Messaggi continui: quando si configura il reato di molestia?

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Autore: Angelo Greco

12 febbraio 2026

Avvocato, direttore responsabile del giornale "La Legge per Tutti", autore di numerose pubblicazioni (tra cui alcune per il gruppo Feltrinelli, Sole24Ore, Mondadori) si è formato all'università LUISS di Roma. Già collaboratore presso l'Università della Calabria e la Columbia University di New York, è altresì ospite di spazi televisivi e radiofonici per questioni giuridiche. Ha co-condotto uno spazio su Uno Mattina (RaiUno) dal titolo "Tempo e Denaro" tra il 2016 e il 2017. Definito dal Sole24Ore, nel 2020, «il professionista più influente d'Italia» è uno dei primi divulgatori del diritto in Italia, titolare del canale YouTube che porta il suo stesso nome con quasi un milione di followers. Maggiori informazioni su www.avvangelogreco.it

La Cassazione conferma: anche i messaggi inviati tramite Messenger (così come tramite WhatsApp, Telegram, sms, DM di Instagram o qualsiasi altra forma di messaggistica privata) possono integrare il reato di molestia se raggiungono direttamente il dispositivo della vittima e sono immediatamente percepiti, indipendentemente dalla possibilità di disattivare le notifiche.

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Scenario della vicenda è la piazza virtuale di Facebook. Secco il principio fissato dai giudici di Cassazione: la molestia è configurabile anche quando la comunicazione è veicolata tramite Messenger, ossia tramite sistemi di messaggistica privata come WhatsApp, Telegram, sms, DM di Instagram o analoghi, se i messaggi raggiungono direttamente il dispositivo della vittima e sono da questa immediatamente percepiti.

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È catalogabile come molestia anche il corteggiamento social ossessivo e volgare. Questo il punto fermo fissato dai giudici, i quali hanno condannato in via definitiva un uomo che ha tempestato di messaggi e foto a carattere sessuale una donna tramite la chat di Facebook.

La sentenza n. 5662 dell’11 febbraio 2026 della prima sezione penale della Cassazione rappresenta un importante precedente in materia di molestie digitali. Il caso offre l’occasione per chiarire i confini del reato di molestia nell’era dei social network e della messaggistica istantanea, superando interpretazioni ormai anacronistiche che distinguevano rigidamente tra comunicazioni sincrone e asincrone.

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Quali sono i fatti del caso?

Scenario della vicenda è, ancora una volta, la piazza virtuale di Facebook. A finire sotto processo è un uomo che, tramite Messenger, cioè una forma di messaggistica privata equiparabile a WhatsApp, Telegram o sms, corteggia ossessivamente una donna, prima con messaggi e poi con foto a carattere sessuale.

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Il quadro probatorio è chiaro sia per il Gip sia per i giudici di Appello. L’uomo viene condannato alla pena, condizionalmente sospesa, di quindici giorni di arresto per il reato di molestia, concretizzatosi nell’avere, per biasimevole motivo, recato disagio alla vittima mediante l’invio di numerosi messaggi insistenti e fotografie dall’esplicito contenuto sessuale.

La condotta ha causato disagio e turbamento alla persona offesa. I giudici di merito hanno ritenuto provata sia la materialità dei fatti sia l’elemento psicologico del reato.

Cosa ha sostenuto la difesa in Cassazione?

Con il ricorso in Cassazione, la difesa ha sostenuto che fosse illogico ipotizzare il reato di molestia

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, in quanto sarebbe mancata la prova della ricezione dei messaggi molesti sul telefono e della loro immediata percezione da parte della destinataria.

Secondo il ricorrente, le comunicazioni tramite social e sistemi di messaggistica privata (come Messenger, Instagram o analoghi) avrebbero un’invasività minore rispetto ai messaggi telefonici, poiché le notifiche possono essere disattivate dal destinatario.

Da ciò la conclusione difensiva: il reato non sarebbe configurabile sul piano oggettivo.

Perché la Cassazione ha respinto le argomentazioni difensive?

Per i giudici di Cassazione, questa impostazione non regge. La molestia è configurabile anche quando la comunicazione avviene tramite

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Messenger, o attraverso qualsiasi altro sistema di messaggistica privata, se i messaggi raggiungono direttamente il dispositivo della vittima e sono immediatamente percepiti.

I giudici chiariscono inoltre che l’attribuibilità dell’account all’imputato può essere dimostrata attraverso un compendio indiziario coerente, senza necessità di accertamenti tecnici sull’indirizzo IP, purché emergano elementi univoci e convergenti.

Quali sono i requisiti del reato di molestia?

Per integrare il reato di molestia, è necessario che la condotta molesta sia realizzata in un luogo pubblico o aperto al pubblico, oppure mediante l’impiego del telefono come mezzo del reato.

Il mezzo telefonico rileva in quanto consente una

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intrusione diretta nella sfera privata del destinatario. A tale mezzo sono equiparabili anche altri strumenti di comunicazione, purché imposti al destinatario senza possibilità di sottrarsi all’immediata percezione.

In questa prospettiva, rientrano nella nozione anche sms, WhatsApp, Telegram, e-mail, DM di Instagram e qualsiasi altro strumento che faccia giungere il messaggio con segnali sonori o visivi immediatamente percepibili.

Cosa conta davvero per configurare la molestia?

Ciò che rileva non è la natura tecnica del mezzo, ma la sua capacità intrusiva. La molestia si realizza ogni volta che il messaggio giunge accompagnato da un avviso tale da turbare la tranquillità del destinatario.

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Non conta se il messaggio venga ascoltato o letto: è sufficiente che venga percepito, anche solo visivamente.

Perché Messenger è equiparabile al telefono?

Nel caso esaminato, Messenger, al pari di WhatsApp, Telegram o sms, era direttamente fruibile sul telefono cellulare della vittima. Gli screenshot acquisiti dimostrano che i messaggi arrivavano con notifiche immediate, anteprima e possibilità di chiamata o videochiamata, in modo del tutto analogo alla messaggistica telefonica tradizionale.

I messaggi e le immagini oscene giungevano direttamente sul dispositivo della donna ed erano immediatamente percepibili.

La possibilità di disattivare le notifiche è rilevante?

Secondo la

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Cassazione, no. È irrilevante che il destinatario possa teoricamente disattivare le notifiche o bloccare il mittente. Ciò che conta è che il messaggio arrivi e venga percepito.

La possibilità di prevenire future comunicazioni non elimina l’invasività della condotta già posta in essere.

Quando si consuma il reato di molestia?

Il reato si consuma nel momento in cui il messaggio indesiderato perviene sul dispositivo della vittima e viene percepito come molesto. L’eventuale blocco successivo non incide sulla qualificazione giuridica del fatto.

Qual è il principio di diritto affermato?

La distinzione tra messaggistica social e telefono è ormai superata. Ciò che rileva è l’intrusione nella sfera privata

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, non il mezzo tecnologico utilizzato.

La molestia è quindi configurabile anche tramite Messenger, WhatsApp, Telegram, sms, DM di Instagram o altre forme di messaggistica privata, se i messaggi raggiungono direttamente il dispositivo della vittima e sono immediatamente percepiti.

Conclusione

La sentenza della Cassazione aggiorna l’interpretazione del reato di molestia all’era digitale. Non conta il nome dell’app o la tecnologia utilizzata, ma l’effetto concreto sul destinatario.

Il corteggiamento ossessivo e volgare tramite messaggistica privata costituisce reato quando i messaggi invadono la sfera personale della vittima e ne turbano la quiete, anche se le notifiche sarebbero teoricamente disattivabili.

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