Redditi prodotti all'estero, scattano i controlli: come evitare la doppia tassazione

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Autore: Paolo Florio

14 febbraio 2026

Dottore Commercialista (2007) e Avvocato (2010). Svolge l’attività professionale di consulente e giurista d’impresa, con specializzazione nel campo del diritto tributario, diritto societario, diritto commerciale, diritto fallimentare e diritto penale dell’economia. Ha maturato, altresì, una specifica esperienza quale munus pubblicum per conto di diversi Tribunali avendo svolto incarichi giudiziari e in particolare di Custode e Amministratore Giudiziario, di Curatore Fallimentare, di professionista delegato alle vendite nelle procedure esecutive, nonché C.T.U. in giudizi civili e perito per la Procura in procedimenti penali.

L’Agenzia delle Entrate intensifica le verifiche tramite lo scambio automatico di informazioni. Per recuperare le imposte già pagate serve la prova della “definitività”.

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Il fisco italiano ha messo nel mirino i residenti in Italia che percepiscono redditi da lavoro dipendente all’estero. La regola generale è chiara e spesso sottovalutata: il fatto che le imposte siano state trattenute alla fonte nello Stato estero non esonera il contribuente dall’obbligo di dichiarare tali somme in Italia. Grazie allo scambio automatico di informazionitra Paesi, l’Agenzia delle Entrate sta procedendo a contestazioni sistematiche nei confronti di chi ha omesso la dichiarazione, presumendo che l’intero importo lordo (inclusi rimborsi spese e trasferte) sia imponibile, senza riconoscere automaticamente il credito per le imposte pagate oltreconfine.

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Il nodo del credito d’imposta e la prova della definitività

Il rischio principale per il lavoratore è la doppia tassazione. Anche se non è stata presentata la dichiarazione dei redditi in Italia, è possibile mitigare la pretesa impositiva in sede di accertamento con adesione. Tuttavia, gli uffici sono estremamente rigorosi nel richiedere la documentazione che attesti la definitività dei versamenti esteri. Secondo la circolare 9/E/2015, il contribuente deve produrre:

  • un prospetto analitico con l’ammontare dei redditi, le imposte pagate e il credito spettante;

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  • la copia della dichiarazione dei redditi presentata nello Stato estero;

  • la ricevuta di versamento delle imposte o, in caso di lavoratori dipendenti, un certificato fiscale dell’autorità estera;

  • la prova di non aver richiesto, né di poter richiedere in futuro, rimborsi per quelle stesse somme;.

Per i dipendenti, la semplice certificazione annuale (simile al CU italiano) rilasciata dal datore di lavoro estero spesso non basta. Poiché il lavoratore non possiede le quietanze dei versamenti effettuati materialmente dall’azienda, è necessario ottenere un’attestazione ufficiale del fisco locale che confermi la posizione fiscale e il corretto assolvimento del prelievo.

La ricostruzione della base imponibile

Per ridurre l’impatto degli accertamenti, non basta far valere le ritenute. Occorre agire su due fronti:

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  • chiedere lo scomputo dei contributi previdenziali versati all’estero, che non devono concorrere alla formazione del reddito tassabile in Italia;

  • verificare se i rimborsi spese e le indennità di trasferta siano stati erroneamente conteggiati come reddito imponibile anziché come somme escluse;.

Inoltre, è fondamentale valutare l’applicabilità delle agevolazioni previste per i cosiddetti lavoratori frontalieri.

Il regime agevolato per i frontalieri

I soggetti residenti in Italia che si recano quotidianamente in Stati limitrofi per lavoro dipendente godono di tutele specifiche. La Legge 147/2013 riconosce una franchigia di 10.000 euro (valida dal 2024) che va abbattuta dal reddito lordo. La tassazione varia in base allo Stato di destinazione:

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  • Francia e Austria: i redditi sono tassati esclusivamente in Italia (Paese di residenza);

  • San Marino: vige un criterio di tassazione concorrente tra i due Stati;

  • Svizzera: per chi risiede entro 20 km dal confine, il nuovo Accordo del 2020 (in vigore dal 2024) prevede una tassazione concorrente, ma limitata all’80% dell’imposta nello Stato di svolgimento dell’attività. Per chi vive oltre i 20 km, si applicano le regole ordinarie con franchigia;.

Un’importante novità, ratificata con la Legge 217/2025, riguarda il remote working. Per i rapporti con la Svizzera, è ora possibile mantenere lo status di frontaliere e i relativi benefici fiscali anche lavorando da casa, purché l’attività in smart working non superi il 25% del tempo di lavoro complessivo.

Strategie difensive e dichiarazioni sostitutive

Se nello Stato estero non sussiste l’obbligo di presentare la dichiarazione dei redditi, il contribuente può tentare la strada della dichiarazione sostitutiva. In questo documento deve attestare formalmente l’assenza dell’obbligo dichiarativo e l’impegno a non richiedere rimborsi futuri. Si tratta di un passaggio delicato che richiede una conoscenza precisa delle convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni per evitare che l’ufficio rigetti la richiesta di scomputo delle ritenute estere, trasformando un errore formale in un salasso economico.

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