Bonus box auto 2026: come ottenere la detrazione nel rogito
L’acquisto di posti auto e box pertinenziali garantisce detrazioni fiscali fino al 50% nel 2026. Necessaria la certificazione dei costi di costruzione.
Il sistema delle agevolazioni edilizie riconosce un binario preferenziale per chi acquista un’autorimessa o un posto auto di nuova costruzione, a patto che questi siano legati da un vincolo di servizio con un’abitazione. La regola generale, stabilita dall’articolo 16-bis del Tuir e confermata per il 2026, trasforma il vincolo pertinenziale nella chiave d’accesso per uno sgravio fiscale che non si calcola sull’intero prezzo di vendita, ma esclusivamente sulle spese di realizzazione. Si tratta di una misura “a regime”, dunque priva di una scadenza predefinita, che mira a incentivare la dotazione di parcheggi privati nel tessuto urbano, purché derivanti da nuova edificazione e non da semplici interventi di recupero di strutture preesistenti.
Indice
Il vincolo pertinenziale e il ruolo del rogito
Perché il contribuente possa esercitare il diritto alla detrazione, è indispensabile che il legame tra l’abitazione e il box auto sia formalizzato con precisione. Le direttive fiscali impongono che:
il rapporto pertinenziale risulti espressamente da un atto avente data certa, come il rogito notarile di acquisto;
tale atto deve essere precedente alla presentazione della dichiarazione dei redditi in cui si richiede la prima quota del bonus;
il beneficio resti valido anche se i pagamenti avvengono prima del rogito (anche senza preliminare), purché il vincolo sia poi riportato nel contratto definitivo di compravendita;
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In assenza di questa specifica menzione contrattuale che “abbina” il garage all’appartamento, l’Agenzia delle Entrate non riconosce l’agevolazione, rendendo il documento notarile lo strumento probatorio fondamentale.
Modalità di pagamento e certificazioni dell’impresa
A differenza di altre agevolazioni, il bonus per il box auto richiede un rigore documentale specifico riguardante sia il flusso finanziario che la natura dei costi. Per non perdere il diritto allo sgravio, è necessario seguire queste procedure:
il pagamento deve essere eseguito, di regola, tramite il classico bonifico bancario tracciabile;
in alternativa, l’impresa venditrice può rilasciare una dichiarazione sostitutiva di atto notorio (inseribile anche nel rogito) in cui attesta che le somme ricevute sono state regolarmente contabilizzate ai fini della determinazione del reddito d’impresa;
Annuncio pubblicitariol’impresa deve certificare analiticamente il costo di costruzione comprensivo di Iva, poiché è su questo importo, e non sul valore di mercato o sul prezzo totale pagato, che si calcola la detrazione;
Aliquote 2026 e limiti di spesa
La detrazione, che viene restituita in dieci rate annuali costanti, subisce una modulazione in base alla destinazione d’uso dell’immobile principale e all’anno di sostenimento della spesa. Per le somme versate entro il 31 dicembre 2026, il quadro è il seguente:
detrazione del 50% per i box di pertinenza dell’abitazione principale;
detrazione del 36% per i box di pertinenza di altre abitazioni;
Dal 1° gennaio 2027 è previsto un calo delle aliquote, che scenderanno rispettivamente al 36% e al 30%, per poi convergere verso una percentuale unica del 30% a partire dal 2028. Il limite massimo di spesa agevolabile è fissato a
Esclusioni, cumulo e tetti reddituali
Un punto di particolare attenzione riguarda l’impossibilità di sommare diverse agevolazioni sullo stesso oggetto. La detrazione per l’acquisto di autorimesse non è cumulabile con il bonus previsto per l’acquisto di case interamente ristrutturate. Inoltre, essendo una spesa detraibile, rientra nel monitoraggio introdotto per i contribuenti con redditi superiori a 75.000 euro: questi ultimi dovranno valutare se la quota annua del bonus box auto trovi capienza nel tetto massimo di detrazioni complessive spettanti in base alla propria fascia di reddito.
Va infine ricordato che il bonus spetta esclusivamente per box e posti auto “di nuova costruzione”, restando esclusi quelli derivanti da semplici ristrutturazioni di volumi già esistenti, come ribadito dalla prassi costante dell’amministrazione finanziaria.