Niente WhatsApp per le assemblee di condominio: le regole legali

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Autore: Angelo Greco

02 marzo 2026

Avvocato, direttore responsabile del giornale "La Legge per Tutti", autore di numerose pubblicazioni (tra cui alcune per il gruppo Feltrinelli, Sole24Ore, Mondadori) si è formato all'università LUISS di Roma. Già collaboratore presso l'Università della Calabria e la Columbia University di New York, è altresì ospite di spazi televisivi e radiofonici per questioni giuridiche. Ha co-condotto uno spazio su Uno Mattina (RaiUno) dal titolo "Tempo e Denaro" tra il 2016 e il 2017. Definito dal Sole24Ore, nel 2020, «il professionista più influente d'Italia» è uno dei primi divulgatori del diritto in Italia, titolare del canale YouTube che porta il suo stesso nome con quasi un milione di followers. Maggiori informazioni su www.avvangelogreco.it

Il Tribunale di Bari annulla le delibere inviate tramite messaggistica: per la convocazione servono solo PEC, raccomandata, fax o consegna a mano.

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L’amministratore di condominio non può convocare l’assemblea dei proprietari attraverso un semplice messaggio su WhatsApp, anche se questa modalità è utilizzata da anni e accettata tacitamente dai condòmini per risparmiare sulle spese postali. La regola generale stabilisce che l’avviso di convocazione deve essere inviato esclusivamente tramite i canali previsti dalla legge per garantire la certezza della ricezione. Se la procedura formale viene ignorata, le decisioni prese durante la riunione sono annullabili su richiesta dei soggetti assenti o dissenzienti. Il

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Tribunale di Bari (sent. 225/2026) ha chiarito che le norme sulla convocazione sono inderogabili: l’uso della messaggistica istantanea non garantisce infatti la prova legale della lettura, rendendo l’intera assemblea illegittima nonostante l’invio dell’ordine del giorno in formato PDF. Non basta quindi una telefonata dell’amministratore durante la seduta per sanare l’irregolarità.

Le modalità obbligatorie previste dal Codice civile

La legge stabilisce in modo tassativo come un amministratore debba informare i proprietari di una riunione imminente. Secondo la normativa vigente (art. 66 disp. att. cod. civ.), l’avviso deve giungere a destinazione almeno cinque giorni prima della data fissata per l’adunanza in prima convocazione. Gli unici strumenti validi per la comunicazione ufficiale sono la posta

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raccomandata, la posta elettronica certificata (PEC), il fax, la consegna a mano di una lettera.

Queste modalità non sono semplici suggerimenti, ma obblighi precisi che non possono essere modificati nemmeno da un accordo interno al condominio o da una prassi consolidata (art. 72 disp. att. cod. civ.). Ad esempio, se un amministratore invia una email ordinaria o un messaggio su una chat di gruppo, la convocazione non ha valore legale perché non permette di dimostrare con certezza la data certa di ricezione da parte del destinatario, esponendo il condominio al rischio di ricorsi.

Perché WhatsApp non garantisce la prova della ricezione

Il motivo tecnico del divieto risiede nella mancanza di garanzie sull’effettivo inoltro e sulla lettura del messaggio. Gli strumenti di messaggistica istantanea come

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WhatsApp sono considerati dai giudici canali informali e meramente preparatori. Anche se il sistema mostra la conferma di invio, questa non costituisce una prova legale di ricezione opponibile in giudizio come avviene invece con la ricevuta di una PEC o la firma sulla cartolina della raccomandata. Nel caso esaminato dal Tribunale di Bari, il condominio sosteneva che l’uso dell’applicazione fosse una pratica accettata da tutti per ridurre i costi, ma la proprietaria ha contestato con successo la validità delle delibere poiché non aveva mai concordato formalmente tale deroga. Una telefonata effettuata dall’amministratore durante lo svolgimento dell’assemblea per invitare la condomina a partecipare non sostituisce in alcun modo l’obbligo di invio formale dell’avviso.
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Le conseguenze legali e l’annullamento delle delibere

Quando la convocazione risulta omessa, tardiva o incompleta nelle modalità di invio, la delibera assembleare può essere impugnata e dichiarata annullabile (art. 1137 cod. civ.). L’azione legale può essere intrapresa da chi era assente perché non regolarmente avvisato o da chi, pur presente, ha espresso il proprio dissenso. Nel giudizio di Bari, una condomina ha ottenuto l’annullamento delle decisioni prese anni prima proprio perché l’amministratore si era limitato ad allegare l’ordine del giorno in un file su WhatsApp senza seguire i canali ufficiali. Un esempio pratico delle conseguenze si ha quando l’assemblea approva lavori straordinari di grande entità: se la convocazione è irregolare, l’intero piano di spesa può essere annullato su ricorso di un solo proprietario non ritualmente avvisato, obbligando il condominio a ripetere l’intera procedura e a sostenere le spese legali.

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