Niente risarcimento per la caduta prevedibile

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Autore: Angelo Greco

05 marzo 2026

Avvocato, direttore responsabile del giornale "La Legge per Tutti", autore di numerose pubblicazioni (tra cui alcune per il gruppo Feltrinelli, Sole24Ore, Mondadori) si è formato all'università LUISS di Roma. Già collaboratore presso l'Università della Calabria e la Columbia University di New York, è altresì ospite di spazi televisivi e radiofonici per questioni giuridiche. Ha co-condotto uno spazio su Uno Mattina (RaiUno) dal titolo "Tempo e Denaro" tra il 2016 e il 2017. Definito dal Sole24Ore, nel 2020, «il professionista più influente d'Italia» è uno dei primi divulgatori del diritto in Italia, titolare del canale YouTube che porta il suo stesso nome con quasi un milione di followers. Maggiori informazioni su www.avvangelogreco.it
La Cassazione nega l’indennizzo per una scivolata dopo la doccia. La prudenza dell’utente esonera il gestore se il pericolo risulta visibile.
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Chi frequenta una palestra o altro luogo aperto al pubblico deve prestare massima attenzione alle condizioni dell’ambiente, specialmente in zone naturalmente umide come gli spogliatoi. La Corte di Cassazione ha recentemente chiarito che il gestore di una struttura sportiva non è responsabile per gli infortuni causati da insidie facilmente visibili e prevedibili. Se un utente cade a causa di un tappetino arrotolato o di una pozza d’acqua che avrebbe potuto scorgere con la normale diligenza, non ha diritto ad alcun risarcimento economico. Il principio stabilito dai giudici trasforma la responsabilità del custode in un concetto non assoluto: il comportamento imprudente della vittima può infatti interrompere il legame tra la cosa in custodia e l’evento dannoso. In sostanza, la legge non tutela chi ignora un pericolo palese, imponendo a ogni cittadino un preciso dovere di cautela per evitare danni a se stessi.

La responsabilità del custode e il comportamento incauto

Quando una persona subisce un infortunio all’interno di un locale, la responsabilità ricade solitamente sul proprietario o sul gestore. La legge prevede infatti una presunzione di colpa per i danni cagionati dalle cose che si hanno in custodia. Tuttavia, questa responsabilità viene meno in presenza del cosiddetto caso fortuito (ordinanza n. 3652/2026, Corte di Cassazione). Tale fattore si verifica quando l’incidente è causato da un evento esterno, improvviso e inevitabile, che include anche il fatto colposo dello stesso danneggiato. Nel caso affrontato dai giudici di legittimità, una donna aveva riportato la frattura di un piede dopo essere inciampata in un tappetino e scivolata su una pozza d’acqua nel tragitto verso l’appendiabiti. Poiché la sportiva era una frequentatrice abituale, conosceva bene lo stato dei locali e sapeva che il pavimento tra le docce e lo spogliatoio era costantemente bagnato. L’utente ha dunque l’obbligo di:

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  • percepire lo stato dei luoghi attraverso l’ordinaria diligenza;

  • prevedere la presenza di umidità in aree destinate al lavaggio;

  • adottare un grado maggiore di attenzione nelle zone a rischio.

Perché l’acqua sul pavimento non è un’insidia occulta

Per ottenere un risarcimento (art. 2043 cod. civ.), non basta dimostrare la caduta, ma serve provare che il pericolo costituisse una insidia o trabocchetto. Queste definizioni si applicano solo quando il rischio presenta due caratteristiche:

  • l’invisibilità oggettiva;
  • l’imprevedibilità soggettiva.

Nel caso della palestra, la chiazza d’acqua e il tappetino ripiegato erano elementi perfettamente visibili. La Corte ha stabilito che la situazione di pericolo era percepibile ed evitabile. Per fare un esempio pratico, se un socio di un club sportivo decide di camminare velocemente sul bordo vasca di una piscina nonostante i cartelli di pericolo e la presenza visibile di ristagni, la sua eventuale caduta non è imputabile al gestore. La prevedibilità dell’evento, legata alla natura stessa del luogo e alla conoscenza che ne ha l’utente, esclude che la macchia d’acqua possa essere considerata una trappola nascosta.

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Il valore della contumacia e il rimborso delle spese

Un punto tecnico affrontato dalla sentenza riguarda la posizione della palestra, che nel primo grado di giudizio era rimasta contumace, ovvero non si era difesa in tribunale. Nonostante questa assenza iniziale, la società ha potuto beneficiare della rilevazione del caso fortuito nei gradi successivi. La Cassazione ha chiarito che l’interruzione del nesso causale dovuta alla colpa del danneggiato è una difesa che il giudice può valutare anche d’ufficio (art. 167 cod. proc. civ.). Tuttavia, la Suprema Corte ha accolto il ricorso della donna limitatamente alla condanna al pagamento delle spese legali di primo grado. Poiché la palestra non aveva partecipato alla prima fase del processo, non ha sostenuto costi per avvocati. Un principio generale del diritto prevede infatti che non si possano rimborsare spese mai effettivamente pagate. Per esempio, se una parte vince una causa ma non ha nominato un difensore in un determinato grado di giudizio, non ha diritto a ricevere somme a titolo di onorari per quella specifica fase.

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