Come chiedere l’allontanamento del convivente violento?
Abusi domestici: quali sono gli strumenti per ottenere il divieto di avvicinamento e l’uscita dalla casa in caso di maltrattamenti in ambito familiare?
Una lettrice ha posto il seguente quesito: «Convivo da molto tempo; abbiamo un figlio di nove anni. Da tre la situazione è precipitata. Minacce, ricatti, offese e volgarità anche davanti al bambino. Cosa posso fare?». La domanda offre l’occasione per affrontare un argomento molto delicato, così sintetizzabile: come chiedere l’allontanamento del convivente violento?
Come diremo, la legge ha previsto un apparato di norme – civili e penali – a tutela della vittima di abusi domestici. Nelle righe che seguono è illustrato in quali casi si può ottenere un provvedimento di protezione e quali sono le sue conseguenze, così da orientarsi quando si valuta come chiedere l’
Indice
Quando si può chiedere l’allontanamento del convivente violento?
Secondo le regole civilistiche, il presupposto fondamentale per ottenere l’allontanamento del familiare è una condotta che provochi un
La legge considera rilevanti:
- aggressioni e percosse;
- minacce e intimidazioni;
- violenze psicologiche o morali;
- abusi sessuali;
- controllo economico oppressivo;
- limitazioni della libertà di movimento.
Rientra nella tutela anche il caso in cui un partner impedisca sistematicamente all’altro di uscire di casa, di lavorare o di frequentare familiari e amici, generando una situazione di isolamento forzato.
Può essere rilevante l’ipotesi in cui l’unico percettore di reddito utilizzi il denaro come strumento di ricatto.
È sufficiente che si realizzi anche solo una delle situazioni descritte dalla legge per poter domandare l’
Che cosa sono gli ordini di protezione contro gli abusi familiari?
Gli ordini di protezione sono provvedimenti che possono essere richiesti con un ricorso autonomo oppure insieme a una domanda di separazione, divorzio o regolamentazione della fine della convivenza tra genitori non sposati (art. 473-bis.69. c.p.c.).
Possono quindi accedere a questo strumento: il coniuge, il convivente, il partner di un’unione civile.
La finalità principale è interrompere la condotta dannosa e ripristinare condizioni di sicurezza e libertà. La giurisprudenza ha chiarito che la misura può essere concessa anche se la convivenza è già cessata.
Se la persona maltrattata si è allontanata temporaneamente dalla casa per timore di ulteriori aggressioni, rimane comunque l’interesse a ottenere l’ordine di protezione per evitare nuove intrusioni o molestie.
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Che cosa può ordinare il giudice al convivente violento?
Il contenuto dell’ordine di protezione può essere articolato. In primo luogo, il giudice impone la cessazione immediata della condotta pregiudizievole. Inoltre, può disporre:
- l’allontanamento dalla casa familiare;
- il divieto di avvicinamento a luoghi abitualmente frequentati dalla vittima, come il posto di lavoro, l’abitazione dei familiari o la scuola dei figli.
In questo modo si crea una barriera giuridica che tutela la sicurezza della persona offesa anche fuori dall’ambiente domestico (art. 473-bis.70. c.p.c.).
Se la situazione lo richiede, il giudice può coinvolgere i servizi sociali, un centro di mediazione familiare oppure associazioni che si occupano di sostegno a donne e minori vittime di violenza. L’obiettivo non è soltanto interrompere la condotta lesiva, ma anche favorire un percorso di protezione e supporto.
È previsto un sostegno economico dopo l’allontanamento?
L’allontanamento del soggetto violento può incidere sull’equilibrio economico della famiglia, soprattutto quando quest’ultimo è l’unico a percepire un reddito. Per evitare che la vittima e gli eventuali figli restino privi di mezzi adeguati, il giudice può stabilire il pagamento di un assegno periodico.
Il giudice può anche disporre che la somma venga trattenuta direttamente dal datore di lavoro dell’obbligato e versata alla persona beneficiaria. Si tratta di una misura che garantisce continuità nel sostentamento, pur mantenendo l’allontanamento fisico dalla casa familiare.
Quanto dura l’ordine di protezione?
La durata massima è di un anno a partire dall’esecuzione del provvedimento; tuttavia, in presenza di
Questo significa che l’ordine non è indefinito, ma può essere esteso quando il rischio non sia cessato. La valutazione viene compiuta caso per caso, tenendo conto dell’evoluzione della situazione e della persistenza del pericolo.
Il giudice può intervenire senza sentire l’altra parte?
In situazioni di particolare urgenza il Tribunale può emettere il decreto senza convocare preventivamente il presunto autore della violenza. Ciò avviene quando l’attesa del contraddittorio potrebbe aggravare il danno o esporre la vittima a ulteriori rischi.
Successivamente viene fissata un’udienza in cui entrambe le parti possono esporre le proprie ragioni. In quella sede il giudice può: confermare il provvedimento; modificarlo; revocarlo.
Questa modalità consente una risposta rapida nei casi più delicati, senza rinunciare al diritto di difesa.
Come si chiede l’allontanamento del convivente?
Per attivare la tutela occorre presentare un ricorso al Tribunale competente per territorio. Nel ricorso devono essere descritti in modo dettagliato i fatti, allegando eventuali prove: referti medici, messaggi minacciosi, testimonianze, denunce o altri elementi utili a dimostrare il grave pregiudizio subito.
In presenza di ripetuti episodi di aggressione documentati da certificati del pronto soccorso, tali documenti possono costituire un riscontro significativo. Anche messaggi vocali o scritti contenenti minacce possono essere rilevanti.
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Il giudice, valutata la situazione, decide se adottare uno o più provvedimenti previsti dalla legge. L’obiettivo è interrompere tempestivamente la condotta violenta e ristabilire condizioni di sicurezza.
L’allontanamento del convivente facendo denuncia
Gli ordini di protezione dagli abusi familiari sinora descritti possono essere ottenuti attivando una procedura di natura civile; gli stessi risultati possono però essere conseguiti anche in sede penale, sporgendo una denuncia per maltrattamenti, abusi sessuali, stalking o lesioni personali gravi.
In queste circostanze, ove sussistano fondati motivi per ritenere che le condotte criminose possano essere reiterate ponendo in
Questo provvedimento, solamente temporaneo, può essere convalidato e confermato dal giudice per le indagini preliminari, prorogandone l’efficacia (art. 282-bis c.p.p.).
L’allontanamento del convivente violento disposto dal giudice penale è indipendente da quello che può essere previsto da quello civile, per cui il rigetto della richiesta disposto dall’uno non implica necessariamente il rifiuto anche dell’altro.
In effetti, i presupposti per la concessione in sede penale sono più rigidi: l’allontanamento d’urgenza, ad esempio, presuppone lo stato di flagranza dell’autore del reato (art. 384-bis, primo comma, c.p.p.) o la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza (art. 384-bis, secondo comma, c.p.p.).
Inoltre, l’allontanamento dalla casa familiare disposto dall’autorità giudiziaria penale presuppone il compimento di un reato; al contrario, gli ordini di protezione dagli abusi familiari possono essere emessi anche in assenza di condotte penalmente rilevanti, come avviene ad esempio nel caso di controllo economico ai danni del convivente.
Possiamo quindi affermare che, ricorrendo i presupposti dell’allontanamento penale, sussistono sicuramente anche quelli per ottenere lo stesso provvedimento in sede civile; non è sempre valido invece il contrario.