Sequestro: ricorso ammesso anche per chi non è proprietario del bene

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Autore: Paolo Florio

14 marzo 2026

Dottore Commercialista (2007) e Avvocato (2010). Svolge l’attività professionale di consulente e giurista d’impresa, con specializzazione nel campo del diritto tributario, diritto societario, diritto commerciale, diritto fallimentare e diritto penale dell’economia. Ha maturato, altresì, una specifica esperienza quale munus pubblicum per conto di diversi Tribunali avendo svolto incarichi giudiziari e in particolare di Custode e Amministratore Giudiziario, di Curatore Fallimentare, di professionista delegato alle vendite nelle procedure esecutive, nonché C.T.U. in giudizi civili e perito per la Procura in procedimenti penali.

L’indagato può impugnare il sequestro di un bene altrui se dimostra un interesse concreto alla restituzione. Le novità delle Sezioni Unite.

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L’indagato ha il diritto di contestare il sequestro di un bene anche se non ne è l’effettivo proprietario. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione a Sezioni Unite, con un principio che supera il vecchio orientamento che limitava il ricorso solo a chi avesse il titolo giuridico per la restituzione materiale dell’oggetto. La nuova regola generale chiarisce che la legittimazione a presentare istanza di riesame dipende esclusivamente dalla sussistenza di un interesse concreto e attuale. Non conta più soltanto la titolarità formale del diritto di proprietà, ma il vantaggio pratico che la persona sottoposta a indagini può ottenere dalla rimozione del vincolo giudiziario. Si tratta di un’apertura che tutela chi, pur non essendo titolare del bene, subisce un danno diretto dalla sua indisponibilità o può trarre un beneficio, economico o processuale, dal

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dissequestro.

L’interesse concreto e attuale alla base del ricorso

La sentenza n. 7983/2026 delle Sezioni Unite mette fine a un lungo dibattito giurisprudenziale sulla possibilità per l’indagato di agire contro una misura cautelare reale. Secondo i giudici, chi è sottoposto a un procedimento può proporre richiesta di riesame del sequestro preventivo o probatorio se allega un proprio interesse alla rimozione del sigillo. Questo interesse deve essere reale e produrre effetti positivi nella sfera personale del ricorrente. Non è necessario che il bene torni nelle mani dell’indagato; è sufficiente che la restituzione al legittimo proprietario (un terzo estraneo) comporti un beneficio per chi ha impugnato il provvedimento. Ad esempio, si pensi a un imprenditore indagato a cui viene sequestrato un macchinario industriale che aveva preso in leasing: egli potrà presentare ricorso anche se non è il proprietario, perché la disponibilità di quel macchinario gli consente di proseguire l’attività lavorativa ed evitare penali contrattuali.

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Il perimetro normativo tra codice e giurisprudenza

La Cassazione fonda la propria decisione sull’analisi degli articoli che regolano le impugnazioni (artt. 322 e 257 cod. proc. pen.). Il legislatore riconosce il diritto di impugnare all’imputato, alla persona a cui le cose sono state sequestrate e a chi ha diritto alla loro restituzione. Se la legge avesse voluto limitare il diritto di ricorso al solo proprietario, non avrebbe elencato diverse categorie di soggetti. Il principio cardine è che ogni iniziativa giudiziaria deve poggiare su un interesse ad agire. Nel caso del sequestro preventivo, la misura non è sempre legata alla gravità degli indizi a carico di una persona, ma alla necessità di evitare che la libera disponibilità di una cosa possa agevolare le conseguenze di un

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reato. Per tale motivo, l’indagato deve poter contestare il vincolo quando questo incide sulla sua posizione, indipendentemente dal fatto che egli sia l’avente diritto alla restituzione del bene.

Esempi pratici: quando il dissequestro conviene all’indagato

La decisione delle Sezioni Unite elenca diverse situazioni in cui l’indagato ha un interesse legittimo a impugnare, anche senza possedere il bene. L’utilità può derivare da rapporti giuridici preesistenti o da necessità di strategia processuale. In particolare, l’interesse è considerato valido quando:

  • il soggetto indagato per bancarotta richiede la restituzione di beni che appartengono al fallimento per ridurre il passivo;

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  • la disponibilità della cosa permette di rendere operativi contratti o rapporti d’affari già in essere;

  • il ritorno del bene al terzo proprietario evita all’indagato di dover pagare risarcimenti danni per inadempimento contrattuale;

  • il dissequestro può portare a una diversa e più favorevole qualificazione giuridica del fatto contestato nel procedimento.

Un caso tipico è quello di un professionista che utilizza un software di proprietà di una società terza. Se il software viene sequestrato, il professionista può impugnare il provvedimento dimostrando che il blocco dell’applicativo gli impedisce di onorare le commesse con i propri clienti, causandogli un danno economico diretto.

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Dalla disponibilità materiale al vantaggio giuridico

La Suprema Corte chiarisce che non basta vantare una semplice relazione di fatto con l’oggetto o averne avuto la disponibilità in passato. Ciò che rileva non è il possesso materiale, ma la situazione di pratico vantaggio che deriva direttamente dal dissequestro. La tutela non riguarda quindi solo i diritti reali, come la proprietà, ma anche i diritti di obbligazione. Se il rapporto giuridico tra il titolare del bene e l’indagato assicura a quest’ultimo la possibilità di sfruttare il bene, il diritto al riesame è garantito. Il ricorso è quindi ammissibile ogni volta che l’indagato dimostra che la persistenza della misura cautelare aggrava la sua condizione personale o economica, a prescindere dal fatto che il bene, una volta liberato, debba essere riconsegnato a un’altra persona.

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