Patrocinio gratuito: l'assegno per i figli non fa reddito

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Autore: Angelo Greco

23 febbraio 2026

Avvocato, direttore responsabile del giornale "La Legge per Tutti", autore di numerose pubblicazioni (tra cui alcune per il gruppo Feltrinelli, Sole24Ore, Mondadori) si è formato all'università LUISS di Roma. Già collaboratore presso l'Università della Calabria e la Columbia University di New York, è altresì ospite di spazi televisivi e radiofonici per questioni giuridiche. Ha co-condotto uno spazio su Uno Mattina (RaiUno) dal titolo "Tempo e Denaro" tra il 2016 e il 2017. Definito dal Sole24Ore, nel 2020, «il professionista più influente d'Italia» è uno dei primi divulgatori del diritto in Italia, titolare del canale YouTube che porta il suo stesso nome con quasi un milione di followers. Maggiori informazioni su www.avvangelogreco.it

L’assegno di mantenimento per i figli non va calcolato nel reddito per ottenere l’avvocato pagato dallo Stato, a differenza dell’assegno unico.

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Chi intende avviare un divorzio ma non dispone delle risorse economiche necessarie può richiedere il patrocinio a spese dello Stato, un aiuto fondamentale per garantire il diritto di difesa (art. 24 Cost.). Tuttavia, il calcolo della soglia di reddito per accedere al beneficio genera spesso dubbi, specialmente riguardo alle somme ricevute per i figli minori. Una recente e rivoluzionaria decisione del Tribunale di Parma (sentenza 26 gennaio 2026 n. 86) ha stabilito una regola chiara: i soldi versati dall’ex partner per il mantenimento dei figli

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non devono essere conteggiati come reddito personale del genitore che li riceve. Al contrario, l’assegno unico universale erogato dallo Stato va inserito nel calcolo. Questa distinzione è fondamentale perché può determinare l’accoglimento o il rifiuto della domanda per ottenere l’avvocato gratuito, aprendo le porte della giustizia a molti cittadini finora esclusi.

Cos’è il patrocinio e chi può richiederlo

Il patrocinio a spese dello Stato permette a chi ha un reddito basso di non pagare l’avvocato, poiché le spese legali gravano interamente sulle casse pubbliche. Per beneficiare di questa agevolazione, il richiedente deve rispettare un limite economico preciso che, nel 2024, era fissato a 13.659,64 euro lordi annui (art. 76 D.P.R. 115/2002). La domanda va inoltrata al

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Consiglio dell’Ordine degli Avvocati competente per il territorio della causa. Se l’istanza viene respinta, il cittadino ha il diritto di fare opposizione davanti a un giudice (art. 99 D.P.R. 115/2002). Il punto centrale della questione resta però stabilire quali entrate formino effettivamente il reddito: la legge include ogni introito, anche se esente da IRPEF o soggetto a ritenuta alla fonte (art. 76, comma 3, D.P.R. 115/2002).

Perché il mantenimento dei figli è escluso

Secondo il giudice di Parma, l’assegno di mantenimento non arricchisce il genitore, ma rappresenta l’adempimento di un dovere legale verso la prole (artt. 147-148 cod. civ.). Questi soldi hanno una

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destinazione vincolata: devono essere usati esclusivamente per le necessità dei bambini, come cibo, scuola o salute. Se un genitore li usasse per sé, violerebbe i propri obblighi. Anche il fisco conferma questa visione: l’assegno per i figli è esente da tasse (art. 3, comma 3, lett. b, D.P.R. 917/1986), a differenza di quello per l’ex coniuge che è considerato un vero reddito. Per spiegare meglio:

  • una madre che riceve 400 euro per il figlio non sta guadagnando di più;

  • quei soldi servono a coprire spese che lei dovrebbe comunque sostenere;

  • l’assegno non aumenta il suo patrimonio personale disponibile.

L’assegno unico universale va invece conteggiato

Un discorso differente riguarda l’

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assegno unico universale. Questo sussidio statale, nato nel 2022, è considerato dal Tribunale di Parma come una risorsa che incrementa la capacità economica del nucleo familiare. A differenza del mantenimento versato dall’ex coniuge, l’assegno unico non prevede un obbligo di rendicontazione né vincoli d’uso specifici. Lo Stato non controlla come vengono spesi questi fondi e non ne chiede la restituzione se usati per finalità diverse da quelle dei figli. Per questo motivo, tali somme devono essere sommate allo stipendio o ad altri redditi per verificare se si supera la soglia del patrocinio gratuito.

Il confronto con l’indennità di accompagnamento

Il ragionamento dei magistrati parmensi richiama quanto già stabilito dalla giurisprudenza per l’

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indennità di accompagnamento degli invalidi (Cass. civ. n. 27234/2020). Anche in quel caso, la Corte ha chiarito che il sussidio non è reddito perché serve a pagare l’assistenza e garantire una vita dignitosa, senza arricchire la persona. Allo stesso modo, il mantenimento dei figli tutela i minori (artt. 29-30 Cost.) e non deve trasformarsi in un ostacolo per il genitore che vuole far valere i propri diritti in tribunale. Ignorare questa distinzione creerebbe una disparità tra chi chiede la separazione e chi il divorzio, penalizzando ingiustamente chi ha carichi familiari pesanti.

Esempi pratici e istruzioni per la domanda

Per capire l’impatto di questa regola, consideriamo una lavoratrice con un reddito annuo di 7.924 euro che riceve 9.600 euro di mantenimento per i figli e 2.820 euro di assegno unico. Se sommassimo tutto, il totale di 20.344 euro porterebbe al rifiuto del beneficio. Applicando la regola del Tribunale di Parma, si calcolano solo lo stipendio e l’assegno unico:

  • 7.924 (lavoro) + 2.820 (assegno unico) = 10.744 euro;

  • il valore è inferiore ai 13.659,64 euro previsti;

  • la donna ottiene l’avvocato pagato dallo Stato.

Nella domanda è quindi fondamentale allegare l’autocertificazione dei redditi e la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU), specificando che l’assegno di mantenimento non va conteggiato in base al recente orientamento giurisprudenziale (Trib. Parma, sent. n. 86/2026).

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