Concorsi: l’errore nel modulo online non causa più l’esclusione

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Autore: Raffaella Mari

08 marzo 2026

Laurea in Scienze politiche "cum laude" presso l'università della Calabria. Laurea in giurisprudenza presso l'università "Magna Graecia" di Catanzaro. Avvocato con esperienze lavorative nel campo del recupero crediti.

Il Tar Lazio interviene sulla digitalizzazione dei concorsi: i requisiti inseriti nel campo sbagliato vanno comunque valutati dalla commissione.

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La pubblica amministrazione non può escludere un candidato da un concorso solo perché ha inserito un titolo o un requisito nella sezione sbagliata del modulo online. Lo ha stabilito il Tar Lazio con una decisione che mette un freno alla rigidità degli algoritmi e dei sistemi informatici utilizzati per le selezioni pubbliche (sentenza 1895/2026). La regola generale che emerge da questa pronuncia è chiara: la sostanza deve prevalere sulla forma. Se l’informazione necessaria è presente all’interno della domanda, anche se collocata in un campo non corretto, l’ente organizzatore ha il dovere di valutarla. Non è ammissibile una “espulsione automatica” del dato utile basata esclusivamente su un errore materiale di compilazione. Serve un

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intervento umano capace di correggere le distorsioni della tecnologia per garantire il merito.

La riserva di umanità contro la rigidità degli algoritmi

Nelle moderne procedure di selezione, il ricorso a piattaforme informatiche e sistemi di preselezione automatizzata è diventato lo standard. Tuttavia, questa efficienza organizzativa non deve mai comprimere il nucleo essenziale dell’azione amministrativa. Il Collegio ha precisato che nelle decisioni digitalizzate resta imprescindibile una riserva di umanità

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, definita come human oversight. Si tratta di un controllo umano effettivo che deve intercettare gli errori meramente formali. La macchina, programmata per leggere solo specifici campi, non può rendere irrilevanti informazioni che sono presenti nell’istanza e risultano perfettamente leggibili. Se un software scarta un profilo perché non trova un dato in una determinata casella, la commissione deve intervenire per verificare se quel dato sia stato inserito altrove.

La distinzione tra errore di collocazione e omissione

Secondo i magistrati, un errore di collocazione del dato non equivale mai a una omissione sostanziale. Quando il candidato possiede il requisito e lo dichiara, anche se in una sezione non pertinente del format digitale, l’esclusione determinata dall’algoritmo integra una

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distorsione del fine pubblico. L’amministrazione ha infatti l’obiettivo di selezionare i migliori profili basandosi sul merito effettivo e non sulla capacità tecnica di compilare un modulo digitale complesso.

Per fare un esempio pratico:

  • se un insegnante partecipa a un concorso scolastico e inserisce l’abilitazione all’insegnamento nella sezione “altri titoli” invece che nel campo specifico dedicato ai “requisiti di accesso”;

  • il sistema informatico potrebbe segnalare l’assenza del titolo e procedere all’esclusione automatica;

  • in questo caso, la commissione ha l’obbligo di recuperare l’informazione e convalidare la domanda, poiché il requisito è comunque presente e intellegibile.

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Il primato del merito sulla forma del tracciato informatico

L’azione della pubblica amministrazione deve sempre orientarsi verso la selezione dei soggetti più preparati. La rigidità del tracciato informatico non può ostacolare in modo irragionevole la partecipazione alle procedure comparative. Se le informazioni sono presenti nella documentazione inviata, il sistema automatizzato non può comportarsi in modo cieco. Il rischio è che la tecnologia diventi un muro che impedisce l’accesso al lavoro pubblico a causa di sviste banali. La sentenza 1895/2026 del Tar Lazio ribadisce dunque che:

  • l’automatismo non deve tradursi in una sanzione sproporzionata per il candidato;

  • il controllo umano serve a salvaguardare la sostanza delle dichiarazioni rese;

  • la pubblica amministrazione deve sempre agire per intercettare gli errori formali;

  • la partecipazione al concorso va garantita ogni volta che il requisito sia oggettivamente dimostrato.

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