Fisco, l'Agenzia delle Entrate deve motivare i rifiuti: stop agli atti silenziosi

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Autore: Paolo Florio

06 febbraio 2026

Dottore Commercialista (2007) e Avvocato (2010). Svolge l’attività professionale di consulente e giurista d’impresa, con specializzazione nel campo del diritto tributario, diritto societario, diritto commerciale, diritto fallimentare e diritto penale dell’economia. Ha maturato, altresì, una specifica esperienza quale munus pubblicum per conto di diversi Tribunali avendo svolto incarichi giudiziari e in particolare di Custode e Amministratore Giudiziario, di Curatore Fallimentare, di professionista delegato alle vendite nelle procedure esecutive, nonché C.T.U. in giudizi civili e perito per la Procura in procedimenti penali.

L’Agenzia delle Entrate deve spiegare perché rifiuta le osservazioni del contribuente nell’accertamento. Ecco le nuove istruzioni sulla trasparenza.

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L’Agenzia delle Entrate non può più ignorare le ragioni del contribuente. Durante l’ultimo Telefisco organizzata da Il Sole24Ore, l’amministrazione finanziaria ha chiarito un punto fondamentale per la difesa dei cittadini: se il contribuente presenta osservazioni o memorie difensive dopo aver ricevuto uno schema di atto, l’ufficio ha l’obbligo di rispondere punto su punto. Anche se non si raggiunge un accordo durante il procedimento di accertamento con adesione, l’atto impositivo finale deve contenere una motivazione chiara sulle ragioni del rifiuto delle tesi del privato. Questa regola generale trasforma il contraddittorio da una formalità a un obbligo sostanziale. Lo scopo è garantire che ogni cittadino riceva una spiegazione logica e giuridica del perché le sue giustificazioni non siano state accolte, evitando provvedimenti oscuri o immotivati. Si tratta di un passo avanti per la parità tra fisco e contribuente, che assicura una difesa effettiva e non solo di facciata.

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Le opzioni del cittadino davanti allo schema di atto

Quando un contribuente riceve la notifica di uno schema di atto, che rappresenta il primo momento di confronto preventivo con il fisco, si trova davanti a tre strade diverse. Può decidere di presentare osservazioni e memorie difensiveper contestare nel merito o nel metodo quanto sostenuto dall’amministrazione. In alternativa, può richiedere l’avvio di un accertamento con adesione, cercando di trovare un accordo per chiudere la pendenza in modo concordato. Infine, può scegliere di restare inerte, lasciando che l’ufficio emetta l’atto definitivo. La novità riguarda proprio i casi in cui il dialogo viene avviato ma non porta a una firma condivisa: l’ufficio non può tornare al silenzio, ma deve dare conto di quanto discusso durante gli incontri.

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L’obbligo di motivazione per un contraddittorio reale

L’obbligo per l’ufficio di spiegare il perché del rifiuto trova la sua base giuridica nello Statuto dei diritti del contribuente(art. 6-bis, comma 4, l. 212/2000). Questa norma stabilisce che l’atto adottato alla fine del confronto deve tenere conto di tutte le osservazioni formulate dal cittadino. Non basta citarle, bisogna motivare espressamente perché l’amministrazione ha deciso di non accoglierle. Ad esempio, se un commerciante produce fatture o documenti per giustificare una spesa che l’Agenzia ritiene non deducibile, l’ufficio non può limitarsi a confermare la multa, ma deve scrivere nell’atto finale per quale motivo tecnico o giuridico quei documenti sono stati ritenuti insufficienti. Il

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contraddittorio deve essere pieno e sostanziale, imponendo un confronto reale sulle argomentazioni difensive.

Una regola valida anche per verbali e crediti inesistenti

L’obbligo di motivazione rafforzata non si ferma solo ai casi in cui esiste uno schema di atto obbligatorio. Questa tutela si estende idealmente a tutte le ipotesi in cui viene svolto un procedimento di adesione, come dopo la redazione di un Pvc(processo verbale di constatazione) o prima ancora dell’emissione dello schema stesso. La regola dovrebbe valere anche per le contestazioni che non prevedono un confronto obbligatorio per legge, come nel caso del recupero di crediti inesistenti. Dal momento in cui il contribuente attiva il procedimento di adesione e il dialogo ha inizio, scattano i medesimi doveri di chiarezza in capo all’Agenzia delle Entrate. Se il cittadino partecipa:

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  • deve poter presentare le proprie prove;

  • deve ricevere una risposta specifica su ogni punto sollevato;

  • ha diritto a un atto finale che rispecchi l’esito del confronto.

Quando il fisco cambia la pretesa senza un nuovo accordo

Un caso particolare si verifica quando, grazie alle osservazioni del contribuente, l’ufficio si rende conto che la richiesta iniziale contenuta nello schema di atto era eccessiva o errata. In questa situazione, l’Agenzia può decidere di modificare la contestazione originaria pur senza raggiungere un accordo totale con il privato. L’atto impositivo finale dovrà dunque spiegare sia le ragioni del contribuente che hanno portato alla modifica, sia i motivi per cui la nuova pretesa tributariaviene comunque confermata. In questo scenario, però, il cittadino non ha diritto a un secondo giro di osservazioni sulla pretesa modificata, poiché ha già espresso le sue ragioni sul documento di partenza. La trasparenza resta comunque garantita dall’obbligo di dare conto di tutta l’evoluzione della pratica nell’atto finale.

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