WhatsApp, gli screenshot della polizia non valgono come prova
Messaggi e chat sono equiparati alla corrispondenza: senza sequestro del pubblico ministero gli screenshot della polizia sono inutilizzabili.
Gli smartphone custodiscono la vita privata delle persone e le conversazioni digitali non sono semplici documenti, ma corrispondenza protetta dalla Costituzione. Una recente decisione della Corte di cassazione ha annullato la condanna di alcuni presunti spacciatori perché le prove erano costituite solo da screenshot realizzati dalla polizia giudiziaria senza le dovute garanzie. Il principio stabilito dai giudici di legittimità è chiaro: i messaggi su WhatsApp, le mail e gli SMS mantengono la loro segretezza anche dopo essere stati letti. Pertanto, le forze dell’ordine non possono acquisirli di propria iniziativa o tramite un consenso informale dell’indagato. Serve un decreto di
Indice
La natura giuridica dei messaggi digitali come corrispondenza
I messaggi archiviati nella memoria di un telefono o di un computer non perdono il loro carattere di riservatezza per il solo fatto di essere stati ricevuti o visualizzati. La Sesta sezione penale
L’inutilizzabilità delle prove acquisite senza garanzie difensive
Nel caso analizzato dai giudici, gli agenti avevano fotografato le chat direttamente dallo schermo dei dispositivi degli indagati durante un controllo. Questa modalità operativa è stata definita “patologica” dalla Suprema Corte. Anche laddove l’indagato sembri acconsentire a mostrare i propri messaggi, la polizia giudiziaria ha l’obbligo di avvertirlo delle sue facoltà difensive. Il cittadino deve essere messo in condizione di sapere che può rifiutarsi di collaborare e che ha il diritto di essere assistito da un difensore. Senza questi avvisi, gli screenshot realizzati diventano del tutto inutilizzabili ai fini processuali. La Cassazione ha rilevato d’ufficio questa violazione, sottolineando che il mancato sequestro formale del dispositivo impedisce anche di verificare se i messaggi acquisiti corrispondano effettivamente all’originale. La prova è dunque nulla perché ottenuta in violazione di un espresso divieto di legge (art. 234 cod. proc. pen.).
Esempi pratici e limiti all’attività delle forze dell’ordine
Per comprendere la portata di questa regola di diritto, è utile osservare come debba comportarsi correttamente l’autorità durante un’indagine. Il principio di garanzia impedisce che la tecnologia diventi uno strumento per aggirare le procedure del codice di procedura penale. Un esempio pratico può chiarire i limiti dell’ispezione:
se un agente durante un controllo stradale chiede di leggere le conversazioni su un’applicazione di messaggistica senza un decreto del magistrato, l’eventuale foto scattata allo schermo non avrà valore legale;
se la polizia acquisisce una mail stampandola direttamente dal computer dell’indagato senza aver prima notificato i diritti alla difesa, quel documento non potrà essere inserito nel fascicolo del processo;
se l’indagato consegna spontaneamente il proprio smartphone ma gli agenti omettono di verbalizzare il diritto a non rispondere o a chiamare un legale, il contenuto delle chat rimane privo di efficacia probatoria.
In sintesi, ogni acquisizione di dati digitali deve essere tracciabile e autorizzata, assicurando che l’indagato possa sempre esercitare il proprio diritto alla non collaborazione e alla difesa tecnica.