Disabili: il trasferimento non basta, nullo il licenziamento

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Autore: Angelo Greco

02 marzo 2026

Avvocato, direttore responsabile del giornale "La Legge per Tutti", autore di numerose pubblicazioni (tra cui alcune per il gruppo Feltrinelli, Sole24Ore, Mondadori) si è formato all'università LUISS di Roma. Già collaboratore presso l'Università della Calabria e la Columbia University di New York, è altresì ospite di spazi televisivi e radiofonici per questioni giuridiche. Ha co-condotto uno spazio su Uno Mattina (RaiUno) dal titolo "Tempo e Denaro" tra il 2016 e il 2017. Definito dal Sole24Ore, nel 2020, «il professionista più influente d'Italia» è uno dei primi divulgatori del diritto in Italia, titolare del canale YouTube che porta il suo stesso nome con quasi un milione di followers. Maggiori informazioni su www.avvangelogreco.it
Il datore di lavoro deve garantire accomodamenti ragionevoli: lo spostamento geografico senza analisi medica è discriminatorio e illegittimo.
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Il diritto al lavoro dei lavoratori con disabilità non si tutela con un semplice spostamento di sede, ma attraverso soluzioni concrete che eliminino gli ostacoli alla prestazione. La Corte d’appello di Milano (sent. 668/2025) ha stabilito un principio fondamentale: il trasferimento unilaterale del dipendente disabile non integra un accomodamento ragionevole se manca un confronto reale e una valutazione delle condizioni di salute.
Per le aziende non basta cambiare ufficio al dipendente per evitare accuse di discriminazione. L’obbligo di protezione impone di ricercare soluzioni personalizzate, come la modifica delle mansioni o dell’orario, prima di procedere al licenziamento.

Se l’impresa non dimostra uno sforzo diligente per adattare il lavoro alle limitazioni del dipendente, il recesso è nullo. Questa regola bilancia il potere organizzativo del datore con il dovere di

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solidarietà sociale verso chi è in condizioni di svantaggio.

Il caso del trasferimento senza consultazione medica

La vicenda riguarda una dipendente di banca con disabilità certificata e precise limitazioni lavorative. A causa delle difficoltà ambientali e dei carichi di lavoro, l’istituto di credito ha disposto il trasferimento d’ufficio della donna presso un’altra sede vicina. La banca ha considerato questa misura sufficiente a rispettare la legge. Tuttavia, lo spostamento è avvenuto senza un’istruttoria sulle condizioni della nuova postazione e senza consultare la lavoratrice. Quando la dipendente non è riuscita a svolgere i suoi compiti nella nuova sede, la banca ha intimato il

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licenziamento per inidoneità. I giudici milanesi hanno confermato l’illegittimità di questa scelta: il trasferimento è stato un mero atto formale che non ha inciso sulle cause delle difficoltà della dipendente.

Cosa prevede l’obbligo di accomodamento ragionevole

L’ordinamento richiede che il datore adotti misure idonee a garantire la parità di trattamento (art. 5 direttiva UE 2000/78). La nozione di accomodamento ragionevole è molto ampia e non si limita ai cambiamenti logistici. Secondo la giurisprudenza europea (Corte di giustizia UE 38/2024), tra le soluzioni possibili rientrano:

  • la riduzione dell’orario di lavoro;

  • la riassegnazione a un altro posto di lavoro o ufficio;

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  • l’adattamento della postazione con strumenti tecnologici specifici;

  • la revisione dei carichi di lavoro e dei ritmi produttivi.

Se un dipendente non può stare in piedi per molte ore, il datore non può limitarsi a spostarlo in un altro negozio, ma deve fornirgli una postazione seduta o cambiare le sue mansioni quotidiane.

Ricollocazione e passaggio a mansioni inferiori

Se la disabilità impedisce di svolgere il ruolo abituale, l’azienda deve cercare ogni posizione compatibile con la salute del lavoratore. La Cassazione ha chiarito che il datore deve verificare la disponibilità di ruoli equivalenti o, in mancanza, anche di mansioni inferiori (Cass. civ. 24997/2025). Questo dovere di riposizionamento serve a salvare il posto di lavoro. Il licenziamento diventa l’ultima opzione possibile solo quando ogni altro tentativo organizzativo risulta impraticabile. Il datore deve agire secondo i principi di

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buona fede e correttezza, cercando di contemperare l’interesse economico dell’impresa con il diritto della persona disabile a un’occupazione dignitosa (Cass. civ. 3282/2025).

I limiti della ragionevolezza per le imprese

L’obbligo di adattamento non è infinito: la legge parla di “ragionevolezza”. Questo significa che le misure non devono imporre oneri finanziari sproporzionati all’azienda. Per valutare questo limite si guarda alle dimensioni e alle risorse dell’impresa (App. Venezia 489/2025).

Ad esempio, una grande banca ha capacità di manovra diverse rispetto a un piccolo ufficio con due dipendenti. In tribunale, il datore deve dimostrare di aver compiuto uno sforzo reale e diligente. Deve provare che non esistevano soluzioni alternative o che quelle possibili avrebbero messo a rischio la stabilità finanziaria dell’attività. Senza questa prova, basata su fatti concreti e non su ipotesi astratte, il licenziamento resta discriminatorio.

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