Si può recedere da un contratto d'opera intellettuale?

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Autore: Angelo Forte

03 marzo 2026

L'avv. Angelo Forte si è laureato in giurisprudenza a pieni voti nel 1997 con una tesi in diritto del lavoro. Successivamente perfezionatosi in diritto processuale tributario, esercita la professione dal 2001 nel settore civile e fiscale con particolare riferimento al diritto condominiale, alle locazioni, al diritto successorio, alle sanzioni per violazioni del Codice della strada, al diritto tributario, al diritto consumeristico, al diritto del lavoro ed alle compravendite immobiliari. Fiduciario di associazioni di consumatori.

Avevo in corso con un cliente un contratto di prestazione d’opera intellettuale. Il cliente ha inviato disdetta. Come si regolano le prestazioni ante disdetta e non ancora eseguite?

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Occorre innanzitutto dire che il contratto che ha per oggetto, come quello allegato, una prestazione d’opera intellettuale è regolato innanzitutto dagli articoli 2231 del Codice civile.

In particolare, per quanto attiene alla questione da lei posta (cioè la facoltà di recesso o disdetta che dir si voglia) l’articolo 2237 del Codice civile stabilisce che il cliente può recedere (cioè dare disdetta) in qualsiasi momento e senza dover dare giustificazione alla sua scelta, rimborsando al prestatore d’opera

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le spese sostenute e pagando il compenso per l’opera svolta.

Questa norma di legge è liberamente derogabile dalle parti nel senso che le parti contrattuali possono regolare in modo diverso la facoltà di recesso (in ordine alle modalità ed ai termini) come pure i reciproci rapporti eventualmente in sospeso al momento in cui ci si avvalesse della facoltà di recesso.

Ed è proprio quello che è avvenuto nel suo caso.

Infatti lei ed il suo cliente avete deciso di stipulare un contratto che regolasse puntualmente ogni aspetto relativo alle prestazioni d’opera intellettuale da rendere da parte sua al cliente.

E tra le regole liberamente sottoscritte vi è innanzitutto quella che fissa (in deroga alla regola del

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Codice civile che stabilisce il recesso sempre possibile da parte del cliente) in due anni la durata del rapporto contrattuale (durata rinnovabile tacitamente salvo disdetta) e poi quella in forza della quale è data facoltà ad ambedue le parti di dare disdetta (cioè recedere dal contratto) in forma scritta con preavviso di almeno 30 giorni rispetto alla scadenza del rapporto.

Inoltre il contratto obbliga il soggetto che dovesse dare disdetta a comunicare quali adempimenti dell’anno in corso al momento della disdetta debbano essere posti a carico del prestatore d’opera (lei cioè) e quali eventualmente resteranno a carico del cliente.

La comunicazione che le è pervenuta dal cliente, e da lei allegata, ha puntualmente rispettato la

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norma del contratto appena citata.

Infatti il cliente le ha comunicato disdetta a fine novembre 2025 in forma scritta (cioè almeno trenta giorni prima della scadenza fissata al 02.01.2026) e ha pure indicato (in osservanza della regola liberamente pattuita tra le parti) quali adempimenti tra quelli relativi all’annualità 2025 restano a suo carico e quali, invece, saranno adempiuti dal nuovo consulente.

Solo con un nuovo accordo tra lei ed il suo ex cliente sarebbe possibile modificare la regola del contratto in modo da riconoscere a lei il diritto ed il dovere di eseguire prestazioni professionali diverse da quelle espressamente indicate nella comunicazione di disdetta.

Il fatto che lei possa e debba eseguire nel corso del 2026 alcune

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prestazioni professionali a favore del cliente che le ha inviato disdetta (sulla base di quanto comunicato nella stessa disdetta), non rende invalida la disdetta stessa.

La disdetta infatti fa comunque ed in ogni caso cessare il suo incarico dal 02.01.2026 anche se, proprio in virtù del contratto da lei sottoscritto con il suo cliente, lei sarà tenuto a svolgere eventualmente nel corso del 2026 quelle prestazioni specificate nella disdetta (così come era obbligatorio indicare in fedele applicazione della clausola liberamente sottoscritta dalle parti).

In ordine, infine, alla cessione del contratto, è chiaro che la disdetta ha efficacia ed opera solo nei confronti del soggetto alla quale essa è stata comunicata.

Articolo tratto dalla consulenza resa dall’avv. Angelo Forte

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