Ascensore in condominio: sì al taglio delle scale per i disabili

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Autore: Raffaella Mari

21 febbraio 2026

Laurea in Scienze politiche "cum laude" presso l'università della Calabria. Laurea in giurisprudenza presso l'università "Magna Graecia" di Catanzaro. Avvocato con esperienze lavorative nel campo del recupero crediti.

Rispettata la sicurezza, il disagio per le scale strette va tollerato. L’eliminazione delle barriere architettoniche è un diritto costituzionale.

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L’abbattimento delle barriere architettoniche vince sul fastidio di una rampa di scale più stretta. Una recente sentenza del Tribunale di Torre Annunziata (n. 1688/2025) ha stabilito un principio fondamentale per la vita in comune: l’installazione di un ascensore è legittima anche se comporta una riduzione dello spazio delle scale. La legge privilegia infatti il diritto alla mobilità di anziani e persone con disabilità rispetto al semplice disagio degli altri condòmini. Questa decisione non è un caso isolato ma riflette una regola generale di solidarietà condominiale. Quando l’intervento non rende le scale del tutto inutilizzabili o pericolose, la delibera dell’assemblea resta valida. Non si può quindi bloccare l’innovazione solo perché il passaggio diventa meno agevole, purché siano rispettati i parametri minimi di sicurezza e le norme antincendio vigenti.

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Quando la riduzione delle scale è ammessa dalla legge

Le scale sono parti comuni dell’edificio e ogni proprietario ne possiede una quota in base ai propri millesimi. Tuttavia, il diritto dei singoli a usare lo spazio non è assoluto. La giurisprudenza chiarisce che una modifica è vietata solo se rende la cosa comune del tutto inservibile (art. 1120 cod. civ.). Nel caso di un ascensore che occupa parte del vano scale, non si configura una perdita di funzione ma solo un cambiamento della destinazione d’uso. Se il passaggio rimane possibile, anche se più stretto, l’opera è considerata lecita. Il principio di fondo è che la rimozione di ostacoli alla mobilità risponde a un interesse tutelato dalla Costituzione, che prevale sul diritto dei condòmini a mantenere la larghezza originale dei gradini.

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Normative tecniche e palazzi d’epoca: cosa cambia

Esistono regole precise per la progettazione degli edifici che garantiscono la sicurezza e l’accesso a tutti (d.m. 236/1989). Tuttavia, i giudici hanno precisato che questi parametri dimensionali non si applicano in modo retroattivo agli edifici costruiti prima dell’entrata in vigore della legge, a meno che non subiscano una ristrutturazione integrale. Per i vecchi palazzi, l’installazione dell’ascensore deve semplicemente rispettare le norme antincendio stabilite dai Vigili del Fuoco. Se la nuova larghezza della scala permette comunque l’evacuazione in sicurezza e il transito delle persone, il “taglio” dei gradini è giustificato. Un semplice disagio nel trasporto di mobili ingombranti o nel passaggio contemporaneo di due persone non basta a rendere illegittima l’opera.

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Il peso dell’assemblea e i compiti dell’amministratore

Per dare il via libera all’impianto è necessaria una delibera dell’assemblea di condominio con una maggioranza qualificata, pari ad almeno i due terzi del valore dell’edificio (art. 1136 cod. civ.). In questa fase, l’amministratore svolge una funzione di coordinamento fondamentale. Egli deve occuparsi di diversi aspetti burocratici e operativi:

  • raccogliere i preventivi delle ditte specializzate;

  • verificare la conformità del progetto alle norme di sicurezza;

  • acquisire i permessi edilizi necessari presso il Comune;

  • supervisionare l’avanzamento dei lavori per evitare danni alla struttura.

L’obiettivo finale è bilanciare le esigenze di chi ha bisogno dell’ascensore con la necessità di mantenere l’edificio sicuro per tutti i residenti, garantendo che le scale mantengano la loro funzione principale di collegamento e via di fuga.

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