre giustificare perché decide di incidere così pesantemente sulla sfera giuridica di un individuo, collegando la durata e l’estensione del sequestro a tempi certi e necessità investigative concrete.