Autista positivo al narcotest: il licenziamento è nullo se si cura e si disintossica
Diritto alla conservazione del posto per chi sceglie la riabilitazione: la Cassazione reintegra l’autista positivo ai test sulle sostanze stupefacenti.
Il lavoratore dipendente che risulta positivo al narcotest non può essere licenziato se decide di intraprendere un percorso di recupero. Questa regola vale anche per mansioni delicate come quelle dell’autista di mezzi pubblici, dove la sicurezza degli utenti è fondamentale.
La legge tutela la salute e il recupero della persona, imponendo al datore di lavoro di sospendere il dipendente dalle mansioni a rischio anziché troncare definitivamente il rapporto. Se il lavoratore manifesta l’intenzione di disintossicarsi, anche dopo un accertamento positivo, scatta il diritto a un’
Non importa se la dipendenza era preesistente e nascosta per anni: ciò che conta è la volontà attuale di curarsi. La recente giurisprudenza conferma che la riabilitazione vince sulla sanzione disciplinare, garantendo il reintegro e il risarcimento del danno (Cass. sez. lav. n. 2375/2026).
Indice
Il diritto alla riabilitazione prevale sulla sanzione
Il principio cardine dell’ordinamento italiano stabilisce che i lavoratori assunti a tempo indeterminato con problemi di
Se il dipendente accetta di sottoporsi a programmi terapeutici e riabilitativi, l’azienda non può procedere con il licenziamento (art. 124 dpr 309/1990). Ad esempio, se un impiegato viene scoperto positivo alle sostanze stupefacenti durante un controllo periodico, ma dichiara immediatamente di voler entrare in una comunità di recupero, il datore di lavoro deve congelare il rapporto e attendere l’esito delle cure.
Nel caso specifico dell’autista di autobus, la Cassazione ha chiarito che l’intenzione di curarsi manifestata durante l’audizione disciplinare neutralizza la gravità della condotta (Cass. Sez. Lav. n. 2375/2026).
Obblighi aziendali e sicurezza dei terzi
Quando viene accertato uno stato di tossicodipendenza, il datore di lavoro ha il dovere di tutelare l’incolumità pubblica. La legge prevede che l’azienda debba far cessare immediatamente il lavoratore dall’espletamento di mansioni che comportano rischi per la sicurezza e la salute di terzi (art. 125, comma 3, dpr 309/1990). Questo non significa però che il dipendente debba essere espulso dall’azienda. La procedura corretta prevede che il datore:
sospenda il lavoratore dalla guida o da attività pericolose;
verifichi la disponibilità del dipendente a seguire un programma presso il Serd;
conceda l’aspettativa necessaria per il trattamento riabilitativo.
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Un esempio pratico è quello del conducente che, dopo la conferma della positività da parte dell’Asl, comunica via mail al medico aziendale la propria volontà di disintossicarsi: in questo caso, il diritto alla cura bilancia l’interesse dell’impresa alla sicurezza.
Le regole dell’aspettativa non retribuita
La conservazione del posto di lavoro non è però illimitata e presenta condizioni economiche precise. Il lavoratore ha diritto a un periodo di aspettativa non retribuita per tutta la durata del trattamento, entro limiti temporali definiti. Le norme generali prevedono:
un limite massimo di durata pari a tre anni;
l’assenza di retribuzione per tutto il periodo di cura;
Annuncio pubblicitariola mancata maturazione dell’anzianità di servizio;
l’esclusione della maturazione di ogni istituto contrattuale o di legge durante l’assenza.
Il lavoratore può dunque allontanarsi per curarsi senza perdere il lavoro, ma non riceve lo stipendio. Alcuni contratti collettivi nazionali possono prevedere condizioni diverse o più favorevoli, ma la base legale garantisce che, una volta completato con successo il percorso di disintossicazione, il dipendente possa tornare a svolgere le proprie mansioni, purché giudicato nuovamente idoneo.
La mancata comunicazione della dipendenza al Serd
Un punto molto discusso riguarda il comportamento del dipendente che nasconde per anni la propria situazione. Nel caso preso in esame, l’autista era in cura presso il Sert da undici anni senza aver mai informato l’azienda. Nonostante questo comportamento omissivo, i giudici hanno stabilito che il diritto alla conservazione del posto resta valido. La norma di favore per la tutela della salute (art. 125, comma 3, dpr 309/1990) prevale sulla mancata trasparenza del lavoratore. La gravità del fatto, ovvero aver guidato mezzi pubblici in stato di dipendenza, viene “sterilizzata” dalla scelta di intraprendere il percorso riabilitativo al momento del controllo. Il risultato finale è la restituzione del posto e un risarcimento che può arrivare fino a dodici mensilità.