Condominio: sì ai nuovi parcheggi al posto delle aiuole
Trasformare aree cortilizie in parcheggi è legittimo se migliora l’uso del bene. Per la Corte d’appello di Roma i divieti non sono estendibili.
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Il regolamento condominiale si interpreta in modo letterale
Il primo pilastro della decisione riguarda il modo in cui i residenti devono leggere le regole scritte nello statuto del palazzo (sentenza n. 801/2026, Corte d’appello di Roma). Nel caso di specie, una condòmina sosteneva che il divieto di circolare con le biciclette nel cortile, previsto dall’articolo 6 del regolamento, dovesse valere anche per le auto. La Corte ha invece stabilito che una clausola regolamentare ha un significato preciso e limitato. Non è possibile estendere un divieto specifico a situazioni non espressamente menzionate. Per fare un esempio pratico, se il regolamento vieta di introdurre cani nel giardino, questo limite non impedisce automaticamente l’ingresso di altri animali domestici. La volontà dei condòmini, nel momento in cui firmano il regolamento, resta ancorata alle parole usate. Pertanto, il fatto che sia vietato pedalare in cortile non impedisce all’assemblea di destinare quella stessa area alla sosta delle vetture.
Ottimizzare gli spazi non altera la destinazione d’uso
Un punto centrale della controversia riguarda la differenza tra una modifica radicale e un semplice miglioramento del bene comune. La ricorrente sosteneva che eliminare le aiuole per creare parcheggi cambiasse la natura del giardino, richiedendo quindi l’unanimità dei consensi. I giudici hanno però osservato che il cortile era già pavimentato e dotato di un cancello carrabile. La presenza di posti auto preesistenti dimostrava che l’area non era un polmone verde intoccabile. Quando l’assemblea decide di ridisegnare gli spazi per ricavare nuovi posti auto, non compie un cambiamento radicale ma mette in atto una
aumenta l’utilità per tutti i partecipanti al condominio;
valorizza economicamente gli appartamenti del palazzo;
non impedisce agli altri proprietari di continuare a usare il cortile;
trasforma un’area sottoutilizzata in una risorsa funzionale.
La Corte ha inoltre rilevato che la stessa condòmina, in passato, aveva votato a favore di un ampliamento della zona parcheggio, confermando che la destinazione dell’area era ormai consolidata.
La maggioranza necessaria per la trasformazione da giardino a parcheggio
Anche se l’intervento venisse considerato una vera e propria innovazione, la delibera dell’assemblea resterebbe valida. Il legislatore stabilisce che per le opere che migliorano l’uso delle parti comuni non serve il consenso di tutti i proprietari. È sufficiente il voto favorevole della maggioranza dei partecipanti che rappresenti almeno i due terzi del valore dell’edificio (art. 1120 cod. civ.). Nel caso trattato dal Tribunale e poi dalla Corte d’appello di Roma, l’assemblea aveva ampiamente superato questa soglia. La legge tutela l’interesse della collettività condominiale a evolversi e a rendere più comodi i servizi comuni. Creare nuovi posti auto in un’area già destinata al transito dei mezzi rientra perfettamente in questo schema. La regola pratica che emerge è chiara: la minoranza non può bloccare un progetto di miglioramento dei servizise questo viene approvato con le maggioranze previste dal codice e non danneggia la stabilità o il decoro del palazzo.