Niente WhatsApp per le assemblee di condominio: le regole legali
Il Tribunale di Bari annulla le delibere inviate tramite messaggistica: per la convocazione servono solo PEC, raccomandata, fax o consegna a mano.
L’amministratore di condominio non può convocare l’assemblea dei proprietari attraverso un semplice messaggio su WhatsApp, anche se questa modalità è utilizzata da anni e accettata tacitamente dai condòmini per risparmiare sulle spese postali. La regola generale stabilisce che l’avviso di convocazione deve essere inviato esclusivamente tramite i canali previsti dalla legge per garantire la certezza della ricezione. Se la procedura formale viene ignorata, le decisioni prese durante la riunione sono annullabili su richiesta dei soggetti assenti o dissenzienti. Il
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Le modalità obbligatorie previste dal Codice civile
La legge stabilisce in modo tassativo come un amministratore debba informare i proprietari di una riunione imminente. Secondo la normativa vigente (art. 66 disp. att. cod. civ.), l’avviso deve giungere a destinazione almeno cinque giorni prima della data fissata per l’adunanza in prima convocazione. Gli unici strumenti validi per la comunicazione ufficiale sono la posta
Queste modalità non sono semplici suggerimenti, ma obblighi precisi che non possono essere modificati nemmeno da un accordo interno al condominio o da una prassi consolidata (art. 72 disp. att. cod. civ.). Ad esempio, se un amministratore invia una email ordinaria o un messaggio su una chat di gruppo, la convocazione non ha valore legale perché non permette di dimostrare con certezza la data certa di ricezione da parte del destinatario, esponendo il condominio al rischio di ricorsi.
Perché WhatsApp non garantisce la prova della ricezione
Il motivo tecnico del divieto risiede nella mancanza di garanzie sull’effettivo inoltro e sulla lettura del messaggio. Gli strumenti di messaggistica istantanea come
Le conseguenze legali e l’annullamento delle delibere
Quando la convocazione risulta omessa, tardiva o incompleta nelle modalità di invio, la delibera assembleare può essere impugnata e dichiarata annullabile (art. 1137 cod. civ.). L’azione legale può essere intrapresa da chi era assente perché non regolarmente avvisato o da chi, pur presente, ha espresso il proprio dissenso. Nel giudizio di Bari, una condomina ha ottenuto l’annullamento delle decisioni prese anni prima proprio perché l’amministratore si era limitato ad allegare l’ordine del giorno in un file su WhatsApp senza seguire i canali ufficiali. Un esempio pratico delle conseguenze si ha quando l’assemblea approva lavori straordinari di grande entità: se la convocazione è irregolare, l’intero piano di spesa può essere annullato su ricorso di un solo proprietario non ritualmente avvisato, obbligando il condominio a ripetere l’intera procedura e a sostenere le spese legali.