WhatsApp, gli screenshot della polizia non valgono come prova

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Autore: Angelo Greco

19 febbraio 2026

Avvocato, direttore responsabile del giornale "La Legge per Tutti", autore di numerose pubblicazioni (tra cui alcune per il gruppo Feltrinelli, Sole24Ore, Mondadori) si è formato all'università LUISS di Roma. Già collaboratore presso l'Università della Calabria e la Columbia University di New York, è altresì ospite di spazi televisivi e radiofonici per questioni giuridiche. Ha co-condotto uno spazio su Uno Mattina (RaiUno) dal titolo "Tempo e Denaro" tra il 2016 e il 2017. Definito dal Sole24Ore, nel 2020, «il professionista più influente d'Italia» è uno dei primi divulgatori del diritto in Italia, titolare del canale YouTube che porta il suo stesso nome con quasi un milione di followers. Maggiori informazioni su www.avvangelogreco.it

Messaggi e chat sono equiparati alla corrispondenza: senza sequestro del pubblico ministero gli screenshot della polizia sono inutilizzabili.

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Gli smartphone custodiscono la vita privata delle persone e le conversazioni digitali non sono semplici documenti, ma corrispondenza protetta dalla Costituzione. Una recente decisione della Corte di cassazione ha annullato la condanna di alcuni presunti spacciatori perché le prove erano costituite solo da screenshot realizzati dalla polizia giudiziaria senza le dovute garanzie. Il principio stabilito dai giudici di legittimità è chiaro: i messaggi su WhatsApp, le mail e gli SMS mantengono la loro segretezza anche dopo essere stati letti. Pertanto, le forze dell’ordine non possono acquisirli di propria iniziativa o tramite un consenso informale dell’indagato. Serve un decreto di

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sequestro emesso dal pubblico ministero, altrimenti quegli elementi sono inutilizzabili nel processo. La regola generale tutela la riservatezza del cittadino e impone procedure rigorose per l’accesso ai contenuti digitali.

La natura giuridica dei messaggi digitali come corrispondenza

I messaggi archiviati nella memoria di un telefono o di un computer non perdono il loro carattere di riservatezza per il solo fatto di essere stati ricevuti o visualizzati. La Sesta sezione penale

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(sentenza 6171 del 16 febbraio 2026) ha ribadito che queste comunicazioni sono equiparate alla corrispondenza epistolare tradizionale. Questo significa che la loro protezione rientra pienamente nell’ambito dell’articolo 15 della Costituzione, che garantisce la libertà e la segretezza di ogni forma di comunicazione. Di conseguenza, l’acquisizione di queste chat da parte degli inquirenti deve seguire necessariamente le forme previste per il sequestro della corrispondenza (art. 254 cod. proc. pen.). Solo se il tempo trascorso è tale da far perdere ogni attualità al contenuto, trasformandolo in un semplice documento storico, le tutele potrebbero attenuarsi. In tutti gli altri casi, l’intrusione nella memoria del dispositivo deve essere autorizzata da un provvedimento dell’autorità giudiziaria che ne giustifichi il sequestro.
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L’inutilizzabilità delle prove acquisite senza garanzie difensive

Nel caso analizzato dai giudici, gli agenti avevano fotografato le chat direttamente dallo schermo dei dispositivi degli indagati durante un controllo. Questa modalità operativa è stata definita “patologica” dalla Suprema Corte. Anche laddove l’indagato sembri acconsentire a mostrare i propri messaggi, la polizia giudiziaria ha l’obbligo di avvertirlo delle sue facoltà difensive. Il cittadino deve essere messo in condizione di sapere che può rifiutarsi di collaborare e che ha il diritto di essere assistito da un difensore. Senza questi avvisi, gli screenshot realizzati diventano del tutto inutilizzabili ai fini processuali. La Cassazione ha rilevato d’ufficio questa violazione, sottolineando che il mancato sequestro formale del dispositivo impedisce anche di verificare se i messaggi acquisiti corrispondano effettivamente all’originale. La prova è dunque nulla perché ottenuta in violazione di un espresso divieto di legge (art. 234 cod. proc. pen.).

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Esempi pratici e limiti all’attività delle forze dell’ordine

Per comprendere la portata di questa regola di diritto, è utile osservare come debba comportarsi correttamente l’autorità durante un’indagine. Il principio di garanzia impedisce che la tecnologia diventi uno strumento per aggirare le procedure del codice di procedura penale. Un esempio pratico può chiarire i limiti dell’ispezione:

  • se un agente durante un controllo stradale chiede di leggere le conversazioni su un’applicazione di messaggistica senza un decreto del magistrato, l’eventuale foto scattata allo schermo non avrà valore legale;

  • se la polizia acquisisce una mail stampandola direttamente dal computer dell’indagato senza aver prima notificato i diritti alla difesa, quel documento non potrà essere inserito nel fascicolo del processo;

  • se l’indagato consegna spontaneamente il proprio smartphone ma gli agenti omettono di verbalizzare il diritto a non rispondere o a chiamare un legale, il contenuto delle chat rimane privo di efficacia probatoria.

In sintesi, ogni acquisizione di dati digitali deve essere tracciabile e autorizzata, assicurando che l’indagato possa sempre esercitare il proprio diritto alla non collaborazione e alla difesa tecnica.

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