Alzare il tetto non è sempre sopraelevazione: le nuove regole
Alzare il tetto per esigenze tecniche o strutturali non è ampliamento: la Cassazione esclude la sopraelevazione se il volume resta inabitabile.
Alzare il tetto di un fabbricato non costituisce sempre una sopraelevazione soggetta alle norme sulle distanze tra edifici. La Corte di Cassazione ha chiarito che, se l’aumento di altezza serve a ospitare impianti o deriva da interventi strutturali necessari, senza creare nuovi spazi da abitare, non si parla di ampliamento. Questa distinzione protegge chi ristruttura usando tecnologie avanzate. Spesso il consolidamento o l’efficientamento richiedono variazioni nella copertura. Se questi interventi non aumentano la superficie abitabile
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Il volume tecnico non aumenta la cubatura dell’immobile
Secondo l’orientamento espresso dai giudici di legittimità (Cass. sent. 2981/2026), un’opera edilizia si definisce
Perché i cordoli e le nuove coperture non sono ampliamenti
La realizzazione di nuovi cordoli sommitali o le modifiche alla copertura dell’edificio che comportano un modesto incremento dell’altezza non sono considerate forme di sopraelevazione. Nel caso esaminato dalla Suprema corte, un aumento di 34 centimetri era stato contestato dai vicini che chiedevano la riduzione in pristino per violazione delle distanze fra le costruzioni. Tuttavia, i giudici hanno ribadito un principio già noto al Consiglio di Stato:
una variazione dell’altezza dovuta a esigenze strutturali non costituisce ampliamento;
la mancanza di incremento della superficie impedisce di configurare una nuova costruzione;
Annuncio pubblicitariol’utilizzo di tecnologie edilizie avanzate giustifica la modifica della sagoma del tetto;
la tutela del diritto di proprietà non può impedire interventi tecnici privi di impatto volumetrico.
La prova dell’inabitabilità ferma la demolizione del tetto
Per evitare la condanna alla demolizione o all’arretramento, chi ha alzato il tetto deve dimostrare che lo spazio creato non è idoneo a essere abitato. La sentenza chiarisce che il giudice di merito non può limitarsi a osservare l’aumento dei centimetri, ma deve valutare la destinazione d’uso effettiva dei nuovi spazi. Se l’intervento è finalizzato solo a migliorare la sicurezza statica o funzionale della casa, come accade con i cordoli di rinforzo, la domanda di risarcimento del danno del vicino deve essere respinta. In questo contesto, non basta una perizia che attesti il cambio di altezza: serve una verifica sulla capacità del locale di ospitare persone. La variazione della copertura senza nuovi vani abitabili non viola dunque le norme sulle distanze legali.