Come opporsi contro costituzione tardiva in uno sfratto?

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Autore: Angelo Forte

27 febbraio 2026

L'avv. Angelo Forte si è laureato in giurisprudenza a pieni voti nel 1997 con una tesi in diritto del lavoro. Successivamente perfezionatosi in diritto processuale tributario, esercita la professione dal 2001 nel settore civile e fiscale con particolare riferimento al diritto condominiale, alle locazioni, al diritto successorio, alle sanzioni per violazioni del Codice della strada, al diritto tributario, al diritto consumeristico, al diritto del lavoro ed alle compravendite immobiliari. Fiduciario di associazioni di consumatori.

In una procedura di sfratto l’intimato si è costituito tardi in prossimità dell’udienza di discussione. Come oppormi per iscritto a questa tardiva costituzione?

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L’articolo 447 bis del Codice di procedura civile stabilisce che anche alle controversie in materia di locazione di immobili urbani si applicano, tra gli altri e per quanto qui d’interesse, gli articoli 414, 416, 420 e 429 del Codice di procedura civile.

Questo significa che se è vero che il convenuto deve costituirsi almeno dieci giorni prima della udienza (così l’articolo 416, 1° comma, del c.p.c.), è altrettanto vero che una costituzione tardiva implica decadenza per le eventuali domande riconvenzionali, per le

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eccezioni processuali e di merito non rilevabili d’ufficio e per le indicazioni di prove di cui ci si intende valere, ma non comporta invece decadenza per la specificazione della posizione con la proposizione delle difese in fatto ed in diritto.

Fatta questa premessa, occorre aggiungere che se il giudice non ha espressamente autorizzato la produzione di note difensive, non è consigliabile presentarsi alla prossima udienza con note già predisposte (né depositarle entro un termine, tra l’altro, non concesso da alcuno) poiché non solo sicuramente la difesa avversaria si opporrà alla loro ammissione, ma è anche assai probabile che il giudice le valuti inammissibili in quanto, appunto, non autorizzate.

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D’altro canto l’articolo 420 c.p.c. prevede:

mentre l’articolo 429, 2° comma, c.p.c. stabilisce:

Queste sono dunque le possibilità, concesse dal rito locatizio, per il deposito di note difensive concesse dal giudice.

Chiaramente è sempre possibile evidenziare a verbale le osservazioni che si ritiene opportuno fare ed è poi ovviamente la discussione orale conclusiva lo spazio sempre disponibile per le argomentazioni finali e riassuntive delle parti.

Articolo tratto dalla consulenza resa dall’avv. Angelo Forte

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