Legittima difesa: il nuovo filtro blocca l'iscrizione tra gli indagati

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Autore: Angelo Greco

25 febbraio 2026

Avvocato, direttore responsabile del giornale "La Legge per Tutti", autore di numerose pubblicazioni (tra cui alcune per il gruppo Feltrinelli, Sole24Ore, Mondadori) si è formato all'università LUISS di Roma. Già collaboratore presso l'Università della Calabria e la Columbia University di New York, è altresì ospite di spazi televisivi e radiofonici per questioni giuridiche. Ha co-condotto uno spazio su Uno Mattina (RaiUno) dal titolo "Tempo e Denaro" tra il 2016 e il 2017. Definito dal Sole24Ore, nel 2020, «il professionista più influente d'Italia» è uno dei primi divulgatori del diritto in Italia, titolare del canale YouTube che porta il suo stesso nome con quasi un milione di followers. Maggiori informazioni su www.avvangelogreco.it

Il decreto sicurezza introduce un’annotazione preliminare per chi agisce per necessità, evitando l’inserimento immediato nel registro degli indagati.

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Il dibattito politico lo definisce spesso come uno scudo penale, ma tecnicamente la novità introdotta dal recente provvedimento governativo agisce come un meccanismo di filtro procedurale. La regola generale che emerge non cancella la responsabilità di chi commette un fatto penalmente rilevante, ma ne modifica i tempi e le modalità di registrazione ufficiale. In passato, chiunque respingesse un’aggressione finiva immediatamente sotto indagine con l’iscrizione del nome nel registro previsto dal codice. Oggi la norma stabilisce che, se la presenza di una scriminante appare chiara fin dai primi rilievi, il cittadino non deve subire lo stigma automatico di un procedimento ordinario. Non si tratta di una zona franca o di un’

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immunità, quanto di una tutela della reputazione in attesa che i primi accertamenti confermino la correttezza dell’agire. Il sistema cerca così di equilibrare l’obbligatorietà dell’azione con la protezione di chi ha agito nel rispetto della legge.

Dal registro degli indagati all’annotazione preliminare

Prima dell’entrata in vigore del decreto sicurezza (art. 12 d.l. sicurezza), la procedura era rigida e priva di distinzioni iniziali. Non appena il pubblico ministero

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riceveva una notizia di reato a carico di una persona, doveva provvedere all’iscrizione immediata del nominativo nel registro degli indagati (art. 335 Cpp). Questo passaggio formale, pur essendo una garanzia, comportava conseguenze pesanti sul piano d’immagine e professionale. La nuova norma interviene proprio in questa fase, prevedendo che, quando sussiste una causa di giustificazione evidente, il nome non finisca nel registro ordinario. Viene invece utilizzata una forma di annotazione preliminare in un registro separato. Questo significa che se un proprietario di casa si difende legittimamente da un intruso armato, non diventerà ufficialmente un indagato finché non verranno svolti i primissimi controlli sulla dinamica dei fatti.
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Le cause di giustificazione che bloccano il procedimento

L’elenco delle situazioni che permettono di attivare questo filtro è tassativo e riguarda ambiti specifici della condotta umana regolati dal codice (artt. 51-54 Cp). La protezione non scatta solo per la legittima difesa, ma copre un ventaglio più ampio di comportamenti socialmente accettati o imposti dalla legge. Il pubblico ministero valuta la sussistenza di elementi che rendono il fatto non punibile fin dall’origine. Le situazioni ammesse includono:

  • l’esercizio di un diritto riconosciuto dall’ordinamento;

  • l’adempimento di un dovere imposto da una norma o da un ordine superiore;

  • la legittima difesa propria o di altri soggetti;

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  • l’esercizio delle libertà di cronaca, di critica o il diritto di sciopero.

Un esempio pratico riguarda il giornalista che pubblica una notizia scomoda ma vera: se la sua condotta appare fin da subito un corretto esercizio del diritto di cronaca, il magistrato potrà evitare l’iscrizione ordinaria tra gli indagati per diffamazione, utilizzando il nuovo percorso accelerato.

I tempi certi per l’archiviazione o l’invio a processo

Il filtro procedurale non significa che le indagini non vengano svolte, ma che queste devono seguire un cronoprogramma molto serrato per non lasciare il cittadino in un limbo giuridico. Il magistrato inquirente deve valutare se gli elementi raccolti sul campo siano sufficienti a confermare la

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causa di giustificazione. La legge stabilisce ora due scadenze precise:

  • se gli accertamenti immediati confermano la tesi della difesa, il pm deve richiedere l’archiviazione entro 30 giorni;

  • se la situazione richiede approfondimenti tecnici, il termine massimo per decidere è fissato a 120 giorni.

Al termine di questo periodo, se i dubbi persistono o se emerge un uso sproporzionato della forza, il filtro decade. In quel caso, il nominativo viene trasferito nel registro degli indagati ordinario e l’azione penale prosegue secondo le regole classiche, portando eventualmente a un rinvio a giudizio.

Una tutela estesa oltre le forze dell’ordine

Contrariamente a quanto si possa pensare, questa modifica normativa non rappresenta un privilegio riservato esclusivamente ai poliziotti o ai militari impegnati nel controllo del territorio. La disciplina si applica a ogni cittadino che si trovi coinvolto in un episodio violento o in una situazione dove la legge autorizza l’azione. L’obiettivo dichiarato è quello di evitare la cosiddetta condanna mediatica preventiva, ovvero quel processo che spesso avviene sui giornali non appena si diffonde la notizia che un individuo è “indagato”. Se un commerciante ferma un rapinatore e la dinamica appare cristallina, il filtro impedisce che la notizia della sua iscrizione nel registro degli indagati diventi di pubblico dominio, tutelando la sua vita privata e professionale mentre la magistratura completa le verifiche necessarie.

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