Come opporsi contro costituzione tardiva in uno sfratto?
In una procedura di sfratto l’intimato si è costituito tardi in prossimità dell’udienza di discussione. Come oppormi per iscritto a questa tardiva costituzione?
L’articolo 447 bis del Codice di procedura civile stabilisce che anche alle controversie in materia di locazione di immobili urbani si applicano, tra gli altri e per quanto qui d’interesse, gli articoli 414, 416, 420 e 429 del Codice di procedura civile.
Questo significa che se è vero che il convenuto deve costituirsi almeno dieci giorni prima della udienza (così l’articolo 416, 1° comma, del c.p.c.), è altrettanto vero che una costituzione tardiva implica decadenza per le eventuali domande riconvenzionali, per le
Fatta questa premessa, occorre aggiungere che se il giudice non ha espressamente autorizzato la produzione di note difensive, non è consigliabile presentarsi alla prossima udienza con note già predisposte (né depositarle entro un termine, tra l’altro, non concesso da alcuno) poiché non solo sicuramente la difesa avversaria si opporrà alla loro ammissione, ma è anche assai probabile che il giudice le valuti inammissibili in quanto, appunto, non autorizzate.
D’altro canto l’articolo 420 c.p.c. prevede:
- ai commi 5° e 6° la possibilità che se non è stato possibile procedere all’immediata assunzione dei mezzi istruttori proposti dalle parti, il giudice fissa altra udienza, non oltre dieci giorni dalla prima, concedendo alle parti, ove ricorrano giusti motivi, un termine perentorio non superiore a cinque giorni prima dell’udienza di rinvio per il deposito di note difensive;
mentre l’articolo 429, 2° comma, c.p.c. stabilisce:
- che, esaurita la fase istruttoria, se il giudice lo ritiene necessario e su richiesta delle parti, concede alle stesse un termine non superiore a dieci giorni per il deposito di note difensive, rinviando la causa all’udienza immediatamente successiva alla scadenza del termine suddetto, per la discussione e la pronuncia della sentenza.
Queste sono dunque le possibilità, concesse dal rito locatizio, per il deposito di note difensive concesse dal giudice.
Chiaramente è sempre possibile evidenziare a verbale le osservazioni che si ritiene opportuno fare ed è poi ovviamente la discussione orale conclusiva lo spazio sempre disponibile per le argomentazioni finali e riassuntive delle parti.
Articolo tratto dalla consulenza resa dall’avv. Angelo Forte